Sentenza n. 791/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento 1) del decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, conosciuto il 16 novembre 2021, recante rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella l. 17 maggio 2020 n. 77, da -OMISSIS-; 2) della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, conosciuta il 16 novembre 2021, con la quale è stata rigettata la richiesta di convocazione per la sottoscrizione del mod. 209 per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare e diniego della convocazione per la sottoscrizione del modello 209 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di emersione e la nota con cui era stata respinta la richiesta di convocazione per la sottoscrizione del modello 209. Ha dedotto, nei confronti di entrambi gli atti, la violazione degli artt. 2, 7 e seguenti e 10-bis della l. 241/1990, nonché eccesso di potere, per la mancata attivazione delle garanzie partecipative. Con riferimento al decreto di rigetto, ha lamentato la violazione dell’art. 103, commi 1 e 15, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, sostenendo che le parti non si erano presentate alle convocazioni per motivi di salute. Quanto alla nota relativa al modello 209, ha dedotto la violazione dell’art. 103, commi 1 e 4, d.l. 34/2020, dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e delle circolari ministeriali richiamate, sostenendo che il rigetto dell’istanza di emersione non avrebbe impedito il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’amministrazione ha evidenziato che erano state effettuate più convocazioni e che le assenze non erano state giustificate né documentate.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. La censura relativa alle garanzie partecipative è stata ritenuta non favorevolmente scrutinabile perché il ricorrente non ha dimostrato che, ove fosse stato comunicato l’avvio del procedimento, il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Dagli atti risultavano quattro convocazioni, fissate per il 30 gennaio, 2 aprile, 12 maggio e 21 giugno 2021, inviate ai recapiti indicati dagli interessati e rimaste senza esito; non erano state prodotte contestazioni specifiche o documentazione idonea a comprovare impedimenti effettivi. Il motivo concernente l’archiviazione è stato respinto perché, dopo la prima convocazione, l’amministrazione aveva fissato tre ulteriori appuntamenti: due comunicazioni erano tornate con la dicitura destinatario sconosciuto e il terzo appuntamento era stato comunicato tramite PEC. La mancata presentazione delle parti, in assenza di un giustificato motivo documentato, legittimava l’archiviazione ai sensi dell’art. 103, comma 15, d.l. 34/2020. Il TAR ha valorizzato la necessità della presenza personale delle parti per verificarne l’identità e perfezionare gli atti di regolarizzazione. È stato infine respinto il motivo relativo al permesso per attesa occupazione, poiché tale titolo non è previsto nell’ambito del procedimento straordinario di emersione, disciplinato da una normativa derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria e applicabile entro i limiti da essa stabiliti. È stata revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ritenuta la manifesta infondatezza della pretesa; le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento
La mancata comparizione ingiustificata delle parti alle convocazioni legittima l’archiviazione dell’istanza di emersione, poiché la loro presenza è necessaria per la verifica dell’identità e per il perfezionamento degli atti di regolarizzazione.
art. 103, commi 1 e 4, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
La disciplina straordinaria dell’emersione deve essere applicata entro i limiti specificamente previsti e non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando tale titolo non è contemplato dal procedimento.
artt. 2, 7 e seguenti e 10-bis l. 241/1990
La mancata attivazione delle garanzie partecipative non conduce all’annullamento quando il ricorrente non dimostri l’utilità concreta del contraddittorio e la possibilità che la partecipazione avrebbe determinato un diverso esito del procedimento.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La disposizione non fonda, nel procedimento straordinario di emersione disciplinato dall’art. 103 d.l. 34/2020, il diritto al rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza di una previsione specifica della disciplina derogatoria.
Massime di principio
- Nel procedimento straordinario di emersione dal lavoro irregolare, la mancata presentazione delle parti alle convocazioni dello sportello unico per l’immigrazione, quando non sia assistita da un giustificato motivo documentato, legittima l’archiviazione ai sensi dell’art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, poiché la presenza personale è necessaria per verificare l’identità e perfezionare gli atti di regolarizzazione.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento del provvedimento quando il ricorrente non dimostri che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto condurre a un esito diverso, soprattutto in presenza di plurime convocazioni rimaste senza esito e dell’assenza di documentazione sugli impedimenti dedotti.
- La disciplina straordinaria dell’emersione dal lavoro irregolare, in quanto derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dell’immigrazione, non può essere integrata oltre i limiti espressamente previsti; pertanto, il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è rilasciabile se non è contemplato da tale specifico procedimento.
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