Cassazione Penale, Ordinanza n. 14152/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto condannato, già in regime di semilibertà e in espiazione di una pena residua di anni nove, mesi sei e giorni tredici di reclusione con fine pena al 18/08/2026, ha chiesto la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. n. 354/1975. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza, valorizzando la recente commissione dei fatti oggetto di esecuzione e l'esistenza di una denuncia dei Carabinieri per furto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato l'esito della relazione di sintesi dell'Equipe di osservazione e avrebbe fondato il diniego su elementi ritenuti non decisivi o comunque valutati in modo illogico.
La decisione
La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette, in sostanza, a sollecitare una diversa valutazione di merito e non a censurare specificamente la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo compiuto e non manifestamente illogico, esercitando il proprio potere discrezionale nella valutazione della concedibilità dell'ampio beneficio richiesto e potendo legittimamente considerare, in chiave prudenziale, la denuncia pendente a carico del condannato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte richiama la norma come parametro della richiesta di misura alternativa, senza ritenere che il diniego fosse viziato.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La doglianza per violazione di legge è stata ritenuta, nella sostanza, non idonea a superare il giudizio di inammissibilità perché fondata su censure di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione non è stato ravvisato, poiché l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stata considerata compiutamente motivata e non manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di legittimità, non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del merito della decisione del giudice di sorveglianza, se non accompagnate da una specifica critica della struttura argomentativa dell'ordinanza impugnata.
- Il giudice di sorveglianza, nel decidere sulla concessione dell'affidamento in prova, dispone di un ampio margine discrezionale e può valorizzare anche elementi prudenziali, come la presenza di recenti vicende denotative di criticità comportamentali o di denunce pendenti, ai fini della valutazione prognostica.
- La mancata esplicita adesione a una relazione dell'Equipe di osservazione non integra di per sé vizio di motivazione, quando la decisione impugnata dia conto in modo compiuto delle ragioni del diniego e tali ragioni non risultino manifestamente illogiche o contraddittorie.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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