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Sentenza

Sentenza n. 13831/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento: - per quanto di ragione, della graduatoria definitiva (doc. 1) emanata dall'Accademia di Belle Arti di Firenze con nota prot. 6685/2025 del 29/9/2025 all'esito della selezione pubblica regolata dal bando adottato con avviso prot. n. 8066/2024 del 9/12/2024 (doc. 2) e finalizzata al reclutamento di un docente di prima fascia per la disciplina “ABST58 - Teoria della percezione e psicologia della forma”; - per quanto di ragione, di tutti i verbali della commissione giudicatrice (numerati da 1 ad 5) (docc. 3-7); - per quanto di ragione, dei decreti di rettifica e/o annullamento in autotutela assunti, rispettivamente, con provvedimenti del Direttore dell'Accademia prot. n. 4838/2025 del 1°/7/2025 (doc. 12), prot. 4901/2025 del 3/7/2025 (doc. 13), prot. 5348/2025 del 18/7/2025 (doc. 14); - per quanto di ragione, degli atti sconosciuti con cui l'Accademia ha individuato la Prof.ssa Vittoria Broggini come destinataria dell'incarico di docenza e del connesso sconosciuto contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - per quanto di ragione ed ove occorra, del bando regolativo della procedura (doc. 2) nella parte in cui venisse interpretato nel senso di ritenere il servizio di cui il candidato si sia giovato quale requisito specifico di ammissione (art. 2, comma 3, lett. b) valutabile anche quale titolo di servizio ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. A; - per quanto di ragione ed ove occorra, del D.M. n. 180/2023 (doc. 8) nella parte in cui venisse interpretato nel senso di ritenere il servizio di cui il candidato si sia giovato quale requisito specifico di ammissione valutabile anche quale titolo di servizio; - nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202515840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva, verbali della commissione, atti di rettifica o annullamento in autotutela e individuazione della vincitrice nella selezione per docente di prima fascia di Teoria della percezione e psicologia della forma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione AFAM)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, secondo classificato con 70 punti, ha impugnato la graduatoria nella quale la vincitrice aveva ottenuto 74,5 punti, contestando la valutazione del servizio prestato dalla controinteressata sia quale requisito alternativo di accesso sia quale titolo di servizio, con attribuzione di quattro punti per anno fino a dodici punti. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che tale duplice valutazione producesse un’illegittima duplicazione del peso del medesimo servizio e che la commissione avesse interpretato illogicamente l’art. 8, comma 1, lettera A, del bando e l’art. 4, comma 1, lettera m), del d.m. n. 180/2023. In via subordinata ha contestato la legittimità del bando e del decreto ministeriale nella parte in cui consentirebbero tale duplicazione. La controinteressata ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità e la tardività del ricorso, nonché la conformità della procedura al d.m. n. 180/2023. Il TAR ha esaminato il merito in applicazione del principio della ragione più liquida e non ha considerato la memoria del ricorrente depositata tardivamente.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 4, comma 1, lettera m), del d.m. n. 180/2023 attribuisca quattro punti per ogni anno di servizio, fino a dodici, senza escludere il servizio già utilizzato come requisito di accesso. Né il decreto ministeriale né il bando contengono un divieto generale di duplice considerazione del servizio; il decreto prevede invece espressamente un limite per i titoli di studio, non per i titoli di servizio. La valutazione del servizio come requisito di accesso e come titolo di merito risponde alla ratio di valorizzare l’esperienza didattica e di consentire l’accesso alla procedura anche a chi non possieda il titolo di studio specifico ma abbia maturato l’esperienza triennale richiesta. Escludere il punteggio del servizio avrebbe inoltre penalizzato tali candidati, in contrasto con il favor partecipationis. Il Collegio ha distinto i precedenti invocati dal ricorrente, osservando che riguardavano bandi contenenti un espresso divieto di valutazione ulteriore del titolo utilizzato per l’ammissione; da tali casi non può ricavarsi un divieto generale in assenza di una specifica clausola impeditiva. È stata ritenuta legittima anche l’interpretazione del bando conforme al suo dato letterale e al decreto ministeriale. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione e dell’assenza, al momento del ricorso, di un orientamento consolidato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4-ter, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023

    criteri, modalità e requisiti di partecipazione

    Attribuisce al decreto ministeriale il compito di stabilire criteri, modalità e requisiti per il reclutamento dei docenti delle istituzioni AFAM.

  • art. 4, comma 1, lett. m), d.m. 180/2023

    valutazione dei titoli di servizio ... attribuendo 4 punti per ogni anno di servizio, sino a un massimo di dodici punti

    Consente la valutazione del servizio anche quando il medesimo servizio abbia costituito requisito alternativo di accesso, non prevedendo esclusioni o limitazioni al riguardo.

  • art. 2, comma 3, d.m. 180/2023

    Il testo richiamato nel provvedimento individua i requisiti di partecipazione alla selezione per le istituzioni AFAM.

  • art. 2, comma 3, lett. b), del bando

    avere maturato ... almeno tre anni accademici di insegnamento ... effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare

    Prevede, in alternativa al titolo di studio specifico, l’esperienza triennale di insegnamento quale requisito di ammissione.

  • art. 8 del bando

    4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12

    Prevede l’attribuzione del punteggio per i servizi di insegnamento senza vietare che siano considerati anche quando utilizzati per l’accesso.

  • art. 7, comma 12, del bando

    Stabilisce la soglia di punteggio dei titoli necessaria per l’accesso alle prove.

  • art. 9, comma 6, del bando

    Stabilisce la soglia di punteggio dei titoli rilevante ai fini dell’idoneità.

Massime di principio

  • Quando una disciplina concorsuale attribuisce un punteggio ai titoli di servizio senza escludere il servizio utilizzato anche quale requisito di accesso, il medesimo servizio può essere valutato per entrambe le funzioni; non è consentito introdurre in via interpretativa un divieto di duplice valutazione non previsto dalla fonte normativa o dalla lex specialis.
  • Il divieto di valutare un titolo sia come requisito di ammissione sia come titolo utile all’attribuzione di punteggio opera quando una specifica disposizione normativa o del bando lo preveda; non può essere generalizzato sulla base di precedenti relativi a bandi che contenevano un espresso divieto.
  • Nelle selezioni per il reclutamento dei docenti AFAM, la valutazione del servizio pregresso quale titolo di merito può coesistere con il suo utilizzo quale requisito alternativo al titolo di studio specifico, poiché l’esperienza didattica costituisce un autonomo indice di professionalità e la sua valorizzazione favorisce la partecipazione dei candidati privi del titolo di studio richiesto.
  • Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il significato letterale e sistematico immediatamente evincibile; in caso di ambiguità deve essere preferita, soprattutto per le clausole potenzialmente escludenti, l’interpretazione più favorevole alla partecipazione dei concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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