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Sentenza

Sentenza n. 5382/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA n. 202/2025 DEL TRIBUNALE DI NOLA– SEZIONE LAVORO

Giustizia amministrativa202602793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 202/2025, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 202/2025, che le riconosceva il diritto all’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, secondo il sistema proprio della Carta e per il relativo valore, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese sostanziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e regolare il rito: il ricorso era stato notificato e depositato il 4 maggio 2026, nel rispetto del dimezzamento dei termini e dell’art. 114 c.p.a.; la valenza di giudicato risultava attestata dalla Cancelleria del Tribunale di Nola. Ha inoltre considerato notificato al Ministero il titolo esecutivo in copia conforme e decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l’avvenuta esecuzione o altro fatto estintivo del diritto, gli ha ordinato di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attribuendo la Carta per le tre annualità, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti stabiliti dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore della DGOSV, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza e ponendo a carico del Ministero il compenso commissariale di € 500. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 700 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Nola in atti.

    Nel giudizio di ottemperanza il termine per il deposito del ricorso è dimezzato, secondo quanto previsto per il rito camerale.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Nola in atti.

    Per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario occorre che ne sia comprovata la qualità di cosa giudicata.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia attestata conforme al suo originale - “da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) – a mezzo p.e.c., come da allegati 3 e ss. al ricorso , presso la sede reale del Ministero resistente

    La copia del provvedimento giurisdizionale attestata conforme all’originale costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.

    L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata solo dopo l’infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    non risultando l’esecuzione in parte qua del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe , da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato)

    Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione resistente dimostrare il fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo esecutivo o dal giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’Amministrazione resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., quale Commissario ad acta, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega

    In caso di inadempimento dell’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Mette conto evidenziare come la sentenza de qua abbia statuito il diritto della parte all’ adempimento in forma specifica per le annualità richieste in ricorso, e segnatamente all’attribuzione secondo il sistema proprio della carta docente – atteso che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n.724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

    La rivalutazione monetaria e gli interessi legali spettano dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, nei limiti stabiliti dalla norma.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, dichiaratesi antistatari.

    Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico della parte soccombente secondo il principio di soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché la qualità di giudicato sia comprovata.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito riconosciuto da un titolo esecutivo, l’amministrazione resistente ha l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione o un altro fatto estintivo del diritto.
  • Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice assegna all’amministrazione un termine per provvedere e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il giudicato riconosce l’attribuzione della Carta del docente per più annualità, l’ottemperanza deve assicurare l’adempimento in forma specifica attraverso il sistema proprio della Carta, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti e dalla decorrenza stabiliti dal titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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