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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 6.5.2025, n. 134.

Giustizia amministrativa202501170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 6 maggio 2025, n. 134, relativa all'attribuzione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 6 maggio 2025, n. 134. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, per Ciangherotti Zita relativamente agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 e per Bastiani Stefania relativamente agli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre a interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni di merito. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era inutilmente decorso senza esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute dal titolo giudiziale. Per l'ulteriore eventuale inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, fissando un termine e prevedendo, in caso di ulteriore inottemperanza, l'intervento del commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione

    La sentenza posta in esecuzione riconosceva interessi o rivalutazione sulle somme dovute dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, investito dell'azione di ottemperanza a una sentenza esecutiva pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, può ordinare all'amministrazione soccombente di compiere gli adempimenti specificamente necessari per dare attuazione al comando giudiziale.
  • Quando sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'inottemperanza dell'amministrazione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un ulteriore termine qualora persista l'inottemperanza.
  • L'assenza di contestazioni di merito da parte dell'amministrazione, unita al mancato adempimento del titolo giudiziale entro il termine previsto dalla legge, conferma la sussistenza dell'inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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