Cassazione Penale, Sentenza n. 27552/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato in Cassazione la parte della sentenza di appello relativa alla rifusione delle spese legali spettanti a loro favore, deducendo il mancato rispetto dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali. In particolare è stato denunciato che il giudice di merito ha omesso di valutare le prestazioni professionali precedenti la fase del giudizio di primo grado, ha effettuato una liquidazione unitaria e forfettaria per le fasi successive e non ha dato alcuna motivazione, neppure sommaria, sui criteri adottati in relazione ai limiti e ai parametri tariffari vigenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese a favore delle parti civili per carenza di motivazione e per la modalità di liquidazione adottata (forfait e assenza di specificazione delle voci e delle attività valutate). Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, lasciando impregiudicata la parte penale della decisione
Norme richiamate
D.M. 20 luglio 2012 n. 140
Il giudice è obbligato a far riferimento ai parametri stabiliti dal decreto nella determinazione delle spese professionali e a fornire motivazione specifica quando si discosti sensibilmente dai parametri medi indicati nella Tabella B
D.L. n. 1/2012, art. 9, comma 1 (convertito con L. n. 27/2012)
L'abrogazione delle tariffe professionali ha svincolato il giudice dai limiti massimi e minimi delle tariffe, ma ha imposto l'obbligo di motivare l'utilizzo dei parametri indicati dal DM 140/2012
D.M. n. 155 del 2014
Riferimento richiamato in relazione ai limiti tariffari; la Corte ha richiamato la necessità di indicare i criteri di determinazione adottati in rapporto ai limiti eventualmente applicabili
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 557/1999
Principio secondo cui, in presenza di attività difensive dettagliate o di nota specifica, il giudice non può procedere a una determinazione globale ed equitativa senza motivare le singole voci liquidate o le riduzioni/eliminazioni operate
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 14335/2014
Conferma dell'obbligo di motivazione specifica nella liquidazione delle spese e annullamento di provvedimenti che non ripartiscono le somme riconosciute in relazione alle attività svolte nelle diverse fasi
Massime di principio
- La parte civile può proporre ricorso in Cassazione avverso il capo della sentenza che dispone la rifusione delle spese se deduce la mancanza assoluta di motivazione nella liquidazione dei compensi
- Il giudice che liquida le spese processuali deve indicare i criteri adottati e motivare la quantificazione: non è sufficiente una determinazione globale o forfettaria senza specificazione delle singole voci
- Le prestazioni svolte nelle fasi precedenti il giudizio di primo grado devono essere valutate e menzionate separatamente quando dedotte; non possono essere omesse nella motivazione
- Anche dopo l'abrogazione delle tariffe, il giudice deve far riferimento ai parametri del D.M. 140/2012 e motivare quando si discosta dai parametri medi (Tabella B)
- In caso di carenza di motivazione o di liquidazione non ripartita, la decisione può essere annullata e rimessa al giudice civile competente per valore in grado d'appello per una nuova liquidazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27438/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27439/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27448/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27449/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27453/2022 del 15/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →