Regolamento (UE) 2021/1007
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1007 della Commissione del 18 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la banca dati analitica di dati isotopici e i controlli nel settore vitivinicolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per rafforzare gli strumenti di controllo nel settore vitivinicolo, con particolare attenzione alla banca dati analitica di dati isotopici. Le modifiche mirano a migliorare la rappresentatività dei campioni, accelerare la trasmissione dei dati, chiarire l’accesso alle informazioni e rendere più efficace la gestione delle indagini su possibili frodi. Viene inoltre introdotta una disciplina specifica per i controlli sui prodotti vitivinicoli sfusi quando manchi un sistema informatizzato o informativo idoneo a tracciare l’arrivo della partita.
Modifica le regole di esecuzione sul settore vitivinicolo rafforzando la banca dati analitica di dati isotopici e i controlli contro le frodi, in particolare per vini DOP/IGP e prodotti vitivinicoli sfusi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, ai laboratori designati, al Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC-CWS), alle autorità competenti nazionali, ai soggetti che gestiscono DOP o IGP e ai destinatari di partite di prodotti vitivinicoli sfusi. Riguarda l’istituzione, l’aggiornamento e l’uso della banca dati analitica di dati isotopici per i controlli nel settore vitivinicolo, nonché le procedure di indagine in caso di presunta non conformità alle norme dell’Unione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per il settore vitivinicolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1007 della Commissione interviene sul sistema di controlli del settore vitivinicolo per rafforzare la lotta contro le frodi, in particolare nei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP). Il testo richiama la vulnerabilità del comparto, il rilevante danno economico stimato dalle frodi e l’esigenza di migliorare il funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici prevista dal regolamento delegato (UE) 2018/273 e disciplinata, per le modalità applicative, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
Finalità e contesto
Le modifiche sono motivate dall’esigenza di rendere la banca dati più rappresentativa della realtà produttiva dell’Unione, in cui la quota di vini DOP e IGP è cresciuta fino a superare il 60 % della produzione e ha raggiunto circa il 70 % nella campagna 2019/20. Considerato che i vini DOP/IGP sono maggiormente esposti al rischio di frode, il regolamento interviene anche sulle modalità di campionamento, sui tempi di trasmissione dei dati e sulla cooperazione tra laboratori, ERC-CWS e autorità nazionali. Viene inoltre affrontata la difficoltà di controllo dei prodotti vitivinicoli trasportati sfusi, più vulnerabili di quelli imbottigliati.
Banca dati analitica di dati isotopici: campionamento e rappresentatività
L’articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è modificato in modo da precisare che i campioni di uve fresche destinati all’istituzione della banca dati devono essere prelevati, trattati e trasformati in vino secondo le istruzioni dell’allegato III, parte I. Il numero di campioni da prelevare ogni anno è stabilito nell’allegato III, parte II.
Nella selezione dei campioni devono essere considerati:
- la situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell’allegato III, parte II;
- la proporzione di vini DOP e IGP per Stato membro o regione.
È inoltre previsto che almeno il 25 % dei prelievi annuali sia effettuato sulle stesse particelle già campionate negli anni precedenti, così da garantire una serie storica utile ai controlli e alle comparazioni analitiche.
Campionamento dei vini DOP/IGP da parte dei soggetti gestori
Una novità rilevante è la facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere, se del caso, che i campioni delle uve coltivate per la produzione di vini DOP o IGP possano essere prelevati dal soggetto che gestisce la DOP o l’IGP. In tal caso, il campionamento deve essere coordinato dai laboratori designati dagli Stati membri secondo le istruzioni dell’allegato III, parte I, sezione A.
La misura è pensata per superare eventuali carenze di risorse dei laboratori e accelerare la raccolta di dati, mantenendo il coordinamento tecnico necessario alla qualità della banca dati.
Trasmissione dei dati e accesso per la rettifica
I laboratori devono trasmettere elettronicamente all’ERC-CWS i dati raccolti, insieme a una copia del bollettino di analisi con i risultati e la loro interpretazione, nonché alla scheda segnaletica, entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla vendemmia. La norma mira a ridurre ritardi e incompletezze nella disponibilità dei dati, che possono compromettere le indagini antifrode.
È anche chiarito che chi ha generato le informazioni contenute nelle pratiche deve poter accedere, senza eccessivi ritardi o spese, ai dati necessari per l’eventuale rettifica di informazioni inesatte.
Uso delle informazioni in caso di presunta non conformità
L’articolo 28 viene sostituito per disciplinare la comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati in caso di sospetta violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo. Le informazioni rappresentative possono essere messe a disposizione, se necessario e in casi debitamente motivati, per finalità scientifiche, statistiche, di controllo o giudiziarie, alle autorità competenti designate dagli Stati membri e agli organi giurisdizionali nazionali.
L’utilizzo è limitato allo scopo per cui le informazioni sono richieste e i dati devono essere trattati come riservati. Il regolamento conferma dunque un equilibrio tra efficacia dei controlli e tutela della riservatezza delle informazioni tecniche e commercialmente sensibili.
Indagini transfrontaliere: ruolo di ERC-CWS e laboratori designati
Per i controlli che richiedono dati di riferimento relativi a vino prodotto in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro interessato deve chiedere all’ERC-CWS di contattare il laboratorio designato dello Stato membro di produzione, così da verificare il sospetto utilizzando tutti i dati pertinenti disponibili.
Il laboratorio designato deve verificare entro un mese, dalla ricezione della richiesta, se il vino è conforme alla normativa dell’Unione. Se il termine non può essere rispettato per motivi debitamente giustificati, il laboratorio ne informa l’ERC-CWS, che deve poi:
- estrarre i dati isotopici di riferimento pertinenti e trasmetterli al richiedente, oppure
- se i dati non sono estraibili ma i campioni sono disponibili, fornire supporto analitico, comprensivo dei risultati dei pertinenti dati di misurazione isotopica.
In entrambi i casi, i dati devono essere interpretati e trasmessi al più tardi entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui il vino sospetto è stato prodotto.
Relazione annuale anonima
L’ERC-CWS è tenuto a pubblicare una relazione annuale, in forma anonima, sui principali risultati delle richieste ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 28 e sulle principali risultanze dei controlli effettuati dagli Stati membri con la banca dati isotopica.
La relazione non può contenere informazioni commercialmente sensibili. Le risultanze devono essere trasmesse all’ERC-CWS entro la fine di marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento, e la pubblicazione deve avvenire entro due mesi.
Controlli sui prodotti vitivinicoli sfusi
Il nuovo articolo 32 bis disciplina le importazioni di prodotti vitivinicoli sfusi non coperte da un sistema informatizzato o da un sistema d’informazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273. In tali casi, per consentire i controlli, l’autorità competente dello Stato membro in cui è situato il luogo di scarico può chiedere ai destinatari di trattenere la partita nei propri locali per un massimo di 10 giorni lavorativi.
Durante tale periodo i destinatari non possono spedire, trasferire o manipolare la partita oggetto di campionamento fino a quando non siano informati dell’esito dei controlli. Se l’autorità competente decide di non effettuare controlli, essa deve autorizzare, su richiesta del destinatario, la spedizione prima della scadenza del periodo di trattenimento.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rafforzamento della banca dati isotopica
L’articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è modificato per precisare che i campioni di uve fresche destinati alla banca dati analitica di dati isotopici devono essere prelevati, trattati e trasformati in vino secondo l’allegato III, parte I. Il numero annuo di campioni è fissato nell’allegato III, parte II; nella selezione occorre tenere conto della situazione geografica dei vigneti e della proporzione di vini DOP/IGP per Stato membro o regione. Almeno il 25 % dei prelievi annuali deve riguardare le stesse particelle già campionate negli anni precedenti. Gli Stati membri possono autorizzare, per i vini DOP o IGP, che il prelievo sia effettuato dal soggetto che gestisce la DOP o IGP, sotto coordinamento dei laboratori designati.
Trasmissione dei dati e rettifica delle informazioni
I laboratori devono trasmettere per via elettronica all’ERC-CWS i dati raccolti, insieme al bollettino di analisi e alla scheda segnaletica, entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla vendemmia. È inoltre precisato che deve essere garantito l’accesso, senza eccessivi ritardi o spese, di chi ha generato le informazioni contenute nelle pratiche, per consentire l’eventuale rettifica di dati inesatti.
Comunicazione delle informazioni in caso di sospetta non conformità
L’articolo 28 è riformulato per disciplinare la comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati analitica in caso di presunta non conformità alle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo. Le informazioni, se rappresentative e ove necessario per fini scientifici, statistici, di controllo o giudiziari in casi debitamente motivati, possono essere messe a disposizione delle autorità competenti designate dagli Stati membri e degli organi giurisdizionali nazionali, esclusivamente per lo scopo richiesto e in regime di riservatezza.
Procedura di verifica transfrontaliera e termini
Quando un controllo in uno Stato membro richiede dati di riferimento relativi a vino prodotto in un altro Stato membro, l’autorità competente chiede all’ERC-CWS di contattare il laboratorio designato dello Stato membro di produzione. Il laboratorio deve verificare entro un mese se il vino è conforme alla normativa UE. Se il termine non può essere rispettato per motivi giustificati, il laboratorio informa l’ERC-CWS, che entro un mese estrae e trasmette i dati isotopici di riferimento oppure fornisce supporto analitico se i campioni sono disponibili. In ogni caso, i dati pertinenti devono essere interpretati e trasmessi al più tardi entro due mesi dalla ricezione della richiesta da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui il vino sospetto è stato prodotto.
Relazione annuale anonima sull’uso della banca dati
L’ERC-CWS deve pubblicare una relazione annuale in forma anonima sui principali risultati delle richieste ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 28 e sulle principali risultanze dei controlli effettuati dagli Stati membri utilizzando la banca dati. La relazione non può contenere informazioni commercialmente sensibili. Le risultanze devono essere comunicate all’ERC-CWS entro la fine di marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento, e la relazione va pubblicata entro due mesi.
Controlli sui prodotti vitivinicoli sfusi
È introdotto l’articolo 32 bis: per importazioni di prodotti vitivinicoli sfusi non coperte da un sistema informatizzato o da un sistema d’informazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273, l’autorità competente dello Stato membro del luogo di scarico può chiedere ai destinatari di trattenere la partita nei propri locali per un massimo di 10 giorni lavorativi. Durante tale periodo i destinatari non possono spedire, trasferire o manipolare la partita oggetto di campionamento fino a quando non siano informati dell’esito dei controlli. Se l’autorità competente decide di non effettuare controlli, su richiesta del destinatario essa autorizza la spedizione prima della scadenza del termine.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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