Regolamento (UE) 2021/1337
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1337 della Commissione del 18 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce modifiche puntuali al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per semplificare la dichiarazione mensile di spesa, allineare il trattamento delle entrate con destinazione specifica nel FEAGA alle regole finanziarie generali dell’Unione e adeguare la gestione finanziaria delle risorse aggiuntive EURI destinate allo sviluppo rurale. Le novità riguardano soprattutto le previsioni finanziarie che gli Stati membri devono trasmettere, il contenuto delle dichiarazioni di spesa e le modalità di calcolo dell’importo da pagare quando il contributo dell’Unione supera il programma di misura. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 in materia di gestione finanziaria del FEAGA e del FEASR, con particolare riguardo alla dichiarazione di spesa, alle entrate con destinazione specifica e alle risorse aggiuntive EURI per lo sviluppo rurale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità/organismi pagatori e alla Commissione nell’ambito della gestione finanziaria della PAC, in particolare per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e per i programmi di sviluppo rurale finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Incide sulle dichiarazioni mensili di spesa e sulle previsioni/consuntivazioni relative ai programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, includendo le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis di tale regolamento. Si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per la gestione finanziaria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1337 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che disciplina aspetti operativi della gestione finanziaria della PAC, con particolare riferimento agli organismi pagatori, alla dichiarazione di spesa, alla liquidazione dei conti e alla trasparenza. La Commissione motiva l’intervento con esigenze di semplificazione, di allineamento delle prassi contabili del FEAGA alle regole finanziarie generali dell’Unione e di adeguamento alla nuova disciplina transitoria del FEASR introdotta dal regolamento (UE) 2020/2220 per gli anni 2021 e 2022.
Semplificazione della dichiarazione mensile e trattamento delle rettifiche
Il regolamento sopprime una parte dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 908/2014. La finalità è eliminare l’obbligo per gli Stati membri di inserire nella dichiarazione mensile importi relativi a rettifiche già conosciuti dalla Commissione, poiché tali rettifiche sono già considerate dalla Commissione nel determinare i pagamenti mensili. In tal modo viene ridotto un adempimento ritenuto non necessario.
Compensazione delle entrate con destinazione specifica nel FEAGA
Con la nuova formulazione dell’articolo 14, paragrafo 1, viene modificato il trattamento degli importi negativi generati dai pagamenti mensili. Se i pagamenti da effettuare dalla Commissione determinano in uno Stato membro un importo negativo, le deduzioni in eccesso non vengono più gestite con la precedente compensazione diretta, ma sono riportate ai mesi successivi. Il considerando richiama espressamente l’esigenza di armonizzare questa prassi con quella seguita per altri fondi dell’Unione, ove le entrate con destinazione specifica sono recuperate mediante ordine di riscossione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Programmazione e previsione delle risorse FEASR, incluse le risorse EURI
Il regolamento adegua l’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 alle modifiche introdotte per il FEASR dal regolamento (UE) 2020/2220. Per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni degli importi da finanziare con il FEASR nell’esercizio finanziario in corso. Tali previsioni devono distinguere separatamente le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Deve inoltre essere inviata una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l’esercizio finanziario successivo.
Dichiarazioni di spesa degli organismi pagatori
L’articolo 22, paragrafo 1, è riscritto in modo da richiedere agli organismi pagatori la redazione di dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale. Per ciascuna misura di sviluppo rurale, la dichiarazione deve indicare separatamente l’importo relativo al finanziamento ordinario del FEASR di cui all’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l’importo relativo alle risorse aggiuntive EURI di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Ciò riflette la necessità di una programmazione e sorveglianza distinte di tali risorse, pur nell’ambito generale delle regole del FEASR.
Limiti di pagamento e gestione degli importi eccedenti
Il nuovo testo dell’articolo 23, paragrafo 2, disciplina il caso in cui il cumulo del contributo dell’Unione versato a un programma di sviluppo rurale superi il totale programmato per una determinata misura. In questa ipotesi, e fatto salvo il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’importo da pagare viene ridotto separatamente:
- per le risorse FEASR ordinarie, l’importo è ridotto al valore programmato per la misura, escludendo le risorse aggiuntive;
- per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’importo è ridotto al valore programmato per la misura nell’ambito di tali risorse. Gli importi esclusi possono essere corrisposti successivamente solo se lo Stato membro presenta un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo accetta.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione di un requisito nella dichiarazione mensile di spesa
All’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è soppressa l’ultima frase. La modifica elimina l’obbligo, ritenuto non necessario, di includere nella dichiarazione mensile alcuni importi già noti alla Commissione nell’ambito delle rettifiche decise in sede di liquidazione dei conti e verifica di conformità.
Nuove modalità di gestione delle deduzioni nel FEAGA
All’articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito: quando i pagamenti da effettuare dalla Commissione determinano in uno Stato membro un importo negativo, le deduzioni in eccesso sono riportate ai mesi successivi. La modifica mira ad allineare il trattamento contabile delle entrate con destinazione specifica alle regole seguite per altri fondi dell’Unione, superando la compensazione diretta nelle decisioni mensili di pagamento.
Previsioni finanziarie per i programmi di sviluppo rurale
All’articolo 21, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, per ciascun programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, due volte l’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni sugli importi da finanziare con il FEASR nell’esercizio finanziario in corso. Le previsioni devono indicare separatamente gli importi relativi alle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, e devono includere anche una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l’esercizio finanziario successivo.
Dichiarazioni di spesa distinte per risorse ordinarie e risorse aggiuntive
All’articolo 22, paragrafo 1, gli organismi pagatori devono redigere dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale. Per ciascuna misura di sviluppo rurale devono indicare separatamente l’importo di cui all’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l’importo di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Riduzione dell’importo da pagare in caso di superamento del massimale programmato
All’articolo 23, paragrafo 2, quando il cumulo del contributo dell’Unione versato al programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una misura, l’importo da pagare è ridotto distinguendo tra risorse FEASR ordinarie e risorse aggiuntive EURI. Per le risorse FEASR, escluse quelle aggiuntive, l’importo è ridotto al valore programmato per la misura; per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis il taglio avviene fino al valore programmato per la misura nell’ambito di tali risorse. Gli importi esclusi possono essere versati successivamente se lo Stato membro presenta un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo accetta.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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