Regolamento (UE) 2021/1051
Regolamento (UE) 2021/1051 del Consiglio del 18 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i contingenti tariffari autonomi dell’Unione per numerosi prodotti agricoli e industriali, in funzione delle mutate esigenze di approvvigionamento e della capacità produttiva interna. Introduce nuovi contingenti a dazio zero, aumenta o riduce alcuni volumi contingentali e chiude taluni contingenti non più considerati nell’interesse dell’Unione. Le modifiche si applicano dal 1° luglio 2021, al fine di evitare interruzioni nel regime tariffario.
Modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, aggiornando i contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, come sostituito dal presente regolamento, per i contingenti tariffari autonomi ivi indicati. Riguarda operatori economici che importano i prodotti interessati e, per alcune voci, è subordinato al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Sono escluse dal beneficio della sospensione le lavorazioni effettuate da imprese di vendita al minuto o di ristorazione per talune merci richiamate in nota (1).
Modifica del regime dei contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1388/2013, che disciplina l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per prodotti agricoli e industriali la cui produzione interna è insufficiente. L’obiettivo dichiarato è garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare nell’Unione, evitare perturbazioni del mercato e adeguare l’elenco dei prodotti alle effettive condizioni di mercato e di produzione.
Finalità e presupposti dell’intervento
Dai considerando emerge che il Consiglio ha ritenuto necessario:
- aprire nuovi contingenti per prodotti industriali non fabbricati in quantità sufficienti nell’Unione;
- aumentare alcuni volumi contingentali già esistenti perché nell’interesse dell’Unione;
- ridurre il volume di taluni contingenti per effetto dell’aumento della capacità produttiva interna;
- chiudere contingenti non più ritenuti utili per l’interesse dell’Unione.
Il regolamento richiama inoltre l’esigenza di chiarezza normativa, motivo per cui l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 viene integralmente sostituito.
Ambito di applicazione
Il provvedimento si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti individuati nell’allegato sostitutivo. I benefici consistono, per i contingenti interessati, nell’importazione a dazio ridotto o nullo entro i volumi contingentali e nei periodi indicati. In alcuni casi la sospensione è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
La nota (1) all’allegato esclude la sospensione dei dazi quando il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. La nota (3) precisa che, per la voce interessata, è sospeso solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico resta dovuto.
Modifiche ai contingenti tariffari
Il regolamento dispone, sul piano sostanziale, tre tipi di intervento:
- apertura di nuovi contingenti tariffari autonomi a dazio zero per i numeri d’ordine 09.2587, 09.2567, 09.2568, 09.2569 e 09.2570;
- aumento dei volumi dei contingenti 09.2589, 09.2668, 09.2683 e 09.2872;
- riduzione del volume del contingente 09.2581.
Inoltre, i contingenti 09.2584, 09.2631 e 09.2624 sono chiusi con effetto dal 1° luglio 2021.
Contenuto dell’allegato sostitutivo
L’allegato elenca numerose merci ammesse al contingente, con codici NC/TARIC, descrizioni tecniche molto puntuali, periodi contingentali e quantitativi. Le categorie interessate comprendono, tra le altre:
- prodotti agricoli e alimentari;
- sostanze chimiche e intermedi di sintesi;
- materie plastiche e polimeri;
- fibre, tessili e materiali compositi;
- metalli, semilavorati e componenti meccanici;
- parti e componenti destinati all’industria automobilistica, elettronica e aeronautica.
Per la maggior parte delle voci il dazio contingentale è fissato allo 0 %, ma sono presenti anche contingenti con aliquota del 2 % o del 10 %.
Decorrenza, urgenza ed entrata in vigore
Le modifiche si applicano dal 1° luglio 2021, così da evitare interruzioni nell’applicazione del regime dei contingenti tariffari. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. L’effetto pratico è l’aggiornamento della lista dei contingenti tariffari autonomi, con nuova elencazione di codici NC/TARIC, descrizioni delle merci, periodi contingentali, volumi e dazi contingentali.
Nuovi contingenti e variazioni di volume
Il preambolo indica l’apertura di nuovi contingenti tariffari a dazio zero per i numeri d’ordine 09.2587, 09.2567, 09.2568, 09.2569 e 09.2570. Sono inoltre aumentati i volumi dei contingenti 09.2589, 09.2668, 09.2683 e 09.2872, mentre il volume del contingente 09.2581 è ridotto in ragione dell’accresciuta capacità produttiva dell’Unione.
Chiusura di contingenti non più giustificati
I contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2584, 09.2631 e 09.2624 sono chiusi con effetto dal 1° luglio 2021, poiché non è più nell’interesse dell’Unione mantenerli aperti.
Decorrenza delle modifiche
Le modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021, per evitare interruzioni nell’applicazione del regime dei contingenti tariffari e in coerenza con gli orientamenti della comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni particolari per alcuni prodotti dell’allegato
Per talune merci l’applicazione della sospensione è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Per i prodotti indicati nella nota (1), la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. La nota (3) precisa inoltre che, ove indicato, è sospeso solo il dazio ad valorem mentre il dazio specifico continua ad applicarsi.
Contenuto tecnico dell’allegato
L’allegato contiene un elenco molto ampio di merci agricole e industriali soggette a contingenti autonomi, con numerosi prodotti chimici, materie plastiche, fibre, metalli, componenti per l’industria automobilistica, elettronica, tessile e altri settori. Per ciascuna voce sono indicati numero d’ordine, codici NC/TARIC, descrizione tecnica, periodo contingentale e volume contingentale, generalmente con dazio pari allo 0 % o, in alcuni casi, al 2 % o al 10 %.
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