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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1042

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione del 18 giugno 2021 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo unitario le specifiche tecniche e le procedure del BRIS, il sistema di interconnessione dei registri delle imprese dell’Unione. Definisce metodi di comunicazione, protocolli, requisiti di sicurezza, formato dei messaggi, dati da scambiare e funzionalità della piattaforma e del portale. Contiene inoltre regole dettagliate per la pubblicità e le comunicazioni connesse a succursali, trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, nonché per lo scambio di informazioni sugli amministratori interdetti. Abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244.

Stabilisce le specifiche tecniche e le procedure operative del sistema BRIS per l’interconnessione dei registri delle imprese, inclusi scambi informativi su succursali e operazioni transfrontaliere, e le modalità per lo scambio di informazioni sugli amministratori interdetti.

Ambito di applicazione

Si applica al sistema di interconnessione dei registri previsto dalla direttiva (UE) 2017/1132, ossia ai registri centrali, del commercio e delle imprese degli Stati membri, alla piattaforma centrale, al portale europeo della giustizia elettronica e agli eventuali punti di accesso opzionali della Commissione o di altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione. Riguarda gli scambi di dati tra registri relativi a succursali, trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, nonché lo scambio di informazioni sugli amministratori interdetti. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del regolamento resta soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 del sistema di interconnessione dei registri

Il regolamento completa l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1132 in materia di diritto societario, disciplinando in modo unitario le specifiche tecniche e procedurali del BRIS, il sistema europeo di interconnessione dei registri centrali, del commercio e delle imprese. La finalità è assicurare uno scambio di dati affidabile, standardizzato e rapido tra registri nazionali, piattaforma centrale, portale e punti di accesso opzionali, anche alla luce delle modifiche introdotte dalle direttive (UE) 2019/1151 e (UE) 2019/2121.

Ambito e finalità del sistema

Il regolamento si applica agli scambi informativi tra registri societari degli Stati membri e alle funzionalità della piattaforma BRIS. Rileva in particolare per:

  • registrazione e cessazione di succursali;
  • pubblicità e aggiornamento di dati e documenti societari;
  • trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere;
  • scambio di informazioni sugli amministratori interdetti.

Nei considerando si sottolinea la necessità di concentrare in un unico atto le regole tecniche già esistenti e di integrare le nuove procedure richieste dalla direttiva, assicurando chiarezza, certezza del diritto e interoperabilità.

Struttura tecnica del BRIS

L’allegato definisce il BRIS come sistema di comunicazione elettronica basato su servizi web. Le comunicazioni tra portale, piattaforma e registri sono, di regola, univoche; dalla piattaforma verso i registri possono essere anche molteplice. I protocolli di sicurezza richiamati sono HTTPS per la trasmissione sicura e SOAP per i dati strutturati.

Il sistema deve garantire misure minime di sicurezza informatica, tra cui:

  • riservatezza delle informazioni;
  • integrità dei dati durante lo scambio;
  • non ripudio della provenienza e della ricezione;
  • registrazione degli eventi di sicurezza;
  • autenticazione e autorizzazione degli utenti e verifica dell’identità dei sistemi connessi.

Identificativo unico europeo e formato dei messaggi

L’EUID è l’identificativo unico europeo usato per l’interoperabilità tra registri. È costruito secondo la norma ISO 6523 e contiene:

  • codice del paese;
  • identificativo del registro;
  • numero di registrazione;
  • facoltativamente, carattere di controllo.

Lo scambio dei dati avviene mediante un formato standard di messaggio, come XML, con possibilità di allegare dati tecnici necessari alla trasmissione e alla gestione degli avvisi di ricevimento, degli eventi e delle relazioni.

Dati necessari alla piattaforma e funzioni del portale

Per consentire alla piattaforma di operare correttamente, gli Stati membri devono fornire dati identificativi dei sistemi collegati, un indice degli elementi dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2017/1132, gli identificativi unici di società e succursali, e altri dati operativi utili all’interoperabilità.

Il portale deve offrire un servizio di ricerca armonizzato, almeno tramite:

  • nome della società;
  • numero di iscrizione della società o della succursale nel registro nazionale.

Se gli Stati membri applicano tributi per gli atti o le indicazioni resi disponibili, il sistema deve consentire il pagamento online con strumenti diffusi, come carte di credito e di debito, potendo includere anche bonifici e portafogli virtuali.

Succursali: notifiche e dati scambiati

Il regolamento disciplina in modo analitico i flussi tra registro della società e registro della succursale.

Per la pubblicità della succursale, il registro della società mette a disposizione della piattaforma, senza indugio, le informazioni sull’apertura o chiusura di procedure di liquidazione o insolvenza e sulla cancellazione della società dal registro. Il registro della succursale si collega alla piattaforma per ricevere tali informazioni in modo immediato.

Per la registrazione della succursale e per la sua chiusura, il registro della succursale invia senza indugio una notifica al registro della società, che deve confermarne il ricevimento.

Per le modifiche dei documenti e delle informazioni della società, il regolamento prevede lo scambio di dati relativi, tra l’altro, a:

  • cambio denominazione;
  • nuova sede sociale;
  • nuovo numero di iscrizione;
  • nuova forma giuridica;
  • dati e informazioni di cui all’articolo 14, lettera d), della direttiva;
  • dati e informazioni di cui all’articolo 14, lettera f), salvo la facoltà nazionale di non trasmissione prevista dall’articolo 31, secondo comma.

Operazioni transfrontaliere: trasformazioni

Per la trasformazione transfrontaliera, il regolamento distingue tra pubblicità, trasmissione del certificato preliminare e registrazione finale.

Ai fini della pubblicità, il registro dello Stato membro di partenza deve pubblicare tramite BRIS il progetto di trasformazione, eventuali versioni linguistiche alternative, una dichiarazione della situazione finanziaria se richiesta dal diritto nazionale, l’avviso con il termine per le osservazioni, e l’eventuale relazione dell’esperto indipendente. Devono inoltre essere indicati:

  • dati della società che si trasforma;
  • dati della società trasformata proposta;
  • modalità di esercizio dei diritti di creditori, dipendenti e soci;
  • sito web dedicato.

Il certificato preliminare alla trasformazione, rilasciato secondo l’articolo 86 quaterdecies della direttiva, deve essere trasmesso al registro dello Stato membro di destinazione e reso disponibile attraverso il BRIS, con indicazione dell’autorità competente e della data di rilascio.

Dopo la registrazione della trasformazione, il BRIS rende pubblici gli esiti, inclusa l’indicazione che la registrazione è conseguenza di una trasformazione transfrontaliera, la data di registrazione e i dati identificativi della società risultante e di quella originaria.

Operazioni transfrontaliere: fusioni

Per le fusioni transfrontaliere, le regole sono sostanzialmente analoghe.

Ai fini della pubblicità, ciascun registro delle società partecipanti pubblica tramite BRIS il progetto comune, eventuali traduzioni, la dichiarazione della situazione finanziaria se richiesta, l’avviso con termine per le osservazioni e l’eventuale relazione dell’esperto indipendente. Sono inoltre indicati i dati di ciascuna società partecipante e, se del caso, della società di nuova costituzione, oltre alle modalità di esercizio dei diritti dei creditori, dipendenti e soci e al sito web informativo.

Il certificato preliminare alla fusione deve essere trasmesso dal registro della società partecipante al registro della società risultante dalla fusione e reso disponibile via BRIS, con i dati sull’autorità che lo ha rilasciato e la data di rilascio.

Dopo la registrazione, i registri rendono pubblici il fatto che l’iscrizione è conseguenza di una fusione transfrontaliera, la data di registrazione e i dati delle società coinvolte, comprese le cancellazioni o soppressioni conseguenti e, nelle ipotesi previste, i dati della società risultante.

Operazioni transfrontaliere: scissioni

Per le scissioni transfrontaliere, il regolamento riproduce la medesima logica di pubblicità, certificazione preliminare, registrazione e notifiche tra registri.

Il registro della società scissa pubblica il progetto di scissione, eventuali versioni linguistiche alternative, la dichiarazione della situazione finanziaria se richiesta, l’avviso con termine per le osservazioni e l’eventuale relazione dell’esperto indipendente. Devono essere pubblicati anche i dati della società scissa, quelli delle società beneficiarie proposte, le modalità di esercizio dei diritti dei creditori, dipendenti e soci e il sito web informativo.

Il certificato preliminare alla scissione viene trasmesso alle società beneficiarie e può essere reso disponibile attraverso BRIS. La registrazione finale deve rendere accessibili i dati sulle società beneficiarie, sul fatto che la registrazione è il risultato di una scissione transfrontaliera e, in caso di scissione totale, sulla cancellazione o soppressione della società scissa.

Sono inoltre previste comunicazioni tra il registro della società scissa e i registri delle beneficiarie, con invio dei dati sulla data effettiva della scissione, sul tipo di scissione e sui dati identificativi delle società coinvolte.

Amministratori interdetti

La sezione dedicata agli amministratori interdetti disciplina lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 decies della direttiva 2017/1132. Il sistema riguarda i casi in cui una persona sia stata interdetta dalla funzione di amministratore di società dell’allegato II per decisione di un’autorità giurisdizionale o amministrativa competente di uno Stato membro.

Sono esclusi:

  • i casi di incapacità generale a contrarre o di limitazione generale della capacità giuridica;
  • i casi fondati su norme specifiche dell’Unione, come quelle del settore bancario.

Se il diritto nazionale lo consente, anche le persone giuridiche possono rientrare nello scambio, ma gli Stati membri devono informarne gli altri Stati membri e la Commissione.

Lo scambio avviene tramite BRIS con cifratura end-to-end. È previsto un primo livello di interrogazione, in cui lo Stato membro richiedente chiede se una persona sia interdetta o registrata in registri pertinenti; la risposta deve indicare "sì", "no" o "dati insufficienti per l’identificazione". Se necessario, può seguire un secondo livello di scambio per informazioni ulteriori, secondo il diritto nazionale dello Stato richiesto e, se il secondo scambio avviene tramite BRIS, con le regole dettagliate dal regolamento.

Protezione dei dati e responsabilità degli Stati membri

Il regolamento richiama espressamente l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 per ogni trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del sistema. Gli Stati membri devono quindi assicurare che i dati trasmessi siano limitati a quelli necessari, trattati secondo il diritto applicabile e protetti da misure tecniche e organizzative adeguate.

Disponibilità e continuità del servizio

Il servizio BRIS deve funzionare continuamente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con disponibilità minima del 98%, esclusa la manutenzione programmata. Il regolamento introduce un regime dettagliato di preavviso per le manutenzioni e obblighi di comunicazione immediata in caso di guasti imprevisti, con coordinamento tra Stati membri e Commissione per il ripristino del servizio.

Punti di accesso opzionali

Il regolamento disciplina la creazione e il collegamento di punti di accesso opzionali alla piattaforma sia da parte degli Stati membri sia, su richiesta valutata dalla Commissione, da parte di soggetti dell’Unione o altri richiedenti autorizzati. In entrambi i casi sono richiesti collaudi, conformità alle specifiche tecniche del BRIS, rispetto dei requisiti di sicurezza e protezione dei dati e obblighi di notifica delle modifiche significative o della chiusura del punto di accesso.

Aspetti pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva soprattutto per:

  • gli adempimenti informativi e pubblicitari nelle operazioni transfrontaliere;
  • la circolazione automatizzata dei dati tra registri nazionali;
  • l’identificazione uniforme di società e succursali tramite EUID;
  • la gestione delle tempistiche e dei documenti da depositare o trasmettere;
  • la verifica di eventuali interdizioni dagli incarichi di amministratore nei casi transfrontalieri.

In termini operativi, il regolamento rafforza l’infrastruttura digitale del diritto societario UE, rendendo standardizzati e più rapidi i flussi di informazioni necessari per l’iscrizione, la pubblicità e il controllo delle operazioni societarie con elementi transnazionali.

Disposizioni principali

Oggetto e collocazione nel quadro della direttiva (UE) 2017/1132

L’articolo 1 rinvia all’allegato per le specifiche tecniche e le procedure del sistema di interconnessione dei registri di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132. Nei considerando si chiarisce che il nuovo testo riunisce in un unico regolamento le procedure già disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244, integrandole con le ulteriori procedure introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1151 e dalla direttiva (UE) 2019/2121.

Abrogazione e continuità dei riferimenti

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244. I riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 devono intendersi fatti al presente regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Architettura tecnica del BRIS

L’allegato definisce il BRIS come sistema di interconnessione dei registri delle imprese e stabilisce che lo scambio avviene mediante servizi elettronici basati su web services, con comunicazioni one-to-one tra portale, piattaforma e registri, e comunicazioni one-to-one o one-to-many dalla piattaforma verso i registri. Sono previsti protocolli sicuri come HTTPS e protocolli standard per dati strutturati come SOAP, oltre a misure di sicurezza minime su riservatezza, integrità, non ripudio, registrazione degli eventi di sicurezza e autenticazione/autorizzazione degli utenti e dei sistemi connessi.

Scambio di informazioni tra registro della società e registro della succursale

Il regolamento dettaglia i flussi informativi relativi all’apertura e chiusura di succursali e alla modifica dei dati societari. Sono previste notifiche di pubblicità della succursale, registrazione della succursale, chiusura della succursale e modifiche di documenti e informazioni della società, con obbligo di invio senza indugio e con conferma di ricezione. Per ciascun flusso sono elencati i dati minimi da trasmettere, tra cui EUID, denominazioni, sedi, numeri di registrazione, forma giuridica, date rilevanti e, per le modifiche societarie, anche i dati sui soggetti di cui all’articolo 14, lettera d), e i documenti di cui all’articolo 14, lettera f), salvo la facoltà dello Stato membro di cui all’articolo 31, secondo comma, della direttiva.

Operazioni transfrontaliere: trasformazioni, fusioni e scissioni

Per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere il regolamento disciplina in dettaglio pubblicità, trasmissione dei certificati preliminari e registrazione finale. Sono previsti i documenti e i dati da rendere accessibili tramite BRIS: progetto dell’operazione, eventuale versione linguistica alternativa, dichiarazione sulla situazione finanziaria, avvisi con termine per le osservazioni, eventuali relazioni di esperti indipendenti, informazioni sulle modalità di esercizio dei diritti di creditori, dipendenti e soci e sito web dedicato. È inoltre regolata la trasmissione dei certificati preliminari alla trasformazione, alla fusione e alla scissione, con indicazione dell’autorità competente e della data di rilascio, e la messa a disposizione pubblica degli esiti registrali, compresa l’identificazione delle società coinvolte, delle società risultanti o beneficiarie, e delle cancellazioni/soppressioni conseguenti all’operazione.

Identificativo unico europeo (EUID) e formato dei messaggi

L’allegato definisce l’EUID come identificativo unico europeo per la comunicazione fra registri, conforme alla norma ISO 6523. L’EUID comprende codice del paese, identificativo del registro, numero di registrazione e, facoltativamente, un carattere di controllo. I messaggi di scambio sono strutturati in formato standard, come XML, e possono includere dati tecnici necessari alla trasmissione, all’avviso di ricevimento, alla registrazione degli eventi e alla produzione di relazioni.

Dati necessari alla piattaforma, criteri di ricerca e pagamenti

Per il funzionamento della piattaforma devono essere forniti dati identificativi dei sistemi connessi, un indice degli elementi dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva, gli EUID di società e succursali e ulteriori dati operativi. Il portale consente ricerche armonizzate almeno per nome della società e numero di iscrizione di società o succursale, con possibile estensione ad altri criteri. Se gli Stati membri applicano tributi per atti o indicazioni resi disponibili sul portale, il sistema deve consentire il pagamento online con strumenti diffusi, come carte di credito/debito, e può prevedere altri metodi, come bonifici o portafogli virtuali.

Disponibilità del servizio e manutenzione

Il sistema deve essere operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con disponibilità minima del 98%, esclusa la manutenzione programmata. Sono previsti obblighi di preavviso alla Commissione per le manutenzioni: 5 giorni lavorativi per indisponibilità fino a 4 ore, 10 giorni per indisponibilità fino a 12 ore e 30 giorni per manutenzione dell’infrastruttura della sala informatica fino a 6 giorni all’anno. In caso di guasti tecnici imprevisti, gli Stati membri e la Commissione devono informarsi immediatamente.

Punti di accesso opzionali

Il regolamento disciplina sia i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri sia quelli richiesti da Commissione o da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione. Sono previsti obblighi di informazione preventiva, collaudo prima dell’operatività e prima di modifiche significative, nonché di notifica delle variazioni rilevanti, inclusa l’eventuale chiusura del punto di accesso. I requisiti tecnici devono garantire che tali punti non compromettano il corretto funzionamento del BRIS né la sicurezza e la protezione dei dati.

Scambio di informazioni sugli amministratori interdetti

L’allegato disciplina lo scambio di informazioni previsto dall’articolo 13 decies, paragrafo 4, della direttiva 2017/1132, relativo ai casi in cui una persona è interdetta dalla funzione di amministratore di società di tipo elencato nell’allegato II per effetto di una decisione di un’autorità competente nazionale. Sono esclusi i casi di incapacità generale a contrarre o di limitazioni generali della capacità giuridica, nonché quelli fondati su norme specifiche dell’Unione, come quelle del settore bancario. Lo scambio avviene con cifratura end-to-end; è previsto un primo livello di interrogazione e risposta sull’esistenza dell’interdizione o della registrazione rilevante e, se necessario, un secondo livello per ulteriori informazioni. Il regolamento dettaglia i dati identificativi da scambiare per persone fisiche e giuridiche, le risposte possibili, l’eventuale richiesta di ulteriori dati per l’identificazione certa e le informazioni aggiuntive che possono essere fornite, in particolare su motivi, data, durata, numero di fascicolo e limitazioni dell’interdizione.

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