Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/994 della Commissione del 18 giugno 2021 che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, sulla base dell'evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri. Le modifiche riguardano soprattutto la riclassificazione di aree in Polonia e Slovacchia e l'aggiornamento delle delimitazioni territoriali in più Stati membri. L'obiettivo è rafforzare la gestione del rischio e contenere la diffusione della malattia con applicazione immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e, in particolare, alle aree territoriali individuate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con effetto diretto in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Riguarda le zone soggette a restrizioni I, II e III relative alla peste suina africana, con aggiornamenti geografici per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Incide su suini detenuti e selvatici, sui movimenti delle partite e dei relativi prodotti, e sulle misure di controllo sanitarie applicabili nelle aree elencate; non introduce una disciplina generale nuova, ma sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento interviene nel quadro della normativa unionale di sanità animale per adeguare la regionalizzazione della peste suina africana alla luce dell'evoluzione epidemiologica più recente. I considerando evidenziano che la malattia, che colpisce suini detenuti e selvatici, ha impatti rilevanti sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione intra-UE e verso paesi terzi.

Contesto normativo e presupposti della modifica

Il provvedimento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo da applicare, per un periodo limitato, nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel suo allegato I. La Commissione precisa che le delimitazioni geografiche devono fondarsi sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientifici e sugli orientamenti dell'Unione, tenendo conto anche delle norme internazionali e delle giustificazioni presentate dagli Stati membri interessati.

Motivi specifici dell'aggiornamento

I considerando richiamano nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici verificatisi nel giugno 2021, in particolare in Polonia e Slovacchia. Per effetto di tali eventi, alcune aree già classificate come zone soggette a restrizioni I vengono ricollocate in zona II, mentre altre delimitazioni sono estese o ridefinite per rispecchiare il nuovo livello di rischio. La Commissione sottolinea la natura dinamica della situazione epidemiologica e la necessità di delimitare zone sufficientemente ampie per affrontare proattivamente la diffusione della malattia.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2021/994. L'allegato elenca in dettaglio le zone soggette a restrizioni per Stato membro e per livello di restrizione (I, II e III), includendo numerose suddivisioni territoriali in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania.

Ripartizione territoriale delle restrizioni

Le zone elencate nell'allegato sono articolate in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I, che comprendono territori di diversi Stati membri, tra cui ampie porzioni di Germania, Polonia, Slovacchia e altri Stati membri baltici e centro-orientali;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II, che includono, tra l'altro, vaste aree della Bulgaria, della Germania, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III, che comprendono territori particolarmente interessati in Bulgaria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

Per l'Italia, la Parte III indica espressamente l'intero territorio della Sardegna come zona soggetta a restrizioni III.

Effetti pratici per operatori e autorità

L'aggiornamento dell'allegato incide direttamente sulle misure di controllo applicabili nei territori classificati, con conseguenze per spostamenti di suini, gestione sanitaria degli allevamenti, movimentazione delle partite e commercio dei prodotti interessati. Per gli operatori economici, la rilevanza principale sta nella necessità di verificare costantemente la collocazione geografica delle aziende e delle aree di approvvigionamento rispetto alle zone elencate nell'allegato I del regolamento 2021/605 come modificato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. La finalità è aggiornare la regionalizzazione per la peste suina africana alla luce della situazione epidemiologica nell'Unione e delle recenti evoluzioni nei territori interessati.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. Vengono ridefinite le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, con elencazione puntuale di regioni, distretti, comuni e porzioni di territorio.

Riclassificazione di aree per nuovi focolai

I considerando indicano che nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Slovacchia hanno determinato un aumento del livello di rischio, imponendo il passaggio di alcune aree dalla zona soggetta a restrizioni I alla II e, in alcuni casi, la ridefinizione ed estensione delle zone esistenti.

Criteri per la delimitazione delle zone

La revisione delle zone deve basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi, sugli orientamenti dell'Unione concordati in comitato permanente e sulle norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, nonché sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanamisure di controllo e restrizioni territorialicommercio intra-ue di animali e prodotti di origine animale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.