Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1052

Regolamento (UE) 2021/1052 del Consiglio del 18 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32021R1052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime unionale di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti agricoli e industriali. Alcune sospensioni sono introdotte o trasformate in sospensioni totali/parziali, altre sono soppresse perché non più nell'interesse dell'Unione o perché il dazio è già pari a zero per effetto di accordi internazionali. Per talune voci viene inoltre fissata una data di riesame obbligatorio, e per alcune sospensioni si prevede il controllo doganale della destinazione particolare.

Modifica l'elenco dei prodotti beneficiari della sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, come modificato dal presente atto. Riguarda gli operatori che importano tali merci e l'applicazione dei dazi autonomi TDC, incluse alcune sospensioni totali e parziali; per talune voci la sospensione è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le modifiche si applicano dal 1° luglio 2021; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento (UE) 2021/1052 del Consiglio - modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulla sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune

Il regolamento interviene sul regime unionale di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 1387/2013. La finalità dichiarata è garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti non fabbricati nell'Unione, evitando perturbazioni del mercato, e aggiornare l'elenco in funzione dell'evoluzione tecnica, economica e industriale dei prodotti.

Finalità e contesto

I considerando chiariscono che alcune sospensioni sono mantenute o introdotte perché la produzione unionale è inadeguata o inesistente; altre sono concesse in forma parziale per sostenere specifiche filiere, in particolare quella delle batterie e della mobilità sostenibile. Viene anche sottolineato che alcune voci vanno soppresse perché non più nell'interesse dell'Unione o perché il dazio è già stato azzerato da accordi internazionali, con conseguente necessità di allineare il regolamento 1387/2013 alla situazione attuale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle merci elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, come modificato dal presente atto. Sul piano soggettivo, interessa gli importatori e gli operatori doganali che immettono in libera pratica nell'Unione i prodotti elencati; sul piano oggettivo, concerne prodotti agricoli, chimici, industriali e componenti ad alto contenuto tecnico, molti dei quali identificati tramite codici NC/TARIC e specifiche caratteristiche merceologiche.

Per alcune voci, la sospensione del dazio è subordinata al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), come indicato nelle note finali dell'allegato.

Modifiche all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato del regolamento di modifica, che opera in tre direzioni principali:

  • soppressione di alcune voci tariffarie già sospese;
  • sostituzione di numerose voci per adeguare descrizione, classificazione e talvolta aliquota;
  • inserimento di nuove voci nell'ordine numerico dei codici NC e TARIC.

Tra le voci soppresse figurano i numeri di serie 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 e 0.5470.

Sospensioni sostitutive e prodotti aggiornati

L'allegato sostituisce molte voci già esistenti per riflettere l'evoluzione tecnica dei prodotti e le tendenze del mercato. Le descrizioni aggiornate riguardano, tra gli altri:

  • oli vegetali con specifici contenuti di acido arachidonico o docosaesaenoico;
  • intermedi e sostanze chimiche di elevata purezza;
  • grafite artificiale in polvere per applicazioni elettrochimiche;
  • fogli, pellicole e componenti plastici o metallici destinati a batterie, pannelli solari, cromatografia o settori automotive;
  • motori elettrici, accumulatori agli ioni di litio, componenti per veicoli e sensori;
  • compressori, cuscinetti, anelli e parti meccaniche per impieghi industriali o automobilistici.

Le sospensioni sostitutive prevedono in gran parte aliquota del 0 %, con riesami obbligatori fissati in date specifiche, spesso al 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 o 31 dicembre 2025; alcune mantengono un'aliquota parziale, ad esempio 1,8 %, 1,3 % o 3,2 %.

Nuove voci introdotte

Il regolamento inserisce numerose nuove voci con sospensione dei dazi, sempre identificate da numero di serie, codice NC e TARIC, con descrizioni estremamente tecniche. Le nuove inserzioni includono:

  • sostanze chimiche organiche e inorganiche di alta purezza;
  • polimeri, copolimeri e soluzioni acquose;
  • prodotti destinati alla fabbricazione di batterie ricaricabili agli ioni di litio e di pannelli solari fotovoltaici;
  • componenti per sistemi di refrigerazione, cromatografia, propulsione ibrida, sensori e elettronica di bordo;
  • parti per turbine eoliche, impianti automobilistici e sistemi a idrogeno o gas naturale compresso.

La quasi totalità delle nuove voci è soggetta a dazio autonomo allo 0 %, con alcune eccezioni a dazio parziale. Per tutte sono indicate date di riesame obbligatorio, prevalentemente fissate al 31 dicembre 2025.

Filiera batterie, mobilità elettrica e transizione industriale

Un elemento centrale del regolamento è il sostegno alla produzione integrata di batterie nell'Unione. Il considerando n. 3 afferma espressamente che alcune nuove sospensioni parziali sono concesse per promuovere tale filiera, in coerenza con la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018, "L'Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita".

Rientrano in questa logica, tra le altre, le voci relative a:

  • accumulatori e sistemi di batterie agli ioni di litio;
  • strisce di polipropilene autoadesive per batterie ricaricabili;
  • componenti per veicoli elettrici, ibridi e semi-ibridi;
  • materiali destinati alla fabbricazione di pannelli solari fotovoltaici.

Per alcune di queste voci, il regolamento prevede una sospensione parziale e un riesame obbligatorio al 31 dicembre 2021, così da consentire un aggiornamento tempestivo alla luce dello sviluppo industriale del settore.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma che le modifiche si applichino dal 1° luglio 2021. Tale scelta, espressamente motivata nel considerando n. 7, mira a evitare interruzioni nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e a garantire continuità agli operatori economici.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli importatori e i consulenti doganali, il regolamento comporta la necessità di verificare:

  • se il prodotto importato rientra ancora tra le voci sospese, è stato soppresso o è stato sostituito;
  • il corretto codice NC/TARIC e la corrispondente descrizione tecnica;
  • l'eventuale aliquota parziale applicabile;
  • la data di riesame obbligatorio;
  • l'eventuale necessità di assoggettamento al controllo della destinazione particolare ai sensi del Codice doganale dell'Unione.

In pratica, il regolamento è un intervento di aggiornamento tariffario ad alto contenuto tecnico, rilevante soprattutto per i settori chimico, meccanico, elettronico, automotive, energia e batterie, con impatto diretto sulla determinazione dei dazi in importazione nell'Unione.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013

L'articolo 1 dispone che l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento. Le modifiche riguardano soppressioni, sostituzioni e nuove inserzioni di voci tariffarie, con aggiornamento delle descrizioni delle merci, dei codici NC/TARIC, delle aliquote dei dazi autonomi e delle date di riesame obbligatorio.

Soppressione di sospensioni non più giustificate

L'allegato sopprime le voci con numeri di serie 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 e 0.5470. Il considerando precisa che alcune sospensioni sono rimosse perché non più nell'interesse dell'Unione, altre perché l'aliquota del dazio è ormai pari a zero in seguito all'attuazione dell'accordo sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione.

Sostituzione e aggiornamento di numerose voci tariffarie

Alcune voci già presenti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 sono sostituite per adeguarne la designazione e la classificazione all'evoluzione tecnica e ai cambiamenti del mercato. Le voci sostitutive mantengono, in linea generale, sospensioni al 0 % o, per alcuni prodotti, aliquote parziali, con date di riesame obbligatorio che variano tra il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2025.

Nuove inserzioni nell'allegato

Sono aggiunte numerose nuove voci tariffarie, secondo l'ordine dei codici NC e TARIC, relative in particolare a prodotti chimici, materie plastiche, componenti per batterie e veicoli, componenti per sistemi cromatografici, compressori, sensori, cuscinetti e altre merci industriali. Le nuove voci prevedono per lo più sospensione totale al 0 %, ma alcune contemplano sospensioni parziali (ad esempio 1,8 %, 1,3 % o 3,2 %) e termini di riesame obbligatorio fissati in modo puntuale.

Prodotti legati alla filiera batterie e mobilità elettrica

Il regolamento conferma l'orientamento a favorire una produzione integrata di batterie nell'Unione, prevedendo nuove sospensioni per componenti e materiali destinati alla fabbricazione di batterie ricaricabili per veicoli elettrici e sistemi ibridi/elettrici. Per alcune di tali voci il considerando n. 3 richiama un riesame obbligatorio al 31 dicembre 2021 per tenere conto dell'evoluzione del settore batterie nell'Unione.

Data di applicazione e urgenza

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. Il considerando n. 7 giustifica l'entrata in vigore urgente per evitare interruzioni nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome.

Come è indicizzato

Materiedazio doganaleunione doganalepolitica commercialetariffa doganale comune

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.