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Ordinanza

Ordinanza n. 2632/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti: dell''ordinanza di demolizione numero di protocollo-OMISSIS- notificata il 20/06/2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/5/2024: dell’atto di accertamento dell’inottemperanza prot. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202302000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a porzioni di fabbricato realizzate in difformità dai titoli edilizi e atto di accertamento dell’inottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione notificata il 20 giugno 2023, riferita a porzioni di un fabbricato realizzate in difformità dai titoli edilizi per il mancato rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 9 del D.M. 1444/1968. Con i primi motivi aggiunti è stato inoltre contestato l’atto di accertamento dell’inottemperanza. Il nucleo della controversia riguarda la concreta fattibilità tecnica della demolizione e la sicurezza dell’intervento: i ricorrenti sostengono che l’esecuzione dell’ordine ripristinatorio arrecherebbe un grave pregiudizio alla stabilità dell’intero edificio, comprese le parti legittimamente realizzate. Nel corso del giudizio il Comune ha richiesto una nuova valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato ai sensi del capitolo 8 delle NTC 2018, nell’ambito dell’istruttoria relativa alla possibile indemolibilità ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 380/2001. I ricorrenti hanno depositato il 10 aprile 2026 una perizia tecnica che, secondo la loro prospettazione, confermerebbe l’impossibilità della demolizione per ragioni di pubblica e privata incolumità, poiché l’intervento ridurrebbe le condizioni di sicurezza strutturale dell’edificio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia, ritenendo che la decisione, anche cautelare, sia subordinata all’esame della perizia tecnica da parte del Comune. Poiché l’Amministrazione ha dichiarato che l’elaborato è ancora in corso di analisi e che le risultanze tecniche potrebbero incidere sulle determinazioni relative alla demolizione e alle misure alternative, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio. Il Comune di Milano è stato ordinato di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza una relazione motivata contenente le determinazioni conclusive sulla perizia e sulla fattibilità della demolizione e/o sull’applicazione di misure alternative. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 1° dicembre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate

    La disposizione è indicata quale parametro urbanistico-edilizio posto a fondamento dell’ordinanza di demolizione, per il mancato rispetto della distanza minima tra pareti finestrate.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata nell’ambito della valutazione della possibile applicazione di misure alternative alla demolizione quando l’intervento ripristinatorio risulti tecnicamente non praticabile o incompatibile con la sicurezza dell’edificio.

  • capitolo 8 NTC 2018

    nuova valutazione della sicurezza dell’intero fabbricato

    Il riferimento è utilizzato per individuare l’approfondimento tecnico richiesto dal Comune ai fini della valutazione della sicurezza strutturale dell’intero fabbricato.

Massime di principio

  • Quando la legittimità o l’eseguibilità di un ordine di demolizione dipende da una questione tecnica complessa relativa alla sicurezza strutturale dell’intero edificio, il giudice può subordinare la definizione della controversia all’acquisizione delle determinazioni tecniche motivate dell’amministrazione competente.
  • L’amministrazione che, nel corso del giudizio, richieda una nuova valutazione tecnica della sicurezza dell’immobile deve esaminare l’elaborato prodotto e adottare determinazioni conclusive e motivate sulla fattibilità della demolizione e sull’eventuale applicazione di misure alternative.
  • La valutazione della concreta eseguibilità della demolizione deve considerare anche gli effetti dell’intervento sulle parti legittimamente realizzate dell’edificio e sulle condizioni di pubblica e privata incolumità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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