Ordinanza n. 421/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: del provvedimento di sospensione della “patente di guida n. -OMISSIS- categ. B rilasciata/duplicata il -OMISSIS-dalla Prefettura/dall’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di -OMISSIS- (-OMISSIS-)” “Prot.-OMISSIS- – Prot. -OMISSIS-”, emesso in data -OMISSIS-dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, in persona del suo Direttore in carica, e notificato a mezzo del servizio postale in data -OMISSIS-; della “Nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS-[del]la Commissione Medica Locale di -OMISSIS-”, non notificata e non comunicata e, quindi non integralmente conosciuta; nonché di ogni altro provvedimento e/o atto antecedente e/o successivo comunque connesso, noto od ignoto al ricorrente. Con i motivi aggiunti: del “02-Certificato di NON idoneità” della Commissione medica locale del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure. Ha disposto la trattazione unitaria del ricorso e dei motivi aggiunti e ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Atto impugnato: provvedimento di sospensione della patente di guida, nota della Commissione Medica Locale e certificato di non idoneità alla guida
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile ha sospeso la patente di guida, nonché la nota presupposta della Commissione Medica Locale, deducendo censure non specificate nel testo dell’ordinanza. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il certificato di non idoneità alla guida prodotto dall’Avvocatura dello Stato nel corso del giudizio. Il Collegio, fissata la trattazione della domanda cautelare, ha prospettato alle parti la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; successivamente ha ritenuto opportuna la trattazione unitaria del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 104/2010
possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata
La disposizione è stata richiamata per comunicare alle parti la possibilità di definizione del giudizio in forma semplificata, senza che il Collegio abbia poi adottato tale decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando nel corso di un giudizio vengono proposti motivi aggiunti contro un atto connesso a quello impugnato con il ricorso introduttivo, il giudice può disporre la trattazione unitaria delle domande per concentrare l’esame delle questioni.
Come è indicizzato
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