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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12525/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e della socia illimitatamente responsabile, pronunciata su istanza di una creditrice per un credito di euro 58.534,69 derivante da somministrazioni/forniture di energia. Le reclamanti hanno contestato: l’esistenza e la prova del credito posto a base dell’istanza fallimentare, sostenendo che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso senza adeguato accertamento, che il credito fosse stato successivamente azzerato con note di variazione e che la revoca del decreto ingiuntivo e la non ammissione al passivo escludessero la legittimazione della creditrice; l’insussistenza dei requisiti dimensionali per la fallibilità, assumendo che non fosse provato il superamento delle soglie di cui all’art. 1 l. fall.; l’assenza dello status di imprenditore fallibile, deducendo che l’attività fosse cessata da tempo e che l’azienda fosse stata data in affitto a terzi. In cassazione hanno denunciato, in sintesi, violazione di norme processuali e sostanziali, vizio di motivazione e omessa pronuncia, chiedendo un nuovo esame dell’effettiva esistenza del credito e dei requisiti di fallibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché sollecitava un nuovo giudizio di merito sull’esistenza del credito, già valutata incidenter tantum dalla corte territoriale ai soli fini della legittimazione della creditrice istante. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti non avevano censurato tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata: oltre al profilo dell’indebitamento complessivo, la corte di merito aveva infatti ritenuto non provata anche la mancata superazione delle altre soglie dimensionali, e tale ratio era rimasta non attinta. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che per le società rileva, ai fini del termine annuale di fallibilità, la cancellazione dal registro delle imprese e non la sola cessazione dell’attività. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    reclamo ex art. 18 l. fall.

    Rimedi impugnatori avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; in sede di reclamo il giudice effettua una valutazione incidentale dei presupposti del fallimento.

  • art. 19 l. fall.

    istanza di sospensione della liquidazione ex art. 19 l. fall.

    La sospensione della liquidazione può essere chiesta nel giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento.

  • art. 1, secondo comma, lett. c, l. fall.

    indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000

    La soglia di esposizione debitoria va verificata con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento; grava sul debitore l’onere di provare il mancato superamento della soglia insieme alle altre soglie di fallibilità.

  • art. 6 l. fall.

    legittimazione attiva ex art. 6 l. fall.

    Il creditore istante deve dimostrare la propria legittimazione anche con accertamento incidentale del credito, senza necessità di definitivo passaggio in giudicato del titolo.

  • art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972

    note di variazione emesse soltanto ai fini fiscali

    Le note di variazione hanno rilievo fiscale e, da sole, non dimostrano l’estinzione civilistica del debito.

  • art. 2697 c.c.

    Il debitore che eccepisce il mancato superamento delle soglie di fallibilità deve fornire la prova dei relativi fatti impeditivi.

  • art. 10 l. fall.

    Per le società, il termine annuale entro cui può essere dichiarato il fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, non dalla mera cessazione dell’attività.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma senza autonomo rilievo decisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e alle contestazioni delle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare una pretesa motivazione apparente.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato in relazione al decreto ingiuntivo posto a base della pretesa creditoria.

  • art. 648 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla fase di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia o ultrapetizione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel novero delle norme processuali asseritamente violate.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno delle doglianze di motivazione e del giusto processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento, l’esistenza del credito posto a base dell’istanza può essere valutata dal giudice fallimentare solo incidenter tantum, ai fini della legittimazione del creditore istante, senza che sia necessario un definitivo accertamento giudiziale o il passaggio in giudicato del titolo.
  • La censura di legittimità che miri a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli atti istruttori sull’esistenza del credito è inammissibile quando sollecita un nuovo giudizio di merito sulla quaestio facti.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili o comunque irrilevanti le doglianze sulle altre.
  • Ai fini della prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità, l’onere probatorio grava sul debitore, che deve fornire elementi idonei a dimostrare il mancato superamento di tutte le soglie previste dall’art. 1 l. fall.
  • Per le società, la cessazione dell’attività non è sufficiente a escludere la fallibilità entro l’anno: il termine annuale rilevante decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese.
  • Le note di variazione emesse per finalità fiscali non valgono, di per sé sole, a provare l’estinzione civilistica del credito contestato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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