Cassazione Civile, Ordinanza n. 05253/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo una procedura fallimentare aveva contestato l’ammissione in via privilegiata di due crediti bancari derivanti da un mutuo fondiario del 2003 e da un finanziamento fondiario in conto corrente del 2007. La procedura sosteneva, da un lato, la nullità dei contratti per superamento dei limiti di finanziabilità previsti dall’art. 38 TUB, chiedendo anche una ctu per determinare il valore degli immobili; dall’altro, la nullità del mutuo per asserito concorso della banca in una condotta integrante bancarotta preferenziale, in ragione della concessione del credito nonostante la situazione patrimoniale deteriorata della società. Il curatore aveva inoltre impugnato la propria condanna personale alle spese ex art. 94 c.p.c., ritenendo ingiustificata l’affermazione di imprudenza processuale, anche perché la questione del superamento del limite di finanziabilità era stata a lungo sostenuta in giurisprudenza e la richiesta di ctu era stata formulata per un accertamento potenzialmente utile alla massa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della procedura fallimentare: ha escluso che la violazione del limite di finanziabilità dell’art. 38 TUB possa determinare la nullità del mutuo fondiario, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui quel limite non è elemento essenziale né presidio di validità del contratto. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisione di merito era sorretta da una pluralità di rationes decidendi e la ricorrente non aveva censurato tutte le autonome ragioni poste a base del rigetto dell’eccezione di nullità. È stato invece accolto il ricorso del curatore personale contro la condanna alle spese ex art. 94 c.p.c., ritenendo insussistente una condotta processuale talmente imprudente da integrare responsabilità aggravata, poiché l’eccezione era stata sostenuta in un contesto giurisprudenziale non ancora consolidato e la richiesta di consulenza tecnica era stata un ordinario mezzo difensivo. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente alla condanna personale del curatore; decidendo nel merito, la Corte ha posto le spese del giudizio di opposizione a carico del fallimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state regolate in base alla soccombenza, con condanna della procedura e della controricorrente al pagamento delle rispettive spese nei rapporti pertinenti.
Norme richiamate
art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
Il limite di finanziabilità nel mutuo fondiario è stato qualificato, in conformità alle Sezioni Unite, come elemento non essenziale del contratto e non presidio di validità; la sua eventuale violazione non comporta nullità del mutuo.
art. 1418 c.c.
La violazione di una norma imperativa non determina automaticamente nullità del contratto; occorre che la norma incida sulla struttura o sul contenuto essenziale del negozio, mentre nel caso della disciplina invocata la sanzione non è la nullità del contratto.
art. 216 legge fall.
La violazione della norma penale fallimentare è stata ritenuta estranea ai vizi genetici del contratto e idonea, al più, a fondare rimedi diversi dalla nullità negoziale, come la revocatoria degli atti lesivi della par condicio creditorum.
art. 94 c.p.c.
La condanna del difensore o del curatore personalmente alle spese richiede una condotta processuale gravemente imprudente o abusiva; non basta il fatto di aver sostenuto una tesi poi respinta, soprattutto se la questione era oggetto di dibattito giurisprudenziale e era stata richiesta una ctu.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo sul vizio motivazionale è stato respinto quanto al fallimento e accolto quanto al curatore solo nella parte in cui la motivazione del giudice di merito aveva trascurato elementi decisivi per escludere l’imprudenza processuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge in relazione alla condanna del curatore alle spese e alla disciplina della nullità contrattuale.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo come base procedurale per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del fallimento ricorrente.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario il limite di finanziabilità non integra un requisito essenziale di validità del contratto: la sua violazione non consente di far discendere la nullità del negozio.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte, perché la ratio non impugnata rende comunque stabile la decisione.
- La nullità contrattuale non può essere utilizzata per sanzionare genericamente la violazione di norme imperative che presiedono a interessi diversi dalla struttura del contratto, se l’ordinamento appronta rimedi specifici diversi dalla nullità.
- La responsabilità processuale aggravata del difensore o del curatore ex art. 94 c.p.c. richiede un comportamento connotato da particolare imprudenza o abuso del processo, non essendo sufficiente la semplice proposizione di una tesi difensiva controversa o poi superata dalla giurisprudenza.
- Ai fini della condanna personale alle spese del curatore, il giudice deve considerare il contesto giurisprudenziale e la fisiologia delle difese processuali, soprattutto quando la parte abbia richiesto accertamenti istruttori potenzialmente utili alla massa.
- rami[
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