Sentenza n. 8003/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238, prot. n. PAT 14/12/2022-13812, del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento del 16 settembre 2019, n. 499, con la quale è stata approvata la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché dei relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente a oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Accordo adottato in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 9 ter del d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015, sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19 febbraio 2016, prot. n. 1341, recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. n. 3251, recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 – Integrazione della nota del 2 febbraio 2016”; nonché - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti, ancorché non conosciuto, ivi incluse, ove occorrer possa: a. la nota esplicativa della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, recante “Ripiano dispositivi medici 2015-2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 novembre 2018 n. 145”; b. l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022, n. 22/179/CR6/C7, recante “Schema di decreto interministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; c. l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; d. il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato Patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.11.2025: della comunicazione del Direttore Amministrativo dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento prot. 0155444 del 19 agosto 2025, trasmessa in pari data e recante “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78 del 2015 – Informazioni inerenti al pagamento in misura ridotta del 25% previsto dal decreto legge n. 95 del 30/06/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 8/08/2025”, unitamente al relativo allegato; della nota del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, prot. PAT/RFS128-19/08/2025-0648009, trasmessa in pari data e recante “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78 del 2015 – Informazioni inerenti al pagamento in misura ridotta del 25% previsto dal decreto legge n. 95 del 30/06/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 8/08/2025”; e di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti, ancorché non conosciuto, ivi inclusi gli atti presupposti già impugnati col ricorso intestato, vale a dire: - della determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238, prot. n. PAT 14/12/2022-13812, del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento del 16 settembre 2019, n. 499, con la quale è stata approvata la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché dei relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, avente a oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo adottato in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 9 ter del d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015, sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, avente per oggetto “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19 febbraio 2016, prot. n. 1341, recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 21 aprile 2016, prot. n. 3251, recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 – Integrazione della nota del 2 febbraio 2016”; nonché - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti, ancorché non conosciuto, ivi incluse, ove occorrer possa: a. la nota esplicativa della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, recante “Ripiano dispositivi medici 2015-2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 novembre 2018 n. 145”; b. l’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022, n. 22/179/CR6/C7, recante “Schema di decreto interministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; c. l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; d. il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato Patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e provinciali relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi la certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, gli atti presupposti e l'elenco provinciale delle aziende soggette al ripiano con l'importo dovuto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti statali e provinciali attuativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo vizi propri degli atti, illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento e libertà d'impresa, violazione delle regole sull'evidenza pubblica, retroattività della fissazione dei tetti regionali, alterazione dell'equilibrio economico delle forniture, nonché inosservanza dei termini previsti dalla legge per la fissazione dei tetti, la certificazione dello sforamento e l'adozione delle linee guida. Con motivi aggiunti ha impugnato anche le comunicazioni del 19 agosto 2025 relative alla possibilità di assolvere l'obbligazione mediante il pagamento ridotto al 25 per cento. Ha inoltre contestato gli atti provinciali di individuazione delle imprese soggette al ripiano e di quantificazione delle somme dovute.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto perché infondato. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ritenendo ragionevole e proporzionato il meccanismo di payback, non lesivo della riserva di legge, del principio di irretroattività, dell'affidamento, della libertà d'impresa o dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo il Collegio, l'obbligo di ripiano era conoscibile già dal 2015 e le imprese avrebbero dovuto considerare il tetto nazionale del 4,4 per cento quale parametro prevedibile; la successiva determinazione del tetto regionale non ha introdotto un obbligo sostanzialmente nuovo. Il payback opera inoltre all'esterno dei singoli contratti di fornitura, sul fatturato complessivo delle imprese, senza modificare né le quantità acquistate né il prezzo contrattuale, e non è stato dimostrato che abbia eccessivamente ridotto i margini di utile. È stata altresì esclusa la violazione dell'art. 77 Cost., non ravvisandosi manifesta disomogeneità tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte in sede di conversione. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali e provinciali di individuazione delle aziende e di quantificazione del ripiano svolgono infatti attività meramente tecnico-contabile e vincolata, senza esercizio di potere autoritativo: il rapporto con l'impresa è un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto. La controversia relativa a tali importi appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
"ciascuna azienda fornitrice concorre [...] in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale"
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, la quota di ripiano posta a carico delle imprese e il criterio proporzionale basato sul fatturato.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e dei dati di fatturazione elettronica.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, attribuendo alle regioni e alle province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano sulla base della documentazione contabile.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo statale e previsto originariamente una riduzione dell'importo dovuto dalle imprese che avessero rinunciato al contenzioso; la disciplina è stata parzialmente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 2024.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
"gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali"
Prevede per gli anni 2015-2018 l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento e collega a tale versamento la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 77, comma 2, Cost.
"in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge"
La violazione della norma richiede una manifesta disomogeneità tra le disposizioni introdotte in sede di conversione e il contenuto originario del decreto-legge; il TAR l'ha esclusa per la comune natura finanziaria delle disposizioni.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 133 c.p.a.
Il riparto di giurisdizione è stato valutato escludendo che la controversia rientrasse in una materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato precedenti conformi per motivare la decisione in forma sintetica.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento del rinvio alle motivazioni di precedenti pronunce conformi.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 richiamata dal giudice amministrativo, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, riserva di legge, irretroattività e tutela dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi criteri essenziali erano conoscibili dalle imprese già dal 2015.
- La successiva determinazione del tetto regionale di spesa non assume natura sostanzialmente retroattiva quando si limita ad attuare un meccanismo di contenimento della spesa e di ripiano già previsto dalla legge, soprattutto se il tetto regionale viene fissato nella medesima misura del tetto nazionale già conoscibile dagli operatori.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente ai singoli contratti di fornitura e non altera, di per sé, né l'esito delle gare, né le quantità fornite, né il prezzo contrattuale, incidendo invece sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa in base a un rischio economico prevedibile.
- Gli atti regionali o provinciali che, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, individuano le aziende soggette al ripiano e quantificano gli importi mediante il mero calcolo del fatturato e l'applicazione di percentuali predeterminate non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma attività tecnico-contabile vincolata.
- La controversia relativa al corretto calcolo dell'importo di payback dovuto sulla base di dati contabili e percentuali predeterminate riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto regionale o provinciale è formalmente qualificato come provvedimento.
- Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando si contesta l'esercizio di un potere autoritativo, mentre è esclusa quando la controversia riguarda un rapporto obbligatorio paritario posto a valle dell'esercizio del potere.
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