Cassazione Penale, Ordinanza n. 08481/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva confermato responsabile del delitto di calunnia. Ha dedotto tre motivi: primo, l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, sostenendo che il termine fosse già decorso; secondo, l'erroneità della decisione di merito sulla responsabilità penale, contestando l'attendibilità della persona offesa e la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la falsa denuncia di smarrimento di assegni non integrasse calunnia; terzo, l'illegittimità del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla recidiva reiterata e specifica e alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che, in presenza di recidiva reiterata e specifica, il termine ordinario di sei anni ex art. 157 c.p. va aumentato della metà e, per effetto degli atti interruttivi, di un'ulteriore metà ex art. 161 c.p., con un termine complessivo di tredici anni e sei mesi non ancora decorso né al momento della sentenza d'appello né alla data della decisione. Ha giudicato inammissibile anche il motivo sulla responsabilità, perché le censure miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e la Corte territoriale aveva dato motivazione congrua sull'attendibilità della persona offesa e sulla configurabilità della calunnia, richiamando il principio secondo cui la falsa denuncia di smarrimento di assegni, fatta dopo averli consegnati ad altra persona, può integrare calunnia in quanto idonea a provocare l'apertura di un procedimento per furto o ricettazione a carico del negoziatore del titolo. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio, rilevando che la recidiva qualificata era stata motivatamente confermata per la pericolosità dell'imputato e che il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche era precluso ex art. 69, comma 4, c.p. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
Il fatto contestato è stato ritenuto integralmente sussumibile nella calunnia anche quando la falsa denuncia riguarda lo smarrimento di assegni bancari già consegnati a terzi, se la condotta è idonea a determinare l'apertura di un procedimento penale a carico di persona determinata.
art. 157 c.p.
Il termine ordinario di prescrizione è stato individuato in sei anni e, in presenza della recidiva ritenuta, è stato aumentato della metà.
art. 161 c.p.
In presenza di atti interruttivi, il termine di prescrizione è stato ulteriormente aumentato della metà, per un totale di tredici anni e sei mesi.
art. 69, comma 4, c.p.
Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata è stato ritenuto legalmente precluso.
Massime di principio
- La falsa denuncia di smarrimento di titoli di credito, se formulata dopo la consegna del bene a terzi e tale da esporre un soggetto determinato al rischio di un'indagine per reati procedibili d'ufficio, può integrare il delitto di calunnia anche in assenza di un'accusa espressa e nominale di uno specifico reato.
- In tema di calunnia, il dolo è escluso solo quando l'ipotizzata illiceità del fatto denunciato sia sorretta da elementi oggettivi seri e ragionevoli, idonei a generare dubbi condivisibili in una persona di normale cultura e discernimento nella medesima situazione conoscitiva.
- Le censure di legittimità che sollecitano una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni sono inammissibili se la sentenza di merito contiene una motivazione logica e congrua.
- Ai fini della prescrizione, la recidiva reiterata e specifica può incidere sull'aumento del termine base, e gli atti interruttivi possono determinare un ulteriore incremento secondo la disciplina codicistica; ove il termine complessivo non sia decorso, l'eccezione è infondata.
- Quando la recidiva qualificata è stata motivatamente riconosciuta, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche può risultare legalmente precluso dalla norma che disciplina il bilanciamento delle circostanze.
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