Sentenza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) della determinazione n. 214 - reg. gen. n. 301 del 3 novembre 2025, comunicata via pec il 4 novembre 2025, con cui il Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Sessa Cilento ha disposto l'annullamento in autotutela della SCIA prot. n. 4381/2023 del 20 settembre 2023 e della successiva SCIA in variante prot. n. 3772/2024 del 12 agosto 2024 presentate dalla ricorrente; b) dell'ordinanza di ripristino prot. n. 5670 del 6 novembre 2025 con cui il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Sessa Cilento ha ingiunto alla ricorrente di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela di due SCIA edilizie e conseguente ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione comunale del 3 novembre 2025, con la quale il Responsabile dell'area tecnica ha annullato in autotutela la SCIA del 20 settembre 2023, relativa al ripristino di una recinzione, alla sistemazione a giardino di un terreno incolto e alla pavimentazione del piazzale antistante un fabbricato, nonché la successiva SCIA in variante e sanatoria del 12 agosto 2024, relativa all'abbattimento di un muro in pietra. È stata altresì impugnata la conseguente ordinanza del 6 novembre 2025, con cui è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi. Gli atti erano stati adottati a seguito dell'esposto di una comproprietaria e motivati sull'assenza di titolarità esclusiva dei beni in capo alla società. Dal testo emerge che la ricorrente contestava, in sostanza, il potere dell'amministrazione di rimuovere le SCIA e ordinare il ripristino nonostante la presentazione delle segnalazioni edilizie. Il TAR ha invece rilevato che anche per gli interventi soggetti a SCIA l'amministrazione deve verificare che il segnalante disponga del necessario titolo sull'immobile. Il contratto di locazione stipulato il 1° settembre 2023 vietava espressamente al conduttore di eseguire migliorie senza il consenso del proprietario locatore, consenso del quale non risultava evidenza. Inoltre, nella prima SCIA la società si era qualificata come locataria, mentre nella seconda si era qualificata come proprietaria e locataria, circostanza ritenuta artatamente rappresentata e incompatibile con il riconoscimento di un affidamento tutelabile.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittimo il controllo amministrativo sulla titolarità del soggetto che presenta una SCIA edilizia, affermando che la società non poteva fondare la propria legittimazione sul contratto di locazione, il quale subordinava l'esecuzione di migliorie al consenso del proprietario, non documentato. Ha inoltre escluso la sussistenza di un affidamento tutelabile, valorizzando la diversa e non veritiera qualificazione della società nella seconda SCIA. Sono state impugnate anche le conseguenti misure di ripristino, che non risultano autonomamente censurate con successo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Anche in relazione a interventi edilizi soggetti a SCIA, l'amministrazione deve verificare che il segnalante disponga del necessario titolo di legittimazione sull'immobile; la natura non provvedimentale della SCIA non esclude il controllo sulla titolarità dell'intervento.
- Il conduttore non può ritenersi legittimato a eseguire interventi qualificabili come migliorie quando il contratto di locazione li vieta senza il consenso del proprietario e tale consenso non risulta acquisito.
- Non è tutelabile l'affidamento del segnalante che abbia rappresentato in modo non coerente o non veritiero la propria qualità rispetto all'immobile, qualificandosi diversamente in successive SCIA.
- L'accertata carenza del titolo soggettivo per la presentazione della SCIA può giustificare la rimozione in autotutela della segnalazione e l'adozione della conseguente misura di ripristino.
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