Cassazione Penale, Ordinanza n. 20060/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo, relativo al beneficio della non menzione, si limitava a riproporre criticità già vagliate e disattese in appello con argomenti corretti e coerenti con i fatti accertati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono seguite le statuizioni conseguenti all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 12/10/2023. Dal testo emerge che l'unica doglianza riguardava il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale profilo dovesse essere rivalutato, ma la censura è stata ritenuta meramente reiterativa di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta e logicamente non manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, incluse le conseguenze economiche processuali
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo riproduce censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione corretta e non manifestamente illogica.
- La doglianza sul diniego del beneficio della non menzione non è ammissibile se si risolve in una mera riproposizione di profili di fatto e di valutazione già scrutinati nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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