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Sentenza

Sentenza n. 6405/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202401657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Roma il 12 febbraio 2024, con gli atti istruttori e conseguenti, nonché gli atti relativi al diniego di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’informativa antimafia e i relativi atti presupposti, proponendo anche cinque atti di motivi aggiunti dopo l’acquisizione della documentazione istruttoria. Ha dedotto violazione degli artt. 1, 3, 10-bis, 37 della l. 241/1990 e degli artt. 84, 91, 92 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, difetto di motivazione e di istruttoria, insussistenza dei presupposti, violazione del contraddittorio procedimentale, sproporzione, sviamento, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato la rilevanza dei rapporti commerciali e personali con imprese e soggetti riconducibili a una famiglia ritenuta collegata ad ambienti criminali; ha sostenuto che molte delle imprese richiamate erano state sottoposte a controllo giudiziario e che ciò avrebbe dovuto escludere o ridimensionare il pericolo di infiltrazione. Ha inoltre lamentato che la Prefettura non avesse considerato le misure di self-cleaning adottate, consistenti nella nomina di un revisore esterno e nell’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, né valutato adeguatamente misure meno afflittive, come la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011. La società ha negato che i fatti esaminati dimostrassero un effettivo coinvolgimento nelle attività criminali e ha contestato l’utilizzabilità di elementi tratti da procedimenti penali non definitivi. Ha dedotto anche la violazione delle garanzie partecipative e il mancato integrale accesso alla documentazione istruttoria. La società era stata ammessa, dopo l’interdittiva, al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti, condannando la società alle spese di lite per euro 2.000,00 oltre accessori. Ha ritenuto infondata la censura relativa al contraddittorio, poiché la società aveva ricevuto la comunicazione di avvio e il preavviso di motivi ostativi, aveva presentato osservazioni e aveva partecipato all’audizione del difensore e dell’amministratore unico, depositando documenti. Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia fondata su una pluralità di elementi convergenti: rapporti lavorativi, commerciali e societari con soggetti e imprese riconducibili ad ambienti criminali; incongruità dei compensi dell’amministratore rispetto al fatturato; rapporti locatizi e partecipazioni societarie; comunanza di consulenti e sedi; passaggi di mezzi e personale tra imprese; rapporti con soggetti destinatari di misure cautelari o interdittive; e ulteriori collegamenti con soggetti indicati come referenti territoriali di organizzazioni camorristiche. Tali elementi, considerati unitariamente e secondo il criterio del più probabile che non, sono stati ritenuti idonei a fondare un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa. Il TAR ha precisato che l’interdittiva non richiede la prova dell’infiltrazione consumata, né un accertamento penale definitivo, essendo sufficiente il pericolo concreto di ingerenza criminale desunto da elementi sintomatici e presuntivi. Il controllo giudiziario disposto per altre società non escludeva il rilievo dei relativi rapporti, poiché tale misura presuppone comunque l’esistenza di un’ingerenza criminale, seppure occasionale, e la necessità di bonifica dai contatti criminali. La sottoposizione della società ricorrente al controllo giudiziario, intervenuta dopo l’interdittiva, non incideva sulla legittimità originaria dell’atto, da valutarsi secondo il principio tempus regit actum; le sopravvenienze possono eventualmente fondare un riesame prefettizio ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 94-bis, poiché la prevenzione collaborativa presuppone l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa, presupposto ritenuto insussistente dalla Prefettura. Il mero rapporto di parentela non è stato considerato decisivo, mentre lo sono stati gli ulteriori elementi di comunanza di interessi, soggezione o compiacenza e i collegamenti economici e organizzativi. Il diniego di accesso è stato ritenuto superato dall’adempimento dell’ordine istruttorio del TAR e la relativa istanza era già stata respinta con ordinanza. Il provvedimento prefettizio è stato giudicato adeguatamente motivato, istruito e coerente, nonché frutto di ragionevole ponderazione tra libertà d’impresa e tutela preventiva dell’ordine, della sicurezza pubblica, della concorrenza e del buon andamento.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    La norma configura una fattispecie di pericolo: l’informativa può fondarsi su elementi non meramente immaginari o aleatori dai quali emerga il rischio di condizionamento, senza necessità di provare un’infiltrazione già consumata.

  • art. 91, d.lgs. 159/2011

    La legittimità dell’interdittiva è valutata, di regola, al momento della sua adozione; le sopravvenienze possono essere valutate nell’ambito di un successivo riesame della sussistenza dei presupposti.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Le sopravvenienze di fatto possono essere sottoposte a valutazione prefettizia ai fini del riesame degli elementi che avevano giustificato l’interdittiva.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Il procedimento interdittivo deve consentire la partecipazione dell’impresa mediante comunicazione dei motivi ostativi, osservazioni e audizione, garanzie ritenute rispettate nel caso concreto.

  • art. 94-bis, d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa è applicabile quando ricorre l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa; ove tale presupposto sia motivatamente escluso, non sussiste un obbligo di preferire tale misura all’interdittiva.

  • art. 34-bis, d.lgs. 159/2011

    Il controllo giudiziario presuppone un’ingerenza criminale, seppure occasionale, e mira alla bonifica dell’impresa dai contatti criminali; la sua applicazione ad altre imprese non neutralizza gli elementi indiziari valorizzati nell’interdittiva.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L’istanza relativa all’accesso è stata ritenuta superata o comunque infondata dopo l’adempimento dell’ordine istruttorio e il deposito della documentazione con le cautele disposte dal giudice.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per l’acquisizione degli atti istruttori dell’amministrazione, con stralci e omissis a tutela delle fonti informative.

Massime di principio

  • L’informativa antimafia interdittiva, quale misura preventiva e cautelare di massima anticipazione della soglia di tutela, non richiede la prova di un’infiltrazione mafiosa consumata né un accertamento penale definitivo, ma una pluralità di elementi specifici, obiettivi e convergenti dai quali, secondo un giudizio prognostico fondato sul criterio del più probabile che non, emerga il pericolo concreto di ingerenza criminale.
  • Gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente; rapporti commerciali, societari, lavorativi, personali e organizzativi, considerati nella loro connessione, possono fondare il giudizio di permeabilità mafiosa anche quando singolarmente non siano penalmente rilevanti.
  • Il controllo giudiziario disposto nei confronti di imprese collegate non esclude il rilievo dei rapporti con tali imprese, poiché la misura presuppone comunque un’ingerenza criminale, seppure occasionale, e la necessità di un percorso di bonifica; analogamente, le sopravvenienze successive all’interdittiva non ne determinano l’illegittimità originaria, dovendo l’atto essere valutato secondo il principio tempus regit actum.
  • La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 presuppone l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa; se la Prefettura ritiene motivatamente insussistente tale presupposto, non è tenuta a sostituire l’interdittiva con una misura meno afflittiva.
  • Il rapporto di parentela, da solo, non è sufficiente a fondare un’interdittiva antimafia, ma può assumere rilievo quando sia accompagnato da elementi di comunanza di interessi, soggezione, compiacenza o altri dati obiettivi idonei a dimostrare il rischio di condizionamento dell’impresa.
  • Il sindacato giurisdizionale sull’interdittiva antimafia riguarda la logicità, coerenza e attendibilità della valutazione prefettizia in rapporto ai fatti accertati, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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