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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32882/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il condannato aveva chiesto in sede esecutiva la sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione del pubblico ministero, sostenendo che, tenendo conto della liberazione anticipata maturata durante tre semestri di custodia cautelare agli arresti domiciliari, la pena residua sarebbe divenuta compatibile con la sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. La difesa assumeva che il reato ostativo contestato al capo B) era sì ricompreso nell'elenco dell'art. 4-bis ord. pen. (detenzione a fini di spaccio di ingente quantità di stupefacente), ma che operava il principio di scissione del cumulo: la quota di pena riferibile al reato ostativo, una volta integralmente scontata per effetto del presofferto e della liberazione anticipata, avrebbe fatto venire meno l'ostatività, rendendo sospendibile il residuo. Con il ricorso per cassazione si deducevano erronea applicazione di legge e vizio di motivazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza ai fini della liberazione anticipata preventiva ex art. 656, comma 4-bis, c.p.p. Nei motivi aggiunti si chiedeva inoltre di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 4-bis, c.p.p. se interpretato in senso ostativo assoluto per ogni condanna comprendente un reato ex art. 4-bis ord. pen., per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27, comma 3, Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice dell'esecuzione secondo cui l'art. 656, comma 4-bis, c.p.p. non si applica ai condannati per delitti compresi nell'art. 4-bis ord. pen., senza distinguere tra ipotesi in cui la liberazione anticipata preventiva possa o meno rendere sospendibile il titolo. Tuttavia ha anche ritenuto che la questione di legittimità costituzionale prospettata fosse rilevante e non manifestamente infondata, soprattutto in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., perché il divieto procedurale produce un possibile surplus di afflittività non giustificato quando, per effetto della scissione del cumulo, la pena ostativa sarebbe già esaurita. Il dispositivo riportato si arresta alla declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 4-bis, ultimo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 4-bis, c.p.p.

    "nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge n.354 del 26 luglio 1975"

    la disposizione introduce un meccanismo procedurale di trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la eventuale liberazione anticipata utile alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ma il testo viene interpretato come recante un divieto espresso e assoluto per i condannati per reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen., senza distinzioni ulteriori

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione quando la pena residua rientra nella soglia prevista; nel ragionamento difensivo la sospensione sarebbe stata possibile se la liberazione anticipata fosse stata preventivamente computata

  • art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.

    la preclusione alla sospensione opera per i condannati per delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen. solo se la quota di pena riferibile al reato ostativo non è già stata interamente scontata

  • art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p.

    richiamato per escludere la sospensione nei casi di custodia cautelare in carcere; nel ragionamento della Corte la situazione del ricorrente era diversa perché non si trovava in carcere al momento della richiesta

  • art. 54 ord. pen.

    la liberazione anticipata è istituto di portata generale, applicabile anche ai condannati per reati ostativi e anche in relazione al presofferto da custodia cautelare, ove ne ricorrano i presupposti

  • art. 4-bis ord. pen.

    elenco dei delitti ostativi richiamato per escludere l'applicazione dell'art. 656, comma 4-bis, c.p.p.; la Corte ne valorizza il carattere tassativo ai fini del divieto procedurale, ma ne discute la compatibilità costituzionale nel caso concreto

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    base normativa del reato di detenzione a fini di spaccio contestato al capo B)

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    richiamato come circostanza/forma aggravata collegata al fatto di detenzione a fini di spaccio di ingente quantità di stupefacente

  • art. 3 Cost.

    richiamato come parametro di ragionevolezza e uguaglianza, potenzialmente violato dal divieto procedurale assoluto

  • art. 13 Cost.

    richiamato dalla difesa come parametro costituzionale, ma nella motivazione della Corte il rilievo centrale è su ragionevolezza e libertà personale

  • art. 27, comma 3, Cost.

    richiamato come parametro del finalismo rieducativo della pena, inciso dall'obbligo di ingresso in carcere pur in presenza di possibile accesso alla misura alternativa

  • d.l. n. 78 del 1 luglio 2013, art. 1

    norma istitutiva del meccanismo di cui all'art. 656, comma 4-bis, c.p.p., adottata anche per fronteggiare il sovraffollamento carcerario

  • l. n. 94 del 9 agosto 2013

    legge di conversione del d.l. n. 78 del 2013 che ha introdotto il meccanismo procedurale esaminato

  • l. n. 354 del 26 luglio 1975

    legge di ordinamento penitenziario contenente l'art. 4-bis e l'art. 54 richiamati nella decisione

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato per descrivere l'eventuale instaurazione dell'incidente di esecuzione quando il pubblico ministero non sospenda l'ordine di esecuzione

  • art. 659, comma 9, c.p.p.

    richiamato quale ipotesi di deroga alla sospensione dell'ordine di esecuzione

Massime di principio

  • Il divieto di applicazione dell'art. 656, comma 4-bis, c.p.p. ai condannati per delitti compresi nell'art. 4-bis ord. pen. va interpretato in modo letterale e non riduttivo: il giudice non può introdurre eccezioni ulteriori in base alla concreta utilità che la liberazione anticipata potrebbe avere sulla sospendibilità del titolo.
  • Nel sistema esecutivo penale, il principio di scissione del cumulo opera anche ai fini della verifica delle preclusioni ostative: la pena riferibile al reato ostativo deve considerarsi scontata per escludere la persistenza dell'ostatività, quando il segmento di pena corrispondente sia stato integralmente espiato.
  • La liberazione anticipata è istituto di applicazione generale e può rilevare anche rispetto al presofferto in custodia cautelare; quando la sua immediata valutazione inciderebbe sulla sospensione dell'ordine di esecuzione, la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza è, in via ordinaria, atto vincolato.
  • Una disciplina che, per un puro vincolo procedurale, impedisca al condannato l'accesso alla valutazione immediata della liberazione anticipata può porre un problema di ragionevolezza costituzionale se determina un ingresso in carcere non necessario e un surplus di afflittività non giustificato.
  • Ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione, il dato decisivo non è la mera presenza di un titolo ostativo nel cumulo, ma la effettiva persistenza della quota di pena riferibile al reato ostativo al momento della verifica esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipataReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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