Sentenza n. 3052/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma, quanto a entrambi gli appelli, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01364/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di housing temporaneo e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale escludente dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concorrente non aggiudicataria ha impugnato l’aggiudicazione in favore della cooperativa sociale controinteressata, deducendo l’erronea attribuzione dei punteggi relativi a numerosi criteri dell’offerta tecnica e sostenendo che alcuni elementi, in particolare le figure professionali richieste dal disciplinare e dal capitolato, costituissero requisiti speciali di partecipazione da dichiarare a pena di esclusione, anziché meri elementi valutativi o requisiti di esecuzione. Ha inoltre contestato il richiamo del TAR alla prova di resistenza e la condanna alle spese. L’aggiudicataria ha proposto appello incidentale, riproponendo le censure escludenti già dichiarate improcedibili in primo grado e lamentando la mancata declaratoria di tardività del ricorso originario. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione e chiesto l’estromissione dal giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’eccezione del Ministero, poiché la sentenza di primo grado aveva già respinto la medesima eccezione e il Ministero non aveva impugnato quel capo decisorio. Ha respinto il primo motivo dell’appello principale, interpretando sistematicamente gli artt. 6.3 del disciplinare e 11 del capitolato: l’obbligo di garantire le figure professionali richieste riguardava il loro impiego nella fase esecutiva e non imponeva, a pena di esclusione, l’indicazione nominativa dei professionisti, dei curricula o di dettagli ulteriori in sede di gara. Era sufficiente dichiarare l’impegno a garantire la presenza delle figure professionali richieste e indicare le relative tipologie o qualifiche; la documentazione sui requisiti speciali doveva essere prodotta dall’aggiudicatario in sede di comprova. Ha respinto anche il secondo motivo, ritenendo che le valutazioni della commissione sui criteri A.1, A.2 e B.4 rientrassero nella discrezionalità tecnico-valutativa dell’amministrazione e non presentassero manifesta illogicità, arbitrarietà, erroneità o travisamento. Le censure della concorrente prospettavano una diversa valutazione dell’offerta, senza dimostrare vizi macroscopici. Quanto al criterio A.1, la valutazione dell’organizzazione generale dell’aggiudicataria era coerente con il criterio; quanto ad A.2, era ragionevole la valutazione degli strumenti organizzativi generali applicati al servizio; quanto a B.4, era giustificata dalla previsione di ore aggiuntive e di quattro figure professionali ulteriori. È stata ritenuta non necessaria la prova di resistenza, poiché le censure sui requisiti erano infondate nel merito; per le contestazioni valutative, comunque, non è stata dimostrata l’illegittimità dei punteggi. Il terzo motivo sulle spese è stato respinto quale conseguenza del rigetto dell’appello. L’appello principale è stato quindi respinto; l’appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito del consolidamento dell’aggiudicazione. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6.3 del disciplinare di gara
presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio come dettagliatamente specificate all’art. 11 del CSA
La clausola richiede che l’operatore garantisca la disponibilità delle figure professionali necessarie, ma non impone la loro indicazione nominativa o la produzione di curricula in sede di gara.
art. 11 del Capitolato speciale
In sede di esecuzione del contratto [...] l’aggiudicatario deve realizzare le prestazioni [...] attraverso un’équipe multidisciplinare
La disposizione colloca le figure professionali nella fase esecutiva; l’obbligo di specificare la composizione dell’équipe riguarda le tipologie o categorie professionali, non i nominativi dei singoli professionisti.
art. 113 d.lgs. 36/2023
In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari
I requisiti particolari di esecuzione possono essere accettati e garantiti in sede di offerta, senza necessità di dimostrarne integralmente il possesso con indicazioni nominative già in fase partecipativa.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo i criteri letterale e sistematico, considerando il contenuto complessivo della disciplina di gara, i richiami normativi, gli allegati e i modelli predisposti dalla stazione appaltante.
art. 18.1 del disciplinare di gara
I criteri A.1 e A.2 riguardavano la qualità organizzativa generale e gli strumenti di qualificazione del lavoro, mentre il criterio B.4 riguardava prestazioni o figure professionali aggiuntive; la commissione poteva valutarli senza richiedere l’indicazione nominativa delle figure professionali.
art. 91, comma 1, c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza, salvo diversa regolazione giustificata dalle circostanze; il richiamo è stato ritenuto corretto dal giudice di primo grado.
Massime di principio
- L’interpretazione della lex specialis di gara deve essere condotta secondo i criteri letterale e sistematico, considerando unitariamente disciplinare, capitolato, modelli di domanda e richiami normativi, senza isolare singole espressioni dal complessivo assetto regolatorio.
- Quando la disciplina di gara prescrive la presenza di figure professionali ai fini dell’esecuzione del servizio e richiama una disposizione sui requisiti di esecuzione, l’operatore può essere tenuto a dichiarare l’impegno a garantirne la presenza, ma non necessariamente a indicare già in sede di offerta i nominativi, i curricula o i dettagli individuali dei professionisti, se tali adempimenti non sono espressamente previsti a pena di esclusione.
- La previsione dell’obbligo di specificare la composizione di un’équipe professionale, se coordinata con il resto della lex specialis, può riferirsi alle tipologie, qualifiche e consistenza delle figure professionali necessarie, anziché ai nominativi dei singoli componenti.
- Le valutazioni della commissione di gara sull’offerta tecnica rientrano nella discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, erroneità o travisamento dei fatti; non è sufficiente contrapporre alla valutazione della commissione una diversa opinione dell’operatore concorrente.
- La prova di resistenza è pertinente alle censure relative all’attribuzione dei punteggi e alla concreta utilità dell’impugnazione, mentre non può trasformare in requisito di ammissibilità la contestazione concernente un requisito di partecipazione o di esecuzione; quando la censura è comunque infondata nel merito, il relativo tema processuale resta assorbito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →