Cassazione Penale, Sentenza n. 17901/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza che aveva disposto l'archiviazione nei confronti degli indagati per il reato di omicidio colposo in relazione al decesso per asfissia da bolo alimentare di De Luca Angela (23/05/2019). Il ricorrente deduceva contraddittorietà e travisamento della prova, sostenendo che il GIP avrebbe erroneamente ritenuto l'ostruzione della trachea quale elemento decisivo nonostante, a suo avviso, i consulenti fossero concordi nel ritenere che la trachea non fosse interessata dall'ostruzione; chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'ordinanza impugnata è adottata ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. (terzo comma) e la decisione sul reclamo non è soggetta a ricorso per cassazione salvo che per abnormità dell'atto, non per i vizi di cui all'art. 606 c.p.p. (ossia per questioni di merito o travisamento della prova). Perciò il ricorso, volto a censurare motivazioni e valutazioni tecniche, è inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende; ha compensato le spese tra le parti resistenti e rigettato la richiesta di queste ultime di ottenere il rimborso delle spese di costituzione, ritenendo la loro memoria non aver dato contributo specifico alla decisione.
Norme richiamate
art. 410-bis cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23/06/2017 n.103)
La norma consente il reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione disposta dal pubblico ministero, ma prevede che la decisione sul reclamo non sia impugnabile in sede di legittimità (ricorso per cassazione) salvo il caso di abnormità dell'atto; pertanto il ricorso per cassazione in difetto di tale specifica fattispecie è inammissibile.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i vizi rilevabili in cassazione; la Corte segnala che tali vizi (es. travisamento della prova, contraddittorietà della motivazione) non possono essere fatti valere con ricorso per cassazione contro l'ordinanza adottata ai sensi del terzo comma dell'art. 410-bis.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi citati: Sez.5 n.40127/2018 Radaelli c/ Ferrari; Sez.6 n.12244/2019 Fascetto c/ Greco; Sez.U ord. n.5466/2004 Gallo)
Consolidato orientamento secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile avverso l'ordinanza sul reclamo della persona offesa ai sensi dell'art. 410-bis, salvo censurare l'abnormità dell'atto; principi anche relativi alla condanna alle spese quando la parte civile/parte offesa abbia effettivamente contribuito al giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Contro l'ordinanza emessa dal GIP sul reclamo ai sensi dell'art. 410-bis (terzo comma) non è proponibile il ricorso per cassazione per censurare vizi di merito; il rimedio in Cassazione è inammissibile salvo l'ipotesi di abnormità dell'atto.
- Le doglianze relative alla valutazione della prova tecnica o al nesso causale (es. travisamento della consulenza) non sono idonee a fondare un ricorso per cassazione contro l'ordinanza di cui sopra.
- La persona offesa che impugni l'archiviazione tramite reclamo deve considerare il limite alla tutela in sede di legittimità: se il reclamo viene deciso dal GIP, la Corte di Cassazione non è normalmente sede di revisione delle valutazioni probatorie.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; le parti resistenti ottengono il rimborso delle spese solo se hanno effettivamente e specificamente contribuito alla decisione con attività processuale rilevante.
- Quando si impugna un'archiviazione in casi analoghi, è strategicamente rilevante puntare, ove possibile, su vizio di abnormità dell'atto o su rimedi diversi dalla cassazione (es. richiesta di nuove indagini o diversa azione nel giudizio di merito), poiché la cassazione è in larga parte preclusa.
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