Sentenza del 17/07/2019 n. 19178 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA relativa all'anno 2005, ritenendo imponibile l'incentivo economico riconosciuto dalla Regione alla struttura sanitaria per l'adeguamento anticipato delle strutture ospedaliere. L'incentivo consisteva nel mancato abbattimento delle tariffe delle prestazioni rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, che sarebbe altrimenti derivato dal superamento del tetto annuale di spesa. La contribuente sosteneva che non vi fosse una prestazione di servizi imponibile, che l'operazione fosse esente in quanto prestazione sanitaria e che, comunque, sussistessero condizioni di obiettiva incertezza normativa tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'adeguamento anticipato delle strutture costituisse una prestazione di fare, la cui fonte era legislativa e non necessariamente contrattuale, e che il mancato abbattimento tariffario rappresentasse un vantaggio economicamente valutabile e causalmente collegato alla prestazione, quindi un corrispettivo imponibile ai fini IVA. Ha escluso l'esenzione prevista per le prestazioni sanitarie, poiché essa riguarda le cure mediche rese alla persona e non l'adeguamento strutturale. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia e la sussistenza di un'obiettiva incertezza normativa idonea a eliminare le sanzioni. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e novità delle questioni. È stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 1
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte
La nozione di prestazione di servizi imponibile comprende anche le obbligazioni di fare derivanti dalla legge o da altra fonte non contrattuale. È sufficiente che la prestazione sia resa a titolo oneroso e che il vantaggio economico sia causalmente collegato ad essa.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 2
L'IVA si applica alle operazioni qualificabili come cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività rilevanti ai fini dell'imposta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18
L'esenzione per le prestazioni sanitarie riguarda le cure mediche alla persona e non si estende a prestazioni strutturali, organizzative o di adeguamento degli immobili e delle attrezzature sanitarie.
Direttiva CE 17 maggio 1977, n. 388, artt. 2, par. 1, n. 1, e 6, par. 1
Le prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'imposta devono essere effettuate a titolo oneroso; la disciplina unionale adotta una nozione ampia di prestazione di servizi.
Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, artt. 2, par. 1, e 24, par. 1
Le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale
Il requisito dell'onerosità è soddisfatto quando il prestatore riceve un vantaggio economicamente valutabile, purché sussista un nesso diretto tra tale vantaggio e la prestazione eseguita.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
La disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva, apprezzabile dal giudice e normalmente collegata a contrasti interpretativi o giurisprudenziali, non una mera difficoltà soggettiva del contribuente.
Massime di principio
- Ai fini IVA, una prestazione di fare può essere imponibile anche quando l'obbligo deriva direttamente dalla legge o da provvedimenti pubblici, senza un contratto o una clausola risarcitoria.
- Un incentivo pubblico o un vantaggio tariffario costituisce corrispettivo imponibile quando è economicamente valutabile e viene riconosciuto in diretta relazione con una specifica attività o prestazione del beneficiario.
- L'assenza di sanzioni contrattuali, clausole risolutive o acquisizione delle opere non esclude necessariamente l'esistenza di un'obbligazione imponibile, se l'obbligo è imposto dalla legge o condiziona il mantenimento di un'autorizzazione o convenzione.
- L'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie va interpretata restrittivamente e riguarda principalmente le cure mediche alla persona; non copre automaticamente interventi di adeguamento edilizio, tecnico o organizzativo delle strutture.
- La compensazione delle spese può essere disposta anche quando il ricorso è rigettato, se la questione è particolarmente nuova o priva di precedenti consolidati; ciò non modifica l'esito sostanziale a favore dell'Amministrazione.
- La disapplicazione delle sanzioni richiede una reale e oggettiva incertezza interpretativa del quadro normativo, non semplicemente una diversa lettura proposta dal contribuente o l'assenza di precedenti specifici.
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