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Ordinanza

Ordinanza n. 780/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. 22575/2025 del 22 dicembre 2025, ricevuta in pari data a mezzo PEC, adottata dal Responsabile del settore tecnico del Comune di Sparanise e recante l’inibizione all’avvio dei lavori per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) da 9,9 MW; - nonché di tutti gli atti precedenti, presupposti e conseguenziali, ancorché non conosciuti, inclusa la nota prot. 21405/2025 del 1 dicembre 2025, ricevuta dalla Società in pari data a mezzo PEC; nonché per l’accertamento e la declaratoria - del consolidamento della SCIA presentata dalla Società per decorso dei termini previsti dall’art. 19 L. 241/1990 e della conseguente inefficacia dei provvedimenti impugnati per decorso del termine di cui all’art. 2, comma 8-bis della L. 241/1990;

Giustizia amministrativa202601423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale recante l’inibizione all’avvio dei lavori per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico BESS da 9,9 MW, nonché gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’atto comunale di inibizione all’avvio dei lavori relativi a un impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand alone, con potenza inferiore a 10 MW, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto l’accertamento del consolidamento della SCIA presentata ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990 per decorso dei termini e la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti impugnati per il decorso del termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, della medesima legge. In sede cautelare, la società ha sostenuto che l’impianto fosse soggetto alla disciplina degli impianti di accumulo elettrochimico fino a 10 MW qualificati come attività libera, ai sensi dell’art. 7 e dell’allegato A, sezione I, lettera t), del d.lgs. 190/2024, anziché alla diversa disciplina richiamata dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto non efficacemente smentita la prospettazione secondo cui l’impianto è stand alone, ha potenza inferiore a 10 MW e insiste su un’area distinta, seppure prossima, rispetto a quella della centrale esistente. Ha quindi ravvisato, allo stato, l’applicabilità del combinato disposto dell’art. 7 e dell’allegato A, sezione I, lettera t), del d.lgs. 190/2024, con conseguente riconducibilità dell’installazione alle attività libere, anziché del combinato disposto dell’art. 8 e dell’allegato B, sezione I, lettera aa), del medesimo decreto. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché la probabilità di perdita della prenotazione della capacità di rete nelle more del giudizio avrebbe arrecato un pregiudizio concreto. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta e l’efficacia del provvedimento comunale è stata sospesa anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica dell’aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto l’istanza cautelare.

  • art. 7 d.lgs. 190/2024

    È stato ritenuto applicabile all’installazione in esame e conduce, insieme all’allegato A, sezione I, lettera t), alla qualificazione dell’intervento come attività libera.

  • Allegato A, sezione I, lettera t), d.lgs. 190/2024

    impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW

    La previsione è stata ritenuta riferibile all’impianto BESS stand alone da 9,9 MW, con conseguente inclusione dell’installazione tra le attività libere.

  • art. 8 d.lgs. 190/2024

    Il TAR ha ritenuto, allo stato, non applicabile questa disposizione, prospettata dall’amministrazione in combinato disposto con l’allegato B, sezione I, lettera aa).

  • Allegato B, sezione I, lettera aa), d.lgs. 190/2024

    Il relativo regime è stato ritenuto non applicabile, in sede cautelare, alla fattispecie dell’impianto stand alone di potenza inferiore a 10 MW e ubicato in area distinta dalla centrale esistente.

  • art. 19 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della SCIA della società e della domanda di accertamento del suo consolidamento per decorso dei termini; la questione non è stata definita nel merito in questa ordinanza cautelare.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    È richiamato dalla società in relazione alla dedotta inefficacia dei provvedimenti impugnati per decorso del termine; anche tale questione resta sostanzialmente riservata alla fase di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la riconducibilità di un impianto di accumulo elettrochimico al regime delle attività libere può essere affermata, allo stato degli atti, quando risultino prospettati e non efficacemente contestati la natura stand alone dell’impianto, la potenza non superiore a 10 MW e la sua collocazione in un’area distinta, ancorché prossima, rispetto a una centrale esistente.
  • Per gli impianti di accumulo elettrochimico stand alone con potenza fino a 10 MW, il combinato disposto dell’art. 7 e dell’allegato A, sezione I, lettera t), del d.lgs. 190/2024 può prevalere, in presenza dei relativi presupposti, sul diverso regime previsto dall’art. 8 e dall’allegato B, sezione I, lettera aa), del medesimo decreto.
  • La probabilità concreta di perdere la prenotazione della capacità di rete nelle more del giudizio integra il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare contro l’inibizione amministrativa dell’avvio di un impianto energetico.
  • La sospensione cautelare dell’atto amministrativo può essere disposta anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione, senza esaurire la decisione sulle questioni di merito relative al consolidamento della SCIA e ai termini di esercizio dei poteri amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazione

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