Cassazione Civile, Ordinanza n. 29308/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di un'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento presupposta, relative a pretese per ICI, altre imposte e contributi INPS. La contribuente deduceva: inesistenza o invalidità della notifica delle cartelle; mancata allegazione delle cartelle all'intimazione, notificata peraltro insieme ad altri atti in un unico plico; prescrizione dei crediti. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR aveva respinto il gravame, ritenendo valida la rappresentanza processuale dei difensori, regolarmente notificata la cartella sottostante e non dedotta l'impugnazione delle cartelle una volta conosciute tramite l'intimazione. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione delle norme sul deposito degli atti nel processo tributario e delle regole di valutazione della prova, sostenendo che il mancato deposito dell'atto impugnato non comporta inammissibilità e che non le era stata eccepita alcuna tardività; dall'altro, violazione delle norme sulla notificazione, sull'opposizione all'esecuzione e sulla prescrizione, lamentando che la CTR avesse affermato apoditticamente la regolarità della notifica della cartella e avesse trascurato la dedotta prescrizione breve dei crediti, in assenza di conversione ex art. 2953 c.c. per mancata formazione di giudicato sulla cartella amministrativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha chiarito che, nel processo tributario, il mancato deposito dell'atto impugnato non comporta di per sé l'inammissibilità del ricorso o dell'appello, restando l'onere di produzione rilevante solo se venga eccepita la tardività dell'impugnazione; nel caso concreto tale eccezione non risultava proposta. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo perché la CTR non aveva adeguatamente motivato sulla regolarità della notifica della cartella presupposta, nonostante le specifiche contestazioni della contribuente, e aveva omesso di esaminare compiutamente l'eccezione di prescrizione dei crediti, richiamando il principio secondo cui la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Richiamato come disposizione invocata nel primo motivo, in relazione agli obblighi di produzione documentale nel processo tributario.
art. 22, comma 4, D.Lgs. 546/1992
Il mancato deposito dell'atto impugnato non è sanzionato con l'inammissibilità; l'onere di produzione rileva in presenza di eccezione di tardività del ricorso, perché la notificazione dell'atto può dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati come norme sulla valutazione della prova, in relazione alla censura della ricorrente sulla motivazione della CTR circa la notificazione della cartella.
artt. 137 e ss. c.p.c.
Richiamati in relazione alla dedotta invalidità della notificazione delle cartelle e dell'intimazione di pagamento.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'invalidità della notificazione, in relazione al regime delle nullità processuali.
art. 615 c.p.c.
Richiamato quale norma invocata dalla ricorrente, in relazione alla contestazione dell'esistenza e della persistenza del credito azionato.
art. 2934 c.c.
Richiamato in tema di estinzione del diritto per prescrizione.
art. 2953 c.c.
La Corte ribadisce che la mancata impugnazione della cartella amministrativa non comporta la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale, perché la cartella non è titolo giudiziale e non acquista efficacia di giudicato.
art. 3, comma 9, L. 335/1995
Richiamato in relazione alla prescrizione dei crediti contributivi e al termine breve applicabile, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato in motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omesso deposito dell'atto impugnato non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso o dell'appello; tale deposito assume rilievo soprattutto quando sia contestata la tempestività dell'impugnazione, poiché la notificazione dell'atto può costituire prova della sua tempestiva proposizione.
- La CTR deve motivare in modo specifico e non apodittico sulla regolarità della notifica dell'atto presupposto quando la parte contesti puntualmente modalità e ritualità della notificazione.
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento non trasforma il termine di prescrizione breve del credito in termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c., poiché la cartella, in quanto atto amministrativo, non acquista efficacia di giudicato.
- Quando la pretesa sia contestata anche per prescrizione, il giudice di merito deve esaminare espressamente tale eccezione e non può limitarsi a ritenere sanata la posizione del creditore per il solo fatto che l'intimazione sia stata notificata.
- L'accertamento della ritualità della notificazione e della persistenza del credito richiede un esame autonomo dei profili formali e sostanziali dedotti dal contribuente, specie se gli atti siano stati notificati in modo contestato o cumulativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29265/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29266/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2021 del 21/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →