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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09551/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e, in estensione, di un socio ritenuto occulto. Dopo una prima opposizione definita nel 2010 e un successivo annullamento in appello per mancata integrazione del contraddittorio, il procedimento è stato riassunto e il tribunale, con sentenza del 27/7/2021, ha nuovamente rigettato l'opposizione alla dichiarazione di fallimento in estensione. Il soccombente ha impugnato tale sentenza davanti alla corte d'appello con citazione notificata il 26/7/2022 e iscritta a ruolo il 29/7/2022. La corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché tardiva, ritenendo applicabile il regime introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007 e quindi il reclamo ex art. 18 l.f. con i relativi termini. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla disciplina transitoria e sulla regola tempus regit actum, sostenendo che il procedimento dovesse restare soggetto al vecchio rito perché originato nel 1995 e già incardinato con opposizione e appello secondo la disciplina previgente; ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza dell'applicazione del reclamo a un giudizio già trattato in due gradi secondo il rito ordinario. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di ultrattività del rito, sostenendo che, poiché il giudizio era stato concretamente trattato in forme ordinarie, anche l'impugnazione avrebbe dovuto seguire quelle forme. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché conforme a giurisprudenza consolidata e il secondo infondato, affermando che, una volta riemessa la sentenza di rigetto dell'opposizione in piena vigenza della riforma, l'impugnazione andava proposta con reclamo e nel termine previsto dalla nuova disciplina; la citazione iscritta a ruolo oltre tale termine era dunque tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dalla corte territoriale. Ha escluso che la disciplina previgente potesse continuare ad applicarsi alla nuova sentenza di rigetto dell'opposizione emessa nel 2021, poiché quella decisione ricadeva pienamente nel regime transitorio del d.lgs. n. 169 del 2007. Ha inoltre chiarito che il principio di ultrattività del rito non prevale sulla specifica norma transitoria in materia fallimentare. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensiva delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 18 l.f.

    Nel regime successivo alla riforma, contro la sentenza dichiarativa di fallimento e, per effetto della disciplina transitoria, anche contro la sentenza che definisce l'opposizione, l'impugnazione va proposta con reclamo nel termine previsto dalla legge; la citazione è incompatibile con tale modello processuale se non convertita e tempestivamente iscritta a ruolo.

  • art. 22 d.lgs. n. 169 del 2007

    La norma transitoria si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma e comporta l'applicazione immediata della nuova disciplina anche alle fasi di impugnazione successive alla sentenza di fallimento.

  • art. 5 c.p.c.

    La regola della perpetuatio iurisdictionis è ritenuta recessiva rispetto alla disciplina transitoria speciale dettata per i procedimenti fallimentari pendenti.

  • artt. 11 e 14 disp. prel. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'irretroattività della nuova disciplina, ma non accolti dalla Corte alla luce della specifica norma transitoria.

  • artt. 323, 339 e 342 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare il regime dell'impugnazione, ma non decisivi rispetto alla questione della tempestività e del rito applicabile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma sul vizio processuale dedotto in ricorso per cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte.

  • art. 78 c.p.c.

    Richiamato per la nomina del curatore speciale di alcune parti fallimentari.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    Richiamati nel precedente annullamento con rimessione al primo giudice per violazione del contraddittorio.

  • art. 3 Cost.

    Invocato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia fallimentare, la disciplina transitoria dettata dal legislatore speciale prevale sulla regola generale della perpetuatio iurisdictionis: quando il procedimento rientra tra quelli pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, il nuovo regime processuale si applica immediatamente anche alle impugnazioni successive.
  • La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce il discrimine tra la fase prefallimentare e la fase successiva: gli atti e i mezzi di impugnazione contro le decisioni rese nella fase successiva devono conformarsi alla disciplina vigente al momento in cui tale fase viene riaperta o definita, se la norma transitoria lo prevede.
  • Il principio di ultrattività del rito opera solo in mancanza di una norma speciale che imponga il mutamento del regime processuale; non può quindi neutralizzare una disciplina transitoria espressa che stabilisca forma e termini del gravame.
  • Quando la legge richiede il reclamo come mezzo di impugnazione, la mera notificazione dell'atto non è sufficiente se il deposito/iscrizione a ruolo avviene oltre il termine perentorio previsto dalla disciplina applicabile.
  • Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la censura si risolve nella contestazione di una scelta processuale espressamente rimessa alla discrezionalità del legislatore e sorretta da finalità non irragionevoli, come la speditezza del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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