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Sentenza

Sentenza n. 2559/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza l'ottemperanza della sentenza Tar Lazio n. 6504/2020 (RG 7500/2019), pubblicata il 12.06.2020 e notificata a mezzo pec il 17.06.2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7568/2023, con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce.

Giustizia amministrativa202512205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6504/2020, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva annullato il diniego di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6504/2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7568/2023. La sentenza da eseguire aveva accertato l'illegittimità del mancato riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in Romania e avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE. L'amministrazione non ha provato l'avvenuto adempimento né ha specificamente contestato le circostanze dedotte dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che l'amministrazione non aveva dimostrato di aver dato esecuzione al giudicato e che le circostanze dedotte nel ricorso dovevano considerarsi provate ai sensi dell'art. 64 c.p.a. In applicazione dell'effetto conformativo del giudicato, ha ordinato al Ministero di adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. L'attività dell'amministrazione e del commissario dovrà rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e quelli enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 450 oltre accessori di legge, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata contestazione specifica e la mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione consentono di ritenere provate le circostanze dedotte dalla ricorrente.

  • Direttiva 2005/36/CE

    È richiamata quale fonte europea rilevante per il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato membro e avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento.

  • Direttiva 2013/55/CE

    È richiamata quale fonte europea rilevante per il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato membro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto al giudicato e non contesta specificamente le circostanze dedotte dal ricorrente, tali circostanze possono essere ritenute provate ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
  • L'effetto conformativo del giudicato impone all'amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a dare concreta esecuzione alla decisione giudiziale entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, senza facoltà di delega, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Nell'esecuzione del giudicato relativo al riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione e il commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai criteri interpretativi fissati dal giudicato e dalla giurisprudenza europea richiamata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAlbi e iscrizione
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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