Ordinanza n. 3355/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto al buono pasto giornaliero per il personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento e per la condanna dell'Amministrazione al riconoscimento del buono pasto, alla restituzione delle somme decurtate automaticamente dal sistema GUS-WEB e all'adeguamento del sistema informatico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell'Amministrazione e decurtazioni automatiche operate dal sistema informatico GUS-WEB in relazione al riconoscimento del buono pasto giornaliero
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto domanda di accertamento del diritto al buono pasto giornaliero e di condanna del Ministero della Giustizia al riconoscimento del beneficio, alla restituzione delle somme automaticamente decurtate dal sistema GUS-WEB e all'adeguamento del sistema informatico. In via incidentale è stata chiesta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Il testo dell'ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti né il contenuto puntuale del provvedimento impugnato; emerge soltanto la contestazione del mancato o non corretto riconoscimento del buono pasto al personale di Polizia Penitenziaria interessato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze dei ricorrenti fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non disponendo una specifica misura direttamente attributiva del buono pasto o restitutoria, ma fissando l'udienza pubblica del 4 novembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accogliere la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare fissando l'udienza di merito in tempi ravvicinati, senza adottare una diversa misura provvisoria.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere accolta mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando le esigenze della parte risultino favorevolmente apprezzabili e siano adeguatamente tutelabili attraverso una rapida definizione del giudizio, senza necessità di disporre una specifica misura cautelare sostitutiva o anticipatoria.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, l'accertamento definitivo della pretesa sostanziale né l'immediata condanna dell'amministrazione, che restano riservati alla decisione di merito.
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