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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1581/2025, resa tra le parti, il l 7 maggio 2025 e pubblicata il successivo 15 maggio 2025, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento protocollo n. -OMISSIS-del 27/28 gennaio 2025, Cat. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Catania ha rigettato l’istanza formulata dalla originaria ricorrente di revoca dell’ammonimento “a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ulteriori molestie, minacce o atti. persecutori”;

Giustizia amministrativa202501277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. I, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di revoca di un ammonimento del Questore

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado sotto il profilo dell'erronea applicazione del principio di alternatività, sostenendo che l'istanza di revoca dell'ammonimento avviasse una sequenza procedimentale autonoma, con nuova istruttoria e nuovo provvedimento, dotato di autonoma motivazione e forza lesiva, non impugnabile necessariamente mediante motivi aggiunti nel giudizio relativo al provvedimento originario. Ha inoltre censurato il diniego di revoca quanto alla motivazione, al riferimento normativo, alle garanzie partecipative e alla completezza dell'istruttoria, deducendo anche il pregiudizio psichico derivante dal permanere dell'efficacia dell'ammonimento.

La decisione

Il CGARS ha accolto il primo motivo d'appello, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità fondata sul principio di alternatività. Il giudizio riguardava specificamente il procedimento di revoca del precedente ammonimento e la motivazione del relativo diniego; si trattava quindi di due sequenze procedimentali autonome. Il principio di alternatività non poteva essere applicato, neppure in via estensiva o sulla base di una connessione sostanziale per pregiudizialità. Applicando il principio di diritto dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 2024 relativo all'erronea declaratoria di inammissibilità, il Collegio ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Non sono stati esaminati nel merito gli ulteriori motivi relativi a motivazione, riferimento normativo, partecipazione e istruttoria. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    In caso di erronea declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di primo grado, la sentenza può essere annullata con rinvio della causa al primo giudice per un nuovo esame.

  • artt. 38 e 60 c.p.a.

    Il giudizio d'appello è stato deciso in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • Adunanza Plenaria n. 16 del 2024

    Il principio di diritto richiamato impone, in caso di erronea declaratoria di inammissibilità, l'annullamento della sentenza e il rinvio al primo giudice secondo le regole processuali applicabili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • L'istanza di revoca di un precedente provvedimento amministrativo, quando inaugura una nuova fase procedimentale, comporta una nuova istruttoria e si conclude con un autonomo provvedimento motivato, dà luogo a una sequenza procedimentale distinta rispetto a quella relativa all'atto originario.
  • Il principio di alternatività non può essere applicato per impedire l'impugnazione autonoma del provvedimento conclusivo di un procedimento di revoca quando tra il procedimento originario e quello successivo non vi sia identità di sequenza procedimentale, anche se gli atti presentano una connessione sostanziale o un rapporto di pregiudizialità.
  • L'erronea declaratoria di inammissibilità resa dal giudice di primo grado giustifica, ai sensi dell'art. 105 c.p.a. e del principio richiamato dall'Adunanza Plenaria n. 16 del 2024, l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice per l'esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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