Cassazione Penale, Sentenza n. 42892/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Paccari impugna l'ordinanza del Tribunale della libertà di Bari che aveva disposto la custodia in carcere a seguito dell'appello del Pubblico ministero contro il rigetto, da parte del GIP di Foggia, della richiesta di misura cautelare per i fatti del 9/3/2020 (rivolta nel carcere di Foggia, reato di cui all'art. 419 c.p.). Il ricorso per cassazione deduce un motivo unico: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.). La difesa sostiene che i fatti si inquadrano in un contesto eccezionale e tendenzialmente irripetibile (emergenza pandemia), che rende improbabile la reiterazione; sottolinea inoltre il decorso del tempo e l'impossibilità pratica di reiterazione da parte di un singolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione articolata e logica circa gravità indiziaria e esigenze cautelari, in particolare la concreta e attuale possibilità di reiterazione, valorizzando la personalità delinquenziale del ricorrente e la significatività delle condotte. Ha altresì condiviso il rilievo che il contesto pandemico, pur straordinario, non legittima automaticamente le condotte illecite né esclude la possibilità di pericolo di recidiva. Conseguentemente il provvedimento di misura resta valido. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; si dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
regola l'appello del Pubblico ministero avverso provvedimenti che dispongono l'esclusione o la modifica di misure cautelari; qui è stato usato per impugnare il rigetto del GIP e ottenere l'applicazione della custodia
art. 419 cod. pen.
norma che punisce la rivolta in luogo pubblico o privato; è la fattispecie contestata in relazione alla rivolta nel carcere di Foggia del 9/3/2020
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
criterio per l'applicazione delle misure cautelari relativo al pericolo di reiterazione; richiede che il giudice valuti attualità e concretezza del rischio di nuovi reati della stessa specie
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
motivo di ricorso per cassazione basato sulla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; il ricorso in cassazione impugna vizi motivazionali e non la valutazione fattuale diversa del merito
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
norma richiamata per gli adempimenti a seguito della decisione della Corte (disposizioni esecutive sulla trasmissione atti alla cancelleria)
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
principio collegato alla condanna per inammissibilità: la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende può essere comminata se non sussistono ragioni di colpa nella proposizione del ricorso; qui la Corte ha comunque disposto il versamento di una somma ritenuta equa
Massime di principio
- In sede di cassazione sui provvedimenti 'de libertate' il controllo è limitato a vizi motivazionali (manifesta illogicità/contraddittorietà) e non si procede a una rivalutazione dei fatti o degli indizi.
- Per applicare una misura cautelare per pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) il giudice deve motivare sia la 'concretezza' (elementi non meramente congetturali) sia l''attualità' (occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati); il tempo trascorso non esclude automaticamente la misura se emergono indizi attuali e rilevanti sulla personalità dell'indagato.
- Il contesto eccezionale (es. emergenza pandemica) può attenuare la valutazione della prevedibilità degli eventi, ma non ha valore assoluto di esenzione: non legittima di per sé comportamenti illeciti né esclude la possibilità che tali impulsi criminosi fossero preesistenti e suscettibili di ripetersi.
- Il giudice deve valutare l'eventuale applicabilità di misure meno afflittive; la scelta della misura più grave è legittima se adeguatamente motivata sulla base della personalità dell'indagato e della pericolosità concreta.
- L'appello del Pubblico ministero (art. 310 c.p.p.) è lo strumento per ottenere la riesamina delle esigenze cautelari quando il GIP respinge la richiesta; la decisione del tribunale del riesame deve essere ben motivata per resistere al controllo di legittimità.
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