Sentenza n. 1022/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti notificati in data 28.12.2022: - n.120090312212 e n. 120090312213 di rigetto della domanda di CIG Ordinaria con causale “mancanza di commesse di lavoro” protocollo INPS n. 1200.29/06/2022.0344123 presentata in data 29.06.2022 per il periodo dal 13.06.2022 al 07.08.2022; - n. 120090313666 e n. 120090313667 di rigetto della domanda di CIG Ordinaria con causale “mancanza di commesse di lavoro” protocollo INPS n. 1200.05/09/2022.0448095 presentata in data 05.09.2022 per il periodo dal 22.08.2022 all'11.09.2022; - n. 120090313668 n.120090313669 di rigetto della domanda di CIG Ordinaria con causale “mancanza di commesse di lavoro” protocollo INPS n. 1200.27/09/2022.0485059 presentata in data 27.09.2022 per il periodo dal 12.09.2022 all'11.12.2022; nonché per l'annullamento dei seguenti provvedimenti notificati a mezzo pec in data 23.01.2023: - n. 120090314035 e n. 120090314036 di rigetto della domanda di CIG Ordinaria con causale “mancanza di commesse di lavoro” protocollo INPS n. 1200.27/09/2022.0485059 presentata in data 27.12.2022 per il periodo dal 12.12.2022 al 25.12.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di rigetto di domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per mancanza di ordini, commesse o lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti con cui l'INPS ha respinto diverse domande di CIGO relative ai periodi da giugno a dicembre 2022, fondate sulla causale della mancanza di ordini, commesse o lavoro. In precedenza l'impresa aveva richiesto la CIGO per manutenzione straordinaria, a causa del guasto del binario trasportatore dell'impianto di cataforesi; successivamente aveva scelto di non riparare l'impianto e di esternalizzare la relativa lavorazione. Le nuove domande erano motivate dalla riduzione degli ordini provenienti da un unico cliente, responsabile di oltre il 50% del fatturato. L'INPS ha ritenuto che la contrazione dell'attività fosse riconducibile alla precedente situazione di fermo dell'impianto, alla scelta aziendale di non ripararlo e all'assenza del requisito della transitorietà, nonché non estranea all'organizzazione e alla programmazione dell'impresa. La ricorrente ha dedotto: 1) errore di fatto e travisamento, per avere l'INPS applicato criteri propri della causale della manutenzione straordinaria anziché della mancanza di ordini o commesse; 2) violazione degli artt. 1, 3 e 9 del d.m. 15 aprile 2016, n. 95442 e della circolare INPS n. 139 del 2016, sostenendo che l'ente fosse vincolato a esaminare la domanda esclusivamente sulla base della causale indicata; 3) difetto di istruttoria e violazione dell'art. 6 l. 241/1990, per non avere verificato autonomamente l'effettiva riduzione delle commesse. L'INPS ha eccepito in via preliminare il mancato esperimento del ricorso amministrativo e ha contestato nel merito la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità per infondatezza nel merito. Ha ritenuto che l'art. 11 d.lgs. 148/2015 e l'art. 3 del d.m. 95442/2016 subordinino la CIGO alla presenza di eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai lavoratori oppure di situazioni temporanee di mercato. La CIGO non può operare come assicurazione pubblica contro il normale rischio d'impresa. Nel caso di un'impresa dipendente da un unico committente, la riduzione degli ordinativi non è di per sé estranea all'organizzazione e alla programmazione aziendale, soprattutto quando il committente non abbia garantito un fatturato minimo. L'impresa deve dimostrare che il modello di monocommittenza è contingente e reversibile e di essersi concretamente attivata per diversificare la clientela e ripristinare la produzione; la mera attesa del ritorno degli ordini da parte dell'unico committente non è sufficiente. Il TAR ha ritenuto corretto che l'INPS considerasse anche la mancata riparazione dell'impianto, non come applicazione della causale della manutenzione straordinaria, ma quale elemento idoneo a rafforzare la valutazione sull'assenza di una prospettiva di ripresa e sulla riferibilità della contrazione all'organizzazione aziendale. Ha inoltre escluso il difetto di istruttoria, rilevando che l'onere di provare l'eccezionalità, imprevedibilità e non imputabilità della contrazione degli ordini grava sull'impresa richiedente, non sull'INPS. Affermazioni generiche, il semplice raffronto tra gli ordinativi nel tempo e la documentazione non idonea a dimostrare fattori eccezionali di mercato non bastano. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale dell'INPS è limitato ai casi di manifesta illogicità, palese incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati nel caso concreto. Spese compensate per la difficoltà interpretativa dei presupposti della CIGO.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 148/2015
Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.
La CIGO è ammessa soltanto per eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai lavoratori oppure per situazioni temporanee di mercato; non copre il normale rischio d'impresa.
art. 3 d.m. 15 aprile 2016, n. 95442
Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.
La riduzione degli ordini o delle commesse deve essere valutata insieme ai requisiti di transitorietà, non imputabilità ed estraneità all'organizzazione e alla programmazione aziendale.
art. 9 d.m. 15 aprile 2016, n. 95442
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla diversa causale della manutenzione straordinaria, ma il TAR esclude che l'INPS abbia deciso applicando tale causale alle domande basate sulla mancanza di ordini o commesse.
art. 6 l. 241/1990
La disposizione è invocata per contestare il difetto di istruttoria; il TAR esclude la violazione, poiché spettava alla richiedente provare i presupposti eccezionali della CIGO.
Massime di principio
- La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in quanto deroga al normale sinallagma del rapporto di lavoro e comporta la socializzazione di costi altrimenti ricadenti sull'impresa, è soggetta a interpretazione restrittiva e non può trasformarsi in un'assicurazione pubblica contro il normale rischio d'impresa.
- La riduzione degli ordini o delle commesse consente l'accesso alla CIGO soltanto quando integri una situazione transitoria, non imputabile all'impresa o ai lavoratori e riconducibile a fattori esterni, eccezionali e non prevedibili, estranei all'organizzazione e alla programmazione aziendale.
- In regime di monocommittenza, la diminuzione degli ordini da parte dell'unico committente costituisce normalmente un rischio d'impresa; la CIGO può essere riconosciuta solo se l'impresa dimostra che tale assetto è contingente e reversibile, che esiste una concreta possibilità di diversificare la produzione e che si è attivata in tal senso.
- L'onere di provare tutti i presupposti eccezionali per la concessione della CIGO, inclusa l'eccezionalità, imprevedibilità e non imputabilità della flessione degli ordini, grava sull'impresa richiedente e non sull'INPS.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di CIGO, quale espressione di discrezionalità tecnica dell'ente previdenziale, è limitato ai casi di manifesta illogicità, palese incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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