Regolamento (UE) 2025/2239
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2239 della Commissione, del 29 ottobre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Fragola della Basilicata (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive la denominazione "Fragola della Basilicata" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro dell’Unione. La Commissione dà atto che la domanda italiana è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nel termine previsto dal regolamento quadro. L’atto ha natura meramente attuativa e rende la registrazione efficace nell’ordinamento dell’Unione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Fragola della Basilicata" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Si applica all’indicazione geografica "Fragola della Basilicata" e riguarda la sua registrazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento della Commissione direttamente applicabile; non disciplina in modo autonomo produzione o commercializzazione del prodotto, ma il riconoscimento giuridico dell’IGP a livello unionale. La domanda è stata presentata dall’Italia e pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.
Iscrizione dell’IGP "Fragola della Basilicata"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2239 della Commissione attua il regolamento (UE) 2024/1143 in materia di indicazioni geografiche e dispone la registrazione dell’indicazione geografica protetta "Fragola della Basilicata" nel registro dell’Unione. L’atto ha finalità essenzialmente costitutiva/attuativa, completando la procedura di riconoscimento avviata dall’Italia.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Viene inoltre attestato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento, con conseguente possibilità di procedere all’iscrizione.
Effetto giuridico della disposizione principale
L’articolo 1 stabilisce che "Fragola della Basilicata" (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori interessati, ciò significa che la denominazione beneficia della protezione e del regime giuridico connessi al riconoscimento unionale delle indicazioni geografiche, secondo le regole del regolamento quadro.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione dell’IGP
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Fragola della Basilicata" (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti della registrazione
Nei considerando la Commissione richiama la pubblicazione della domanda italiana ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e constata l’assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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