Cassazione Penale, Sentenza n. 34095/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva derubricato alcuni addebiti dichiarando la prescrizione di un capo (G1) e confermando la condanna per altro capo (F). Motivo comune: contestano la qualificazione giuridica del fatto come induzione indebita (art. 319-quater c.p.), sostenendo che il rapporto con il privato (Pietro Aiello) fosse paritario e che la dazione di €500 sia avvenuta per scelta autonoma del privato, non per abuso di potere o vessazione, sicché la fattispecie corretta sarebbe la corruzione. Secondo motivo (Rannnacca): omissione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. per la collaborazione resa; la difesa sostiene che il contributo fornito era rilevante. Secondo motivo (Spataro): deduce che, se si ritenesse la fattispecie corruzione, le dichiarazioni rese da Aiello, quale privato corruttore, dovrebbero essere inutilizzabili come dichiarazioni di un coimputato.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara i ricorsi degli imputati manifestamente infondati e inammissibili. Conferma la qualificazione del fatto come induzione indebita ai sensi dell'art. 319-quater c.p., ritenendo che il quadro probatorio dimostri abuso della funzione pubblica volto a indurre il privato alla dazione per evitare controlli sull'attività edilizia. Rigetta la censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di Aiello (che decade perché viene confermata la qualificazione in induzione indebita). Rigetta inoltre il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., ritenendo il motivo generico e la collaborazione priva di efficacia nuova e significativa. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 319-quater cod. pen.
Il reato di induzione indebita richiede una condotta di prevaricazione abusiva del pubblico agente, idonea ad indurre un extraneus in posizione di soggezione a dare o promettere utilità; si distingue dalla corruzione, che presuppone invece un accordo paritario e l'incontro libero e consapevole delle volontà.
art. 323-bis cod. pen.
Prevede una circostanza attenuante per la collaborazione significativa. La giurisprudenza richiede che il contributo sia nuovo, oggettivamente utile ed esaurisca le conoscenze del dichiarante rispetto all'accertamento in corso.
Sez. U., sent. n. 12228 del 24/10/2013 (Maldera)
Giurisprudenza chiave che distingue concussione/induzione indebita da corruzione in base alla relazione intersoggettiva: la sussistenza di soggezione e abuso della qualità è elemento distintivo dell'induzione indebita; la par condicio contractualis caratterizza la corruzione.
Sez.6, sent. n. 52321 del 13/10/2016 (Beccaro)
Ribadisce l'importanza della prevaricazione/posizione di soggezione come criterio decisivo per distinguere induzione indebita e corruzione e precisa che l'iniziativa del pubblico agente è un elemento probatorio ma non di per sé decisivo.
Massime di principio
- Distinguere corruzione da induzione indebita guardando alla relazione tra pubblico e privato: se il privato è in posizione di soggezione e l'azione pubblica è caratterizzata da abuso/prevaricazione, prevale l'induzione indebita; se il rapporto è paritario e le parti concordano liberamente l'utilità, si configura la corruzione.
- La mera iniziativa del pubblico agente non è sufficiente a qualificare il fatto come induzione indebita; è necessario dimostrare l'abuso della qualifica o dei poteri concretamente idoneo a costringere o indurre il privato.
- La presenza, nel privato, del denaro offerto non prova di per sé la spontaneità della dazione; può coesistere con un contesto di induzione se il privato ha percepito la minaccia o il rischio di un pregiudizio in assenza della dazione.
- Le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (es. ricostruzione del quadro probatorio e della natura della relazione) sono difficilmente rivedibili in Cassazione se non sono manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Per il riconoscimento dell'attenuante per collaborazione (art. 323-bis) è necessario che il contributo sia effettivamente nuovo e utile all'accertamento; dichiarazioni ripetitive o conferme di fatti già noti non bastano.
- Se si prospetta una diversa qualificazione (es. corruzione) e il privato sarebbe coautore, va valutata l'utilizzabilità delle sue dichiarazioni; tuttavia tale questione è subordinata alla corretta qualificazione giuridica del fatto sulla base delle prove.
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