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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15045/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una società ha proposto opposizione avverso un atto di precetto con cui le era stato intimato il rilascio di beni immobili sulla base di due titoli giudiziali: una sentenza che aveva risolto un contratto di locazione e condannato al pagamento di una somma, e una successiva sentenza che aveva dichiarato risolto un contratto di comodato e ordinato il rilascio di un opificio industriale costruito su un suolo indicato in sentenza. In opposizione la società deduceva: nullità del precetto per difetto di esecutorietà dei titoli azionati; carenza di legittimazione del creditore a chiedere il rilascio, sostenendo che i beni fossero appartenuti a una società di fatto tra familiari; indeterminatezza del precetto e del titolo quanto all’esatta individuazione dei beni da rilasciare. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. In cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 475, 476 e 479 c.p.c. per avere ritenuto valida la notifica dei titoli esecutivi e sanata l’eventuale mancanza della formula esecutiva; 2) violazione degli artt. 1362 e 2247 c.c. e dell’art. 2909 c.c. per la pretesa carenza di legittimazione del creditore e per il mancato rilievo del giudicato esterno; 3) violazione degli artt. 1325, 1346, 1362 e 2909 c.c. per l’indeterminatezza del bene da rilasciare e per l’erronea interpretazione dei contratti sottostanti; 4) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento a una perizia di parte e alle deposizioni testimoniali sull’individuazione dei beni. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e il terzo, assorbito il quarto, e ha rigettato il ricorso nel complesso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto che l’eventuale mancanza della formula esecutiva sul titolo fosse comunque sanata quando il debitore, ricevendo il precetto, abbia compreso senza equivoci il credito azionato e abbia comunque articolato difese sia formali sia di merito, dimostrando di aver raggiunto lo scopo dell’atto. Quanto alla pretesa carenza di legittimazione del creditore, ha osservato che la questione riguardava fatti anteriori alla formazione dei titoli giudiziali e non poteva essere introdotta con opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale. Quanto alla dedotta indeterminatezza del bene da rilasciare, la Corte ha qualificato la doglianza come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi; poiché però il ricorso impugnava una decisione resa su una parte della controversia che avrebbe dovuto seguire il regime proprio dell’opposizione all’esecuzione, il motivo è stato dichiarato inammissibile. Il quarto motivo è stato assorbito. È stata inoltre respinta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. perché non è emersa una condotta oggettivamente abusiva del processo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 475 c.p.c.

    La mancanza della formula esecutiva può essere sanata se il precetto raggiunge il suo scopo e il debitore comprende chiaramente il credito azionato.

  • art. 476 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sulla spedizione in forma esecutiva del titolo, ma la censura è stata respinta per sanatoria del vizio.

  • art. 479 c.p.c.

    La notifica del titolo e del precetto è idonea se consente al debitore di conoscere senza equivoci l’obbligazione richiesta.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio formale è sanato per raggiungimento dello scopo quando il debitore ha potuto difendersi pienamente.

  • art. 617 c.p.c.

    Non possono essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi vizi già sanati o carenze formali prive di concreto pregiudizio; inoltre la qualificazione dell’opposizione dipende dal contenuto sostanziale della doglianza.

  • art. 615 c.p.c.

    Le contestazioni che investono l’esistenza stessa del diritto di procedere in via esecutiva o la giuridica esistenza del titolo devono essere fatte valere come opposizione all’esecuzione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone però fermo il dispositivo sul punto deciso.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l’interpretazione dei contratti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro una questione non più deducibile in sede di opposizione.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato nella prospettazione della pretesa esistenza di una società di fatto, ma la questione è stata considerata preclusa perché anteriore ai titoli esecutivi.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non poteva essere usato per introdurre in opposizione questioni preesistenti alla formazione del titolo giudiziale.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per sostenere l’indeterminatezza dell’oggetto, ma la relativa doglianza è stata ricondotta all’opposizione all’esecuzione.

  • art. 1346 c.c.

    La dedotta indeterminatezza dell’oggetto del rilascio attiene alla validità/efficacia del titolo e non ai soli vizi formali del precetto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna aggravata richiede una condotta oggettivamente abusiva del processo, non la sola colpa grave o il dolo; nella specie non è stata ravvisata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’eventuale mancanza della formula esecutiva sul titolo è sanata se il debitore, ricevuto il precetto, è messo in condizione di comprendere senza ambiguità il credito azionato e svolge compiute difese, perché in tal caso il precetto ha raggiunto il suo scopo.
  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi non possono essere dedotti vizi puramente formali che risultino già sanati o che non abbiano prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell’opponente.
  • Quando il debitore contesta non un mero vizio formale del precetto, ma l’esistenza stessa del diritto di procedere in via esecutiva o la giuridica esistenza del titolo, la domanda va qualificata come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi.
  • In presenza di titolo esecutivo giudiziale, non è consentito introdurre con l’opposizione a precetto fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto già esistenti prima della formazione del titolo, poiché tali questioni dovevano essere fatte valere nel giudizio definito dal titolo stesso.
  • La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta oggettivamente abusiva del processo, non essendo sufficiente la mera soccombenza della controparte o il generico rilievo di infondatezza delle sue difese.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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