Sentenza n. 66/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione consiliare n. 22/ del 17.07.2024 di adozione della Variante al PRGC di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso ritualmente dichiarata in udienza e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 84 c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro la variante urbanistica. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato statuito sulle spese nei confronti della Regione, non costituita.
Atto impugnato: deliberazione consiliare di adozione della variante al PRGC di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 22 del 17 luglio 2024, con la quale il Comune ha adottato una variante al piano regolatore generale comunale finalizzata alla conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, chiedendone l’annullamento per i motivi indicati nel ricorso. Il testo della sentenza non espone il contenuto specifico delle censure dedotte. Il Comune si è costituito opponendosi all’accoglimento; la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non si è costituita. All’udienza del 13 gennaio 2026 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e il Comune ha concordato sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio secondo il combinato disposto con l’art. 84 c.p.a.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e verbalizzata, consente al giudice di dichiarare l’estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente dichiarata nel corso del giudizio comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte contro l’atto amministrativo impugnato.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti costituite quando vi sia il loro accordo; nei confronti della parte non costituita il giudice non pronuncia sulle spese.
Come è indicizzato
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