Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 66/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione consiliare n. 22/ del 17.07.2024 di adozione della Variante al PRGC di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale

Giustizia amministrativa202400409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso ritualmente dichiarata in udienza e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 84 c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro la variante urbanistica. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato statuito sulle spese nei confronti della Regione, non costituita.

TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di adozione della variante al PRGC di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 22 del 17 luglio 2024, con la quale il Comune ha adottato una variante al piano regolatore generale comunale finalizzata alla conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, chiedendone l’annullamento per i motivi indicati nel ricorso. Il testo della sentenza non espone il contenuto specifico delle censure dedotte. Il Comune si è costituito opponendosi all’accoglimento; la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non si è costituita. All’udienza del 13 gennaio 2026 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e il Comune ha concordato sulla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio secondo il combinato disposto con l’art. 84 c.p.a.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e verbalizzata, consente al giudice di dichiarare l’estinzione del processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente dichiarata nel corso del giudizio comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte contro l’atto amministrativo impugnato.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti costituite quando vi sia il loro accordo; nei confronti della parte non costituita il giudice non pronuncia sulle spese.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli e piani paesaggisticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.