Sentenza n. 797/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 56/2023 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.02.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, limitatamente agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria spettanti sul beneficio della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che riconosceva il beneficio della cosiddetta carta docente e il pagamento del maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno di riferimento. Il ricorso è stato depositato il 22 dicembre 2025. L'Amministrazione ha dimostrato che il capitale relativo al beneficio era già stato accreditato l'11 dicembre 2025, prima della proposizione del ricorso. Il ricorrente ha quindi insistito per l'esecuzione della sentenza relativamente agli interessi o alla rivalutazione non ancora corrisposti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto integralmente soddisfatta, prima della proposizione del ricorso, la pretesa relativa al capitale del beneficio della carta docente e ha respinto il ricorso per tale parte. Ha invece accertato la mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario quanto al pagamento del maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, limitatamente a interessi e rivalutazione. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni su istanza di parte. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, in ragione della soccombenza virtuale parziale relativa alla parte prevalente della pretesa, già soddisfatta prima del ricorso, con compensazione di un terzo; il contributo unificato resta a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se la prestazione principale riconosciuta dal giudicato è stata integralmente eseguita prima della proposizione del ricorso, la domanda non può essere accolta relativamente a tale capitale; il giudice deve tuttavia verificare l'eventuale mancata esecuzione delle componenti accessorie espressamente riconosciute dal titolo giudiziale.
- Quando il giudicato impone il pagamento del maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, l'amministrazione deve corrispondere anche tale componente accessoria, secondo la decorrenza stabilita nella sentenza da eseguire.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
- Ai fini della regolazione delle spese, la proposizione del ricorso dopo l'integrale pagamento della parte prevalente del credito può determinare la soccombenza virtuale del ricorrente, anche se residua una componente accessoria di importo minore ancora dovuta.
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