Cassazione Civile, Ordinanza n. 20438/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla parte intimata, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha altresì disposto nulla per le spese, in considerazione dell'adesione della controparte alla rinuncia, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia è giunta in Cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati né la fattispecie sostanziale originaria né i motivi del ricorso. In sede di legittimità, però, il ricorrente ha dichiarato rinuncia al ricorso e la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
nulla per le spese, attesa l’adesione della controparte alla rinuncia
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; in tale ipotesi la Corte può regolare le spese in senso compensativo o, come qui, porle a carico di nessuno.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo se interviene l'accettazione della controparte.
- L'adesione della parte intimata alla rinuncia può giustificare la declaratoria di "nulla per le spese".
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina il merito delle censure proposte.
Come è indicizzato
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