Cassazione Penale, Sentenza n. 42230/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per detenzione di stupefacenti: entrambi per cocaina (gr. 34,232, pari a 136 dosi medie ricavabili) e Ishja inoltre per marijuana (gr. 30,95) e hashish (gr. 7.439,966, pari a 51.820 dosi medie). I difensori deducevano, in primo luogo, la mancata riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ipotesi di lieve entità), lamentando una valutazione “atomistica” fondata solo sul dato ponderale e non su una valutazione complessiva degli indici normativamente rilevanti (mezzi, modalità, circostanze, finalità). In secondo luogo, limitatamente a Ishja, si contestava l'eccessività dell'aumento di pena applicato per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi: ha ritenuto infondata la censura sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, affermando che la Corte di appello ha valutato complessivamente i parametri rilevanti (quantitativi globali superiori a 7 kg, principio attivo, dosi ricavabili, modalità di confezionamento, presenza di bilancini e sostanza da taglio, occultamento, ruoli e sinergia tra gli imputati) e ha legittimamente dedotto l'inserimento nel traffico organizzato, con conseguente esclusione della lieve entità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo congruo e adeguatamente motivato l'aumento per continuazione (incremento di un anno e € 6.000 multa per Ishja). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (disciplina degli illeciti in materia di stupefacenti)
Il comma 5 (ipotesi di lieve entità) va applicato mediante una valutazione complessiva e non atomistica degli indici elencati; tuttavia gli indici non devono avere tutti lo stesso segno: possono compensarsi o talvolta un profilo può assumere valore assorbente se, dopo valutazione complessiva, risulta preponderante. Il dato ponderale è rilevante e può risultare decisivo se inserito in un contesto che evidenzi capacità di smercio organizzato.
art. 133 c.p. (determinazione della pena)
La commisurazione della pena è esercizio di giudizio di merito e può fondarsi anche su uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 c.p.; non è sempre richiesta una valutazione analitica di tutti i parametri, salvo che la pena non sia di gran lunga superiore alla misura media.
Orientamento giurisprudenziale (Sezioni Unite, sent. "Murolo" n. 51063/2018)
Richiama il principio che l'accertamento della lieve entità implica valutazione complessiva degli elementi della fattispecie; chiarisce che singoli indici possono essere compensati o uno può prevalere ma ciò deve emergere da motivazione che dimostri l'esame di tutti gli aspetti normativamente rilevanti.
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, richiede un giudizio unitario su tutti gli indici normativi: non basta il mero dato ponderale, ma quest'ultimo può risultare assorbente se corroborato da altri elementi (dosi ricavabili, confezionamento, strumenti di taglio/di pesatura, occultamento, divisione di ruoli, bilanciamenti economici).
- I giudici possono fondare la decisione anche su un singolo parametro ritenuto decisivo, purché emerga dalla motivazione di avere esaminato gli altri indici e di averne escluso la prevalenza: la motivazione deve documentare il percorso valutativo.
- Per contrastare una qualificazione come traffico organizzato, la difesa deve proporre una valutazione complessiva che evidenzi l'assenza di elementi caratterizzanti lo spaccio (assenza di confezionamento commerciale, mancanza di bilancini/elementi di taglio, uso personale comprovabile, mancanza di contatti/ruoli organizzativi, modalità di conservazione non indicativa di vendita).
- Le scelte di commisurazione della pena (inclusi gli aumenti per continuazione) rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se viziate da illogicità o mancanza di motivazione; la sola numerosità/quantità può giustificare un incremento quando adeguatamente motivata.
- In fase di impugnazione è efficace richiamare giurisprudenza consolidata (es. Sezioni Unite) e chiedere che il giudice motivi espressamente in che modo gli indici rilevati si compensano o prevalgono tra loro, valorizzando eventuali elementi attenuanti o il mancato profilo organizzativo.
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