Cassazione Civile, Ordinanza n. 12812/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi professionali proposta da un avvocato in proprio ex art. 86 c.p.c. nei confronti del cliente, per l’attività svolta in relazione a una procedura davanti al tribunale per la nomina giudiziale di un arbitro e per attività stragiudiziale connessa. Il tribunale aveva ritenuto non provato l’accordo sul compenso pattuito e aveva liquidato il dovuto secondo il D.M. n. 55/2014, qualificando il procedimento di nomina dell’arbitro come procedimento di volontaria giurisdizione e negando autonoma liquidazione all’attività stragiudiziale perché priva di sufficiente autonomia rispetto a quella giudiziale. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che il tribunale non avrebbe valutato il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che aveva espresso congruità del compenso e che avrebbe evidenziato la separazione tra una prima fase di trattative e una successiva fase arbitrale; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, sostenendo che il ricorso per la nomina dell’arbitro ex art. 810 c.p.c. dovesse essere ricondotto all’attività difensiva arbitrale e non alla volontaria giurisdizione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito non è vincolato dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine e perché il ricorrente si era limitato a contrapporre una diversa valutazione del fatto, senza indicare specifici fatti decisivi omessi; ha inoltre ritenuto che la motivazione del tribunale fosse sufficiente a spiegare perché l’attività stragiudiziale non fosse autonomamente liquidabile ai sensi dell’art. 20 D.M. n. 55/2014. Ha rigettato anche il secondo motivo affermando che il procedimento ex art. 810 c.p.c. per la nomina dell’arbitro ha natura di volontaria giurisdizione, non essendo destinato a decidere diritti sostanziali, e che pertanto l’attività del difensore va liquidata secondo i parametri dei procedimenti di volontaria giurisdizione e non di quelli arbitrali. In applicazione della soccombenza, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
Consente alla parte di stare in giudizio in proprio, nel caso l’avvocato ricorrente agiva personalmente per il credito professionale.
art. 14 d.lgs. 150/2011
È il rito applicato per la domanda di liquidazione giudiziale dei compensi dell’avvocato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione può lamentare solo omesso esame di un fatto decisivo, non una mera rivalutazione del merito.
art. 20 D.M. n. 55/2014
L’attività stragiudiziale è liquidabile separatamente solo se dotata di autonoma rilevanza rispetto all’attività giudiziale.
D.M. n. 55/2014
Costituisce il parametro per la liquidazione dei compensi professionali quando non vi sia prova di un diverso accordo.
art. 810 c.p.c.
Il procedimento di nomina giudiziale dell’arbitro è qualificato come procedimento di volontaria giurisdizione.
art. 111 Cost.
È richiamato per ribadire che il provvedimento di nomina dell’arbitro non ha natura decisoria e quindi non è ricorribile per cassazione come sentenza su diritti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione dei compensi professionali, il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine non vincola il giudice, che può discostarsene purché indichi le ragioni del diverso apprezzamento.
- Per denunciare in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o richiamare genericamente un parere professionale: occorre indicare un fatto storico specifico, decisivo e discusso, effettivamente non esaminato.
- Le prestazioni stragiudiziali possono essere liquidate separatamente da quelle giudiziali solo se hanno autonoma rilevanza; se sono funzionali, complementari e conseguenziali all’attività giudiziale, il compenso va unitariamente considerato.
- Il procedimento per la nomina giudiziale dell’arbitro ex art. 810 c.p.c. ha natura di volontaria giurisdizione e, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, non può essere assimilato al procedimento arbitrale in senso proprio.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente soccombente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
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