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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41423/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Fazio impugnava la sentenza di condanna (ottenuta con rito abbreviato) per il reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, relativo all'inserimento nella dichiarazione dei redditi 2013 della Edil - D di una fattura ritenuta fittizia (fattura n.2/2013 della ditta Dauti Sokol, importo €28.500). Con due motivi deduceva: (1) errata attribuzione della condotta a lui, sostenendo che la fattura e la dichiarazione del 2013 erano riferibili anche all'altro socio (Francesco Lupia), che egli era stato impossibilitato per motivi di salute ad occuparsi della società nel periodo 2012-2014 e che la sua carica di liquidatore era assunta solo nel gennaio 2015, quindi non poteva essergli addebitata la condotta; (2) errata individuazione del momento consumativo del reato e conseguente mancato riconoscimento dell'estinzione per prescrizione: a suo avviso il reato si sarebbe consumato con la dichiarazione originaria presentata il 30/09/2014 (relativa al 2013) e non con la dichiarazione integrativa presentata nel settembre 2018, per cui il termine di prescrizione si sarebbe già estinto alla data della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che l'uso della fattura fittizia è stato accertato e che l'atto concreto che ha consumato il reato è la presentazione, nel settembre 2018, della dichiarazione integrativa relativa al 2013, effettuata dal ricorrente nella sua qualità di liquidatore, quando ha inserito i costi risultanti dalla fattura ritenuta fittizia. Sul punto la Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale; se le fatture inesistenti sono utilizzate esclusivamente in una dichiarazione integrativa, il momento consumativo è quello della presentazione dell'integrativa. Di conseguenza la condanna e la non estinzione per prescrizione sono state ritenute corrette. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Individuato quale norma che punisce la dichiarazione fraudolenta tramite uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la Corte interpreta questo reato come istantaneo, consumato al momento della presentazione della dichiarazione annuale o, se l'uso dei documenti inesistenti avviene solo in essa, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

  • art. 81 cod. pen. (comma finale richiamato nel ricorso)

    Richiamato dal ricorrente come norma contestata nella sua applicazione; dalla sentenza risulta che la Corte non ha ritenuto fondata l'obiezione relativa a un'erronea collocazione della responsabilità del ricorrente in relazione alla sua posizione formale nella società.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma relativa alla prescrizione: la Corte ribadisce che la prescrizione decorre dal momento consumativo del reato e, trattandosi di reato istantaneo consumato al momento della presentazione della dichiarazione integrativa del 2018, la prescrizione non era maturata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'assegnazione delle spese e per il possibile addebito al ricorrente quando il ricorso è manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità per le spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai motivi di ricorso (vizi di applicazione della legge penale); la Corte ha ritenuto i motivi esaminati e manifestamente infondati.

Massime di principio

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti è reato istantaneo e si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fiscale che contiene quei documenti.
  • Se le fatture o altri documenti inesistenti sono utilizzati esclusivamente in una dichiarazione integrativa, il momento consumativo è la presentazione di tale integrativa e non la precedente dichiarazione originaria.
  • La qualifica formale (es. socio o liquidatore) non esclude la responsabilità se l'atto materialmente idoneo a consumare il reato è stato compiuto da chi riveste quella funzione al momento della presentazione della dichiarazione incriminata.
  • Le condizioni personali (es. problemi di salute in periodi anteriori) non esonerano dalla responsabilità penale quando il gesto costitutivo del reato è comunque stato compiuto dalla persona accusata.
  • La prescrizione va calcolata a partire dal momento consumativo effettivo del reato (quale individuato in fatto): le dichiarazioni integrative possono quindi riaprire o costituire il punto di partenza della decorrenza della prescrizione se contengono l'elemento costitutivo del reato.
  • Un ricorso per cassazione privo di fondatezza può comportare l'addebito delle spese e un contributo alla Cassa delle Ammende.

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