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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-524/20

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 dicembre 2021. — Vítkovice Steel a.s. contro Ministerstvo životního prostředí. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze. — Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 11, paragrafo 3 – Decisione 2011/278/UE – Articolo 3, lettera b), e articolo 10, paragrafo 2, lettera a) – Sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto – Decisione 2013/448/UE – Validità – Impianto che utilizza forni a ossigeno basici – Ghisa liquida – Materiale in ingresso proveniente da un impianto terzo – Rifiuto di assegnazione delle quote di emissioni – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale. — Causa C-524/20

Giurisprudenza europea62020CJ0524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che un impianto siderurgico che importa ghisa liquida possa beneficiare di quote gratuite nell’ambito del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida. Ha interpretato la decisione 2013/448/UE nel senso che essa impedisce una nuova assegnazione anche se si esclude il doppio conteggio. Le censure di validità contro la decisione 2013/448/UE sono state dichiarate irricevibili perché la società interessata avrebbe potuto proporre un ricorso di annullamento ma non l’ha fatto.

Sistema ETS: non è possibile assegnare quote gratuite a un impianto che importa ghisa liquida anziché produrla, e la decisione 2013/448/UE osta a una nuova assegnazione anche se si esclude il doppio conteggio.

La questione giuridica

Se, nel sistema ETS, un impianto che utilizza un forno a ossigeno basico e importa ghisa liquida da un altro impianto possa ottenere quote gratuite per il parametro di riferimento di prodotto della "ghisa liquida"; in subordine, se siano valide le disposizioni della decisione 2011/278/UE e della decisione 2013/448/UE che escludono tale assegnazione; inoltre, se la mancata proposizione di un ricorso di annullamento renda irricevibili le censure di validità.

Principio di diritto

Nel sistema di assegnazione transitoria gratuita delle quote ETS, il parametro di riferimento di prodotto per la "ghisa liquida" presuppone che l’impianto produca effettivamente il prodotto di riferimento: un impianto che lo importa e non lo fabbrica non può ottenere quote gratuite per quel parametro, anche se si evita ogni doppio conteggio. Inoltre, la decisione 2013/448/UE è irricevibile quanto alla sua validità se l’operatore interessato avrebbe potuto impugnarla direttamente ex articolo 263, quarto comma, TFUE ma non lo ha fatto, poiché l’atto è divenuto definitivo nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2003/87/CE
  • Allegato I direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 10 bis direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2003/87/CE
  • Decisione 2011/278/UE
  • Articolo 3, lettera b), decisione 2011/278/UE
  • Articolo 10, paragrafi 2 e 8, decisione 2011/278/UE
  • Allegato I decisione 2011/278/UE
  • Decisione 2013/448/UE
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, decisione 2013/448/UE
  • Regolamento (CE) n. 219/2009
  • Direttiva 2009/29/CE

Sistema ETS e assegnazione gratuita di quote per la ghisa liquida

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Městský soud v Praze in una controversia tra Vítkovice Steel a.s. e il Ministerstvo životního prostředí sulla mancata assegnazione di quote di emissione gratuite per il periodo 2013-2020 a un impianto siderurgico ceco che utilizza un forno a ossigeno basico e importa ghisa liquida da un altro impianto.

Fatti e procedimento principale

Vítkovice Steel aveva chiesto l’assegnazione di quote gratuite per l’impianto Ocelárna I. Il Ministero aveva inizialmente incluso l’impianto nel progetto di elenco trasmesso alla Commissione, ma la Commissione, con la decisione 2013/448/UE, aveva respinto l’iscrizione dell’impianto e dei corrispondenti quantitativi preliminari, osservando che l’impianto non produceva ghisa liquida ma la importava. Dopo una complessa vicenda amministrativa e giurisdizionale interna, il Ministro dell’Ambiente ha infine confermato il diniego, ritenendo vincolante l’opposizione della Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2003/87/CE, soprattutto gli articoli 2, paragrafo 1, 10 bis e 11, paragrafi 1-3;
  • la decisione 2011/278/UE, in particolare l’articolo 3, lettera b), l’articolo 10, paragrafi 2 e 8, e l’allegato I;
  • la decisione 2013/448/UE, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e il considerando 14;
  • l’articolo 267 TFUE e, per il profilo di ricevibilità, l’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Quadro giuridico e ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/278/UE prevede il calcolo delle quote gratuite per ogni sottoimpianto relativo a un parametro di riferimento di prodotto, definito come un insieme di input, output ed emissioni connessi alla produzione di un prodotto per il quale esiste un parametro di riferimento nell’allegato I. Ne consegue che le quote gratuite possono essere assegnate solo se il sottoimpianto produce effettivamente il prodotto di riferimento.

Nel caso di specie, poiché l’impianto non produce ghisa liquida ma la importa, non esiste un sottoimpianto corrispondente che consenta l’assegnazione di quote nell’ambito del parametro di riferimento per la ghisa liquida. La clausola relativa al doppio conteggio contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, della decisione 2013/448/UE non autorizza comunque un’assegnazione in favore di un impianto che non produce il prodotto, ma serve solo a chiarire che la modifica delle MNA deve allinearsi all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/278/UE ed escludere le assegnazioni relative a processi coperti dal parametro della ghisa liquida quando il prodotto è solo importato.

Ricevibilità delle censure di validità

Quanto alle questioni di validità della decisione 2013/448/UE, la Corte applica la giurisprudenza TWD Textilwerke Deggendorf e Georgsmarienhütte: un soggetto non può contestare in via incidentale la validità di un atto dell’Unione se avrebbe potuto impugnarlo direttamente ex articolo 263, quarto comma, TFUE ed ha omesso di farlo. La Vítkovice Steel era direttamente e individualmente interessata dalla decisione, poiché questa la riguardava mediante l’identificativo specifico dell’impianto e produceva effetti vincolanti immediati sulle autorità ceche; pertanto avrebbe potuto proporre ricorso di annullamento. Non avendolo fatto, la decisione è divenuta definitiva nei suoi confronti e le questioni di validità sono irricevibili.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 1, e paragrafo 2, terzo comma, della decisione 2013/448/UE deve essere interpretato nel senso che non consente di assegnare all’impianto di cui trattasi quote gratuite nell’ambito del parametro di riferimento di prodotto per la "ghisa liquida", sulla base di una nuova domanda della Repubblica ceca, anche se siano esclusi il doppio conteggio delle emissioni e la doppia assegnazione di quote.

Principio affermato

Il parametro di riferimento di prodotto nel sistema ETS non può essere applicato a un impianto che si limiti a importare il prodotto intermedio oggetto del parametro; l’assegnazione gratuita presuppone la produzione del prodotto di riferimento da parte del sottoimpianto interessato. Inoltre, la validità della decisione della Commissione non può essere rimessa in discussione in via pregiudiziale quando il destinatario diretto e individuale avrebbe potuto impugnarla tempestivamente e non lo ha fatto.

Come è indicizzato

Materiescambio di quote di emissionediritto dell’ambienteaiuti e assegnazioni gratuite nel sistema etsvalidità degli atti dell’unionericevibilità del rinvio pregiudiziale

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