Cassazione Penale, Sentenza n. 791/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 relativo all'anno d'imposta 2010, con quattro motivi: 1) estinzione per prescrizione del reato; 2) insufficienza e debolezza delle prove (si eccepisce che la sentenza si sarebbe basata su elementi di scarso rilievo quali l'insufficienza dei mezzi di trasporto e dei locali e sulla lettura accusatoria del verbale di contestazione, nonché sulla contestata restituzione di somme tramite prelievi in contanti); 3) violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio (gli indizi non sarebbero idonei alla condanna); 4) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato l'argomento sulla prescrizione perché, per effetto dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (introdotto con modifiche dal d.l. n. 138/2011), il termine di prescrizione era stato aumentato di un terzo e quindi non era decorso al momento della sentenza di appello. I secondi e terzi motivi sono stati considerati generici e inammissibili perché articolati in fatto e non confrontati con le specifiche risultanze di merito (DDT che documentavano viaggi e l'utilizzo del furgone, comportamenti delle controparti, sistema di prelievi in contanti), elementi che la Corte d'appello aveva valutato come indice di fittizietà. Il quarto motivo è inammissibile per carenza di devoluzione al giudice d'appello delle questioni sul trattamento sanzionatorio: non essendo state dedotte in appello, non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00; inoltre la Corte osserva che l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce di far valere la prescrizione sopravvenuta successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma del reato contestato; la condanna riguarda la commissione del reato fiscale per l'anno d'imposta 2010
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
introdotto dall'art. 36-vicies semel, lett. I) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17/09/2011
La disposizione ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74/2000; la Corte l'ha ritenuta applicabile al fatto consumato il 30/09/2011, escludendo la decorrenza della prescrizione avanzata dal ricorrente
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); sono state richiamate in relazione all'ammissibilità e alla correttezza delle censure presentate
artt. 156 e ss. cod. pen.
Riferimento normativo richiamato nella censura sulla prescrizione; la Corte ha esaminato il calcolo dei termini in combinato con la disciplina speciale di cui all'art. 17 d.lgs. 74/2000
art. 192 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle questioni probatorie; la Corte di merito ha valutato le risultanze documentali e comportamentali come elementi idonei a fondare il convincimento
art. 99, comma 2, cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella contestazione probatoria; dal testo emerge che la Corte non ha ritenuto queste censure efficacemente confrontate con le risultanze processuali
art. 533 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente in rapporto al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a sovvertire la valutazione dei giudici di merito
art. 133 cod. pen.
Norma sulle modalità di determinazione della pena; la Corte ha escluso che questioni sul trattamento sanzionatorio possano essere sollevate in Cassazione se non devolute in appello
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00 e le spese processuali
Massime di principio
- Quando si impugna per prescrizione, verificare sempre l'applicabilità di disposizioni speciali sopravvenute che modificano i termini (es. aumento di un terzo per reati fiscali) e la data di consumazione del reato
- In Cassazione i motivi generici o articolati in fatto che non confrontano punto per punto le risultanze di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili
- Gli argomenti probatori fondati su una diversa valutazione dei fatti devono essere trattati e devoluti al giudice di merito (appello); non possono essere efficacemente introdotti per la prima volta in Cassazione se consistono in mera riconsiderazione delle prove
- Questioni relative al trattamento della pena e al riconoscimento di circostanze attenuanti vanno contestate in grado d'appello; se non devolute, sono inammissibili in Cassazione
- L'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce di sfruttare il ricorso come mezzo per far valere eventi sopravvenuti (p. es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata)
- Esiste il rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile: valutare prudentemente l'ammissibilità e la concretezza dei motivi prima di proporre ricorso per cassazione
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