Sentenza n. 423/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego e annullamento della SCIA, cod. univ. SUE 2158 del 19.03.2024 in ditta GAGLIARDI ADRIANA, nata a Diamante (CS) il 20.02.1940, residente in Diamante (CS), Via Vittorio Veneto n. 178 , fraz. Cirella, n. 42 urbanistica, del 05.12.2025, prot. 0026669 del Comune di Diamante (cs) a firma del Responsabile del procedimento Geometra Magurno e dal Responsabile settore urbanistica Ing. Vaccaro, notificato alla ricorrente dal Comune di Diamante in data 10.12.2025, in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria, progetto per la demolizione e realizzazione di una scala e di una terrazza a livello in un fabbricato esistente nonché ogni altro atto antecedente, ovvero ordinanza sospensione lavori del 17.07.2025 n.28, prot.0015899 seppur inefficace, ovvero preparatorio preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso, ancorché non conosciuto, e per il conseguente accertamento dell’efficacia legittimante della SCIA presentata dalla ricorrente al Comune di Diamante cod.univ. 2158 del 19.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di diniego e annullamento della SCIA edilizia relativa alla demolizione e realizzazione di una scala e di una terrazza a livello
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 5 dicembre 2025, notificato il 10 dicembre 2025, con cui il Comune aveva disposto il diniego e l'annullamento della SCIA edilizia presentata il 19 marzo 2024. La SCIA dichiarava che la presentatrice non disponeva della titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma affermava l'esistenza dell'assenso di terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori. Il Comune ha fondato il provvedimento sulla mancata allegazione di un atto scritto di assenso. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990, contestando la tardività dell'intervento comunale sia rispetto al termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA edilizia, sia rispetto al termine massimo di dodici mesi per l'esercizio dell'autotutela. Sono stati proposti ulteriori quattro motivi, non esaminati per effetto dell'accoglimento del primo. È stata inoltre proposta istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, ritenendo decisivo il primo motivo. Per le SCIA edilizie, l'amministrazione deve esercitare i poteri inibitori e di rimozione degli effetti entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso tale termine, può intervenire soltanto alle condizioni dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e nel rispetto del termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi previsto dalla disposizione applicabile ratione temporis. Poiché la SCIA era stata presentata il 19 marzo 2024 e il provvedimento comunale era stato adottato il 10 dicembre 2025, l'intervento risultava tardivo rispetto a entrambi i termini. Il Collegio ha inoltre escluso la ricorrenza dei presupposti per l'autotutela oltre il termine, rilevando che la dichiarazione relativa alla mancanza di titolarità esclusiva era già contenuta nella SCIA e che la mancata allegazione dell'assenso scritto dei terzi era ricavabile dalla documentazione originaria; non si trattava quindi di un fatto appreso successivamente né di una dichiarazione mendace. Il provvedimento è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990 e comunque annullato. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990
nei casi di SCIA in materia edilizia l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione [...] adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa
Il potere inibitorio e di rimozione degli effetti della SCIA edilizia deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies
Dopo la scadenza del termine ordinario per i poteri inibitori, l'amministrazione può intervenire soltanto ricorrendo le condizioni dell'autotutela previste dall'art. 21-nonies.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo [...] può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi [...]
L'annullamento d'ufficio della SCIA o degli effetti legittimanti prodotti dalla segnalazione è soggetto, nella formulazione applicabile, al termine ragionevole massimo di dodici mesi e agli ulteriori presupposti dell'autotutela.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Non consente l'adozione tardiva dell'autotutela in assenza di un fatto costitutivo della falsità o di un elemento conosciuto successivamente, quando la circostanza posta a fondamento dell'intervento era già ricavabile dalla SCIA e dalla documentazione originaria.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni
I provvedimenti inibitori adottati oltre il termine previsto dall'art. 19 sono inefficaci, salvo che ricorrano i presupposti e le condizioni dell'annullamento d'ufficio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione immediata della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti, con sentenza semplificata.
art. 74 c.p.a.
Nel giudizio definito con sentenza semplificata è sufficiente la motivazione riferita alla questione ritenuta risolutiva, con assorbimento delle ulteriori censure non necessarie alla decisione.
Massime di principio
- Nella SCIA edilizia, il potere amministrativo di vietare la prosecuzione dell'attività e di rimuovere gli effetti dannosi deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.
- Decorso il termine ordinario previsto per i poteri inibitori sulla SCIA, l'amministrazione può intervenire soltanto mediante autotutela e nel rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990, compreso il termine ragionevole massimo applicabile ratione temporis.
- Un provvedimento inibitorio o di rimozione degli effetti della SCIA adottato oltre il termine previsto dall'art. 19 l. 241/1990 è inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della medesima legge, salvo che ricorrano i presupposti dell'autotutela.
- La deroga ai limiti temporali dell'autotutela non è giustificata quando la circostanza posta a fondamento dell'intervento amministrativo era già contenuta o desumibile dalla SCIA e dalla documentazione presentata originariamente, senza che vi sia stata una successiva scoperta di falsità o di un fatto nuovo.
- La definizione immediata del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. consente al giudice di fondare la decisione sulla questione risolutiva e di assorbire le ulteriori censure quando l'accoglimento di una di esse è pienamente satisfattivo.
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