Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31441/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado del G.U.P. di Siena, aveva ridotto la pena inflitta a un imputato per rapina pluriaggravata in concorso. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo due censure: con il primo motivo sosteneva l'erronea applicazione dell'art. 628 c.p. per avere i giudici determinato la pena pecuniaria sulla base del regime sanzionatorio vigente al momento della sentenza di primo grado e non di quello vigente al momento del fatto, con conseguente applicazione di una multa superiore al massimo edittale allora previsto; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p. in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che il diniego delle circostanze attenuanti generiche fosse stato motivato in modo assertivo, senza adeguata considerazione della sua ammissione dei fatti, della sua incensuratezza formale e del successivo comportamento collaborativo e orientato al reinserimento sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente ricalcolato la pena pecuniaria entro i limiti edittali vigenti al momento del fatto, applicando poi le riduzioni conseguenti alle circostanze e al rito. Ha giudicato parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua, basata sulla gravità della rapina, sull'uso di armi, sul concorso con più persone, sulla mancata collaborazione all'identificazione dei correi, sulla tardività e inverosimiglianza dell'ammissione e sui precedenti specifici plurimi che denotavano elevata capacità a delinquere. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La pena pecuniaria deve essere determinata nel rispetto del massimo edittale vigente al momento della commissione del reato; la successiva modifica normativa in peius non può essere applicata retroattivamente in danno dell'imputato.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    La doglianza sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche è infondata quando il giudice di merito ha valutato in modo non illogico gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della concessione o del diniego del beneficio.

  • art. 125 c.p.p.

    È richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione, ritenuta nel caso concreto adeguata e non meramente apparente.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La motivazione della sentenza deve esporre in modo congruo le ragioni della decisione, e nel caso concreto tale onere è stato ritenuto adempiuto.

  • art. 133 c.p.

    Per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente il richiamo a uno o più elementi tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, anche uno solo attinente alla personalità o al fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende presuppone che non vi sia ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge 26 aprile 2019, n. 36

    Ha modificato in peius il massimo edittale della multa, ma essendo entrata in vigore dopo il fatto non era applicabile al caso concreto.

Massime di principio

  • In tema di determinazione della pena, il giudice deve applicare il trattamento sanzionatorio vigente al momento del fatto; una modifica normativa successiva, se peggiorativa, non può essere utilizzata per superare il massimo edittale applicabile ratione temporis.
  • La censura per pena illegale è infondata quando la pena finale sia stata correttamente ricalcolata partendo da una base edittale legittima e applicando poi le riduzioni di rito o di circostanza.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza in modo non illogico uno o più elementi tra quelli dell'art. 133 c.p., anche uno solo, purché pertinenti alla gravità del fatto o alla personalità dell'imputato.
  • Ai fini delle attenuanti generiche, la tardività dell'ammissione del fatto, la mancata collaborazione all'individuazione dei correi, i precedenti specifici e le modalità esecutive del reato possono essere valorizzati come indici ostativi al riconoscimento del beneficio.
  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.