Cassazione Penale, Ordinanza n. 28844/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza. Quest'ultimo aveva riconosciuto la liberazione anticipata solo per un semestre di detenzione, rigettandola per altri tre semestri richiesti. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi, tutti riconducibili all'erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e al vizio di motivazione: in particolare, si contestava il trattamento riservato al semestre maggio-novembre 2023, con riferimento alla condotta del 7 luglio 2023, e si censurava il diniego per i semestri dal 26 maggio 2022 al 26 novembre 2023. La Corte ha ritenuto che, indipendentemente dall'episodio del 7 luglio 2023, il diniego fosse sorretto da infrazioni disciplinari già valorizzate in modo non irragionevole dal Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati i motivi perché il provvedimento impugnato dava conto di infrazioni disciplinari, tra cui cinque rapporti per intimidazione o sopraffazione dei compagni, con quattro sanzioni disciplinari conseguenti, idonee a giustificare il rigetto della liberazione anticipata per i semestri residui.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
La liberazione anticipata può essere negata quando il comportamento tenuto nel periodo di riferimento non consenta una valutazione positiva della partecipazione all'opera di rieducazione; il giudizio del tribunale di sorveglianza sulle infrazioni disciplinari è censurabile in cassazione solo se irragionevole o viziato in modo manifesto.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può valorizzare le infrazioni disciplinari del detenuto per negare il beneficio per i semestri in cui la condotta non risulti meritevole, purché la valutazione sia non irragionevole e adeguatamente motivata.
- Nel giudizio di legittimità sulla liberazione anticipata, non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti: il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito a fronte di una motivazione non manifestamente illogica.
- La presenza di plurimi rapporti disciplinari, specie se seguiti da sanzioni, può legittimare il diniego del beneficio premiale per più semestri di osservazione, anche se uno specifico episodio viene contestato dal detenuto.
Come è indicizzato
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