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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29138/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibili ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. le istanze del ricorrente ritenute in parte già decise con ordinanza del 26/11/2021 e, per il resto, manifestamente infondate. Il ricorrente deduceva che si trattava di nuova istanza (non mera riproposizione), in particolare con riguardo alla fungibilità della detenzione scontata in Spagna e a specifici periodi di custodia cautelare (10/12/1999-10/01/2000; 31/01/2000-24/04/2001; 05/10/2004-08/10/2004), e censurava la mancanza di motivazione sulla prescrizione del reato anteriore alla condanna (che avrebbe ostato all'estradizione e alla eseguibilità delle condanne), nonché la consegna disposta a fini cautelari poi divenuta inefficace.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la decisione assunta de plano dal GIP per identità delle questioni già decise con l'ordinanza del 26/11/2021; ha osservato che, se vi fosse stata omessa risposta su aspetti della fungibilità, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del 26/11/2021 e non riproporre la questione in un nuovo incidente di esecuzione. Il tribunale aveva comunque rimesso al PM gli accertamenti sulla fungibilità. Quanto alla dedotta estinzione per prescrizione maturata prima del passaggio in giudicato, la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata: il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'estinzione per prescrizione maturata durante il procedimento di cognizione (art. 676 c.p.p.), e la prescrizione può essere causa ostativa all'estradizione solo nelle estradizioni processuali e non nelle estradizioni esecutive. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano delle istanze esecutive che siano mera riproposizione di questioni già decise; la Corte ha applicato questa norma per rigettare il ricorso per identità di questioni.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata dal ricorrente per profili di motivazione e decisione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura con riferimento a tale previsione nel contesto dell'incidente di esecuzione riproposto.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di poteri del giudice dell'esecuzione e motivazione; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione tale da rendere ammissibile l'impugnazione.

  • art. 26, legge n. 69 del 2005

    Richiamata dal difensore a supporto dell'idea che la prescrizione anteriore alla sentenza influisca sull'estradizione; la Corte ha precisato che, nella fattispecie di estradizioni esecutive, la prescrizione maturata prima del giudicato non è materia decidibile dal giudice dell'esecuzione e non costituisce automaticamente motivo ostativo come nelle estradizioni processuali.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma sulle impugnazioni dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Corte ha rilevato che il rimedio adeguato sarebbe stato impugnare l'ordinanza del 26/11/2021 se vi fosse stata omessa risposta.

  • art. 699 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione, nella parte contestata, fosse sufficiente o comunque non impugnata tempestivamente.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Stabilisce che in sede esecutiva possono essere dichiarate solo le cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato; la Corte ha invocato questa disposizione per escludere la declaratoria di prescrizione maturata durante il processo di cognizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata insieme alla condanna alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015 (Fioravanti); Sez. 6, n. 41992 del 10/09/2019 (Vaghi)

    Richiamata per consolidare i principi: il giudice dell'esecuzione non può dichiarare la prescrizione maturata durante il giudizio di cognizione; e la prescrizione è ostativa all'estradizione solo nelle estradizioni processuali, non in quelle esecutive.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha poteri limitati: può dichiarare estinte per prescrizione solo le cause intervenute dopo il passaggio in giudicato (art. 676 c.p.p.).
  • Non possono essere riproposte, con un nuovo incidente di esecuzione, questioni già decise da precedente ordinanza non tempestivamente impugnata; in tal caso la decisione può essere dichiarata inammissibile ex art. 666, comma 2, c.p.p.
  • Se si ritiene che un'istanza precedente non abbia dato risposta a un punto specifico, il rimedio corretto è l'impugnazione dell'ordinanza originaria e non la riapertura della stessa questione mediante nuovo incidente, salvo nuovi elementi rilevanti sulla determinazione della pena.
  • La prescrizione del reato può costituire ostacolo all'estradizione soltanto nelle estradizioni processuali (in cui il procedimento non è ancora definitivamente concluso), non nelle estradizioni avviate per l'esecuzione di una sentenza definitiva.
  • La valutazione della fungibilità di periodi di detenzione estera può essere rimessa al pubblico ministero per gli accertamenti tecnici opportuni; l'assenza di tale verifica nel provvedimento può richiedere impugnazione mirata.
  • Ricorsi procedurali confusi, verbosi o che riproducono questioni già decise sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.

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