Sentenza n. 4298/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4314/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4314/2024, relativa al pagamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4314/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero l'8 ottobre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 17 aprile 2025, e l'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al comando giudiziale. È stato quindi dedotto l'inadempimento del Ministero e chiesta l'assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era divenuto definitivo per mancata impugnazione e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze, quale commissario ad acta. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha inoltre dettato prescrizioni sul termine per la presentazione della parcella e sulle modalità telematiche di deposito degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di agire per l'esecuzione del giudicato; il TAR ha ritenuto integrati i relativi presupposti, ordinando all'Amministrazione l'adempimento e predisponendo la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle statuizioni giudiziali è stato ritenuto inutilmente compiuto, rendendo procedibile l'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese connesse all'adempimento dell'incarico; sono richiamati in particolare gli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta, considerato autorizzato.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, posto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme alla disciplina del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale, ai fini della liquidazione delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni alle statuizioni giudiziali.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza dell'ausiliario.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione, non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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