Sentenza del 20/12/2022 n. 37352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha accertato per l'anno 2008 ricavi non dichiarati per Euro 585.462,00 derivanti da parte del residuo raccolta di apparecchi da gioco dislocati presso esercenti. L'accertamento è stato notificato alla società Emil-Slot Srl e, per l'effetto presunto di distribuzione di utili extracontabili, anche ai soci (società di capitali a ristretta base sociale). I contribuenti hanno impugnato l'accertamento in CTP e CTR senza successo; in Cassazione hanno sollevato questioni relative a difetto di motivazione dell'avviso, mancata considerazione della ripartizione del residuo raccolta (50% agli esercenti) e violazioni probatorie, nonché contestato l'applicabilità della presunzione di attribuzione ai soci.
La decisione
Per i soli soci A.A. e B.B. il processo è stato dichiarato estinto: essi avevano presentato domanda di definizione agevolata (D.L. 119/2018) e comprovato il pagamento, per cui l'obbligazione tributaria è estinta e la materia del contendere è cessata. Per il resto del ricorso (Emil-Slot Srl, D.D., C.C. e questioni di merito) la Cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto legittimo l'uso, da parte dell'Ufficio, dei dati telematici e dei tabulati forniti dalle concessionarie come base dell'accertamento, ha escluso che la CTR abbia omesso motivazione decisiva (ha spiegato di privilegiare i dati dei contatori/concessionarie rispetto ai dati negoziali e di bilancio) e ha confermato la presunzione di attribuzione pro quota degli utili ai soci nelle società a ristretta base sociale salvo prova contraria. Il ricorso è dunque parzialmente estinto (per A.A. e B.B.) e, per la restante parte, rigettato; Emil-Slot Srl, D.D. e C.C. sono condannati al pagamento delle spese (Euro 8.000,00 oltre spese prenotate) e a eventuale contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
La richiesta di definizione agevolata e il pagamento entro i termini rendono estinto il processo di cassazione ove non sia stata promossa l'istanza di trattazione; il pagamento integrale del debito rateizzato determina la cessazione della materia del contendere.
Codice di Procedura Civile
Richiamato in merito all'estinzione del giudizio per sopravvenuta impossibilità di decidere (applicato congiuntamente alla definizione agevolata).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Attribuisce all'Amministrazione la facoltà di accedere alle procedure e dati delle concessionarie; legittima l'acquisizione dei tabulati dai sistemi di controllo degli apparecchi.
Codice di Procedura Civile
art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 132 c.p.c.; art. 156 c.p.c., comma 2
Richiami processuali usati dai ricorrenti per censurare vizi di motivazione e omesso esame delle domande; la Corte giudica che le questioni siano state adeguatamente trattate o non decisive.
Codice Civile
Richiamati dai ricorrenti con riferimento all'onere della prova e al divieto di doppie presunzioni; la Corte precisa che non esiste un divieto assoluto di 'presunzione su presunzione' se la catena inferenziale soddisfa i criteri di gravità, precisione e concordanza.
TUIR
Richiamato nella contestazione sulla qualificazione fiscale dei ricavi e degli utili extracontabili; la Corte conferma che l'accertamento fiscale può fondarsi sulle risultanze telematiche e sulla presunzione di distribuzione in società a ristretta base sociale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'obbligo, in determinate condizioni, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dichiara sussistenti i presupposti nei confronti dei ricorrenti che non hanno aderito alla definizione agevolata.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Modifica ai criteri di applicazione del contributo unificato richiamata per l'obbligo di versamento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 03/10/2018, n. 24083; Cass. 01/08/2019, n. 20748; Cass. 07/12/2020, n. 27982
Richiami dottrinari: la n. 24083 su estinzione per definizione agevolata; la n. 20748 e n. 27982 sul principio che una presunzione fondata su un fatto noto può legittimare una ulteriore inferenza se la catena argomentativa soddisfa gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- La definizione agevolata (D.L. 119/2018) estingue il processo se il contribuente presenta la domanda e prova il pagamento nei termini previsti: il giudizio va dichiarato estinto e, se il debito è estinto, cessa la materia del contendere.
- Nei settori monitorati telematicamente (es. apparecchi da gioco) i dati trasmessi dalle concessionarie e i tabulati telematici costituiscono prova idonea e possono prevalere sui dati di bilancio o sugli accordi interni qualora risultino discordanti.
- In caso di società di capitali a ristretta base sociale opera la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci; spetta al soggetto interessato fornire prova contraria efficace.
- Non v'è un divieto assoluto di 'doppia presunzione': è ammessa una catena di inferenze purché ciascun passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza, così da rendere l'inferenza complessiva adeguatamente fondata.
- Ricevute di 'scassettamento' e documentazione gestionale sono elementi utili per il contribuente, ma rilevano solo se concordanti con i dati certificati dalle concessionarie/contatori telematici; in loro assenza o discrepanza l'Ufficio può determinare la base imponibile sulla base delle risultanze telematiche.
- La mancata specifica decisione su una domanda in motivazione può non essere decisiva se il giudice di merito ha comunque fondato la decisione su elementi che implicitamente risolvono la questione sollevata.
- Le spese e responsabilità processuali possono gravare sul contribuente che non ottiene adesione alla definizione agevolata; è possibile imposizione di contributo unificato aggiuntivo per chi non aderisce.
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